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15 gennaio 2024
Assegno di invalidità: quale regime di sospensione della decadenza si applica nel periodo dell’emergenza Covid-19?

Con la sentenza in commento, gli Ermellini chiariscono quale disciplina si applica in tal senso con riferimento alla materia della previdenza e dell'assistenza durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La Redazione

In seguito all'instaurazione del giudizio da parte dell'INPS, il Tribunale di Chieti dichiarava il diritto dell'interessata di percepire l'assegno di invalidità, condannando l'Istituto a corrisponderle quanto di spettanza a tale titolo nella misura di legge.
In particolare, il Tribunale aveva ritenuto applicabile il termine più lungo di sospensione previsto dall'art. 34 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, disposizione che sancisce la sospensione dei termini di decadenza dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 e che si configura come speciale in relazione alla normativa ex art. 83 D.L. n. 18/2020. Per questa ragione, il Tribunale aveva ritenuto tempestiva l'azione dell'interessata e non decaduta, come invece eccepito dall'Istituto.
Quest'ultimo impugna la decisione mediante ricorso in Cassazione, sostenendo che i Giudici avessero errato nell'applicare la più ampia sospensione di cui sopra, poiché non hanno considerato che il caso in esame è assoggettato alla normativa generale di cui all'art. 83 dello stesso D.L..

Con la sentenza n. 744 del 9 gennaio 2024, la Cassazione dichiara infondato il motivo di ricorso, evidenziando come la questione posta verta sul regime di sospensione applicabile alla materia della previdenza e dell'assistenza nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Gli Ermellini non condividono le argomentazioni a sostegno del ricorso proposto dall'INPS, evidenziando che la normativa di cui all'art. 34 cit. si atteggia come lex specialis, come rilevato anche dal Giudice di prime cure. La disciplina riguarda nello specifico il decorso dei termini di decadenza con riguardo alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurativeerogate da INPS e INAIL, rispondendo all'esigenza di regolare in termini organici e autonomi la materia, che si distingue per la sua innegabile peculiarità rispetto a quella della normativa generale di cui all'art. 83. Tale peculiarità, sottolinea la Corte, si ravvisa anche nell'imposizione di termini di decadenza che vanno a tutelare la certezza delle situazioni giuridiche in un settore che comporta l'impiego di ingenti risorse pubbliche.
Alla specialità della disciplina racchiusa nell'art. 34 si affianca la considerazione del suo tenore indifferenziato nonché il contenuto precettivo della norma che estende la sospensione del decorso dei termini di decadenza non alla sola decadenza che si colloca sul piano del procedimento amministrativo, in mancanza di elementi testuali univoci che corroborino tale interpretazione riduttiva. Da ciò risulta la volontà del Legislatore di contemplare in termini omnicomprensivi la decadenza con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali, dunque anche alla peculiare decadenza prevista dall'art. 42, comma 3, secondo periodo, D.L. n. 269/2003.
In ossequio a ciò si afferma il seguente principio di diritto:

ildiritto

«Nelle controversie concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, il decorso del termine semestrale previsto, a pena di decadenza, per la proposizione della domanda (art. 42, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al primo giugno 2020, in base alla disciplina speciale dettata dall'art. 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e applicabile, in linea generale, al decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL».

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