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Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, l'azienda proponeva opposizione eccependo la presunta usurarietà degli interessi pattuiti con il contratto di mutuo ipotecario agrario, a causa della prevista penale per la risoluzione anticipata del contratto e del regime finanziario di capitalizzazione composta con ammortamento c.d. alla francese. |
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Il Legislatore con l' |
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Nel contratto di mutuo che preveda un piano di ammortamento cd. alla francese non sussiste "anatocismo congenito", in quanto tale formula matematico-finanziaria è coerente con il dettato dell' |
Secondo il giudicante, non potevano condividersi le risultanze della perizia contabile di parte ex adverso contestata, in quanto innanzitutto la stessa, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, aveva proceduto alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, contrariamente a quanto ritenuto dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 7352/2022) secondo cui detta commissione non costituisce una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. Pertanto, l'opponente, che non aveva dato prova della sussistenza di una capitalizzazione degli interessi, ai fini della sua eccezione si era basata esclusivamente su un postulato erroneo, ossia che il piano di ammortamento alla francese, adottato nel caso specifico e accettato dalla parte mutuataria che lo ha sottoscritto, implichi necessariamente un fenomeno anatocistico. In linea generale, l'interesse composto si genera quando gli interessi via via prodotti vengono, automaticamente ed istantaneamente, capitalizzati, ossia messi a loro volta a frutto e resi produttori di nuovi interessi. Invero, il regime di ammortamento alla francese, di per sé, non prevede la capitalizzazione a tasso composto, bensì il pagamento frazionato della rata. Per meglio dire, secondo il giudice, tale sistema di rimborso a rate costanti, di diversa composizione, non comporta, infatti, né un'indeterminatezza del tasso, né una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è, perciò, in contrasto col divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza. La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in cui la quota interessi decresce progressivamente e, nel contempo, vi è un altrettanto progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un'illecita capitalizzazione composta degli interessi ma solo una diversa costruzione delle rate costanti. Gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Perciò, il piano di ammortamento adottato non implica necessariamente la sussistenza di una illegittima capitalizzazione degli interessi, dovendo quest'ultima, ove esistente, essere dimostrata da chi l'ha dedotta. In conclusione, l’opposizione è stata rigettata e, per l’effetto, il provvedimento è stato confermato. |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, direttamente applicabile al presente giudizio introdotto dopo la data di entrata in vigore della legge medesima (4.07.2009).
Preliminarmente, si rileva che la difesa di parte opponente non ha presenziato all'udienza di discussione e non ha provveduto al deposito delle note conclusive autorizzate, non ritenendo neppure di sostituire il proprio difensore dopo la rinunzia al mandato dell'avv. ..., condotta di disinteresse processuale senza dubbio valorizzabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Ciò premesso, come già sommariamente delibato con l'ordinanza del 2.06.2022 di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2899/2021, con cui è stato ingiunto all'azienda opponente di corrispondere alla ... S.r.l. la somma di € 144.388,91 oltre accessori e spese processuali, non può ritenersi fondata e va pertanto rigettata, nei termini di seguito esposti.
Detta opposizione si è fondata essenzialmente sulla presunta usurarietà degli interessi pattuiti con il contratto di mutuo ipotecario agrario stipulato il ..., a causa della prevista penale per la risoluzione anticipata del contratto e del regime finanziario di capitalizzazione composta con ammortamento c.d. alla francese.
Tuttavia, in primo luogo la ... quale mandataria di ... S.r.l. ha senza dubbio provato la propria legittimazione attiva producendo dell'... della G.U. n. 120 del 12.10.2019 in cui sono stati pubblicati gli estremi dell'operazione di cessione in blocco in suo favore di crediti tra cui quello oggetto dell'ingiunzione, costituente l'adempimento pubblicitario ex art. 58 TUB, nonché attestazione rilasciata dalla cedente ... S.p.a. (cfr. all. 8 fascicolo opposta). Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità anche di recente ha condivisibilmente precisato che “In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ... recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della ... d'... il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (si veda Cass. civ., n. 21821/2023).
Inoltre, come correttamente sostenuto dalla società opposta da ultimo anche nelle note conclusive depositate il ...: - la creditrice, attrice in senso sostanziale, ha fornito come suo onere adeguata prova del proprio credito, producendo copia del contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti (nonché del relativo piano di ammortamento) e contenente anche espressa quietanza da cui può desumersi la traditio, nota di iscrizione dell'ipoteca, comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e certificazione ex art. 50 T.U.B. rilasciata dalla banca cedente; - non possono condividersi le risultanze della perizia contabile di parte a firma del dott. ... peraltro ex adverso contestata, in quanto innanzitutto la stessa, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, ha proceduto alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, contrariamente a quanto ritenuto dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., n. 7352/2022) secondo cui detta commissione non costituisce una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi; - l'opponente, che non ha dato prova della sussistenza di una capitalizzazione degli interessi, ai fini della sua eccezione si è basata esclusivamente su un postulato erroneo, ossia che il piano di ammortamento alla francese, adottato nel caso specifico e accettato dalla parte mutuataria che lo ha sottoscritto, implichi necessariamente un fenomeno anatocistico. In linea generale, l'interesse composto si genera quando gli interessi via via prodotti vengono, automaticamente ed istantaneamente, capitalizzati, ossia messi a loro volta a frutto e resi produttori di nuovi interessi. Invero, il regime di ammortamento alla francese, di per sé, non prevede la capitalizzazione a tasso composto, bensì il pagamento frazionato della rata. ... un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito (condiviso da questa ... in attesa che si pronunzi sul punto la Suprema Corte a ..., tale sistema di rimborso a rate costanti, di diversa composizione, non comporta, infatti, né un'indeterminatezza del tasso, né una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è, perciò, in contrasto col divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza. La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in cui la quota interessi decresce progressivamente e, nel contempo, vi è un altrettanto progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un'illecita capitalizzazione composta degli interessi ma solo una diversa costruzione delle rate costanti. Gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c, prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale. Perciò, il piano di ammortamento adottato non implica necessariamente la sussistenza di una illegittima capitalizzazione degli interessi, dovendo quest'ultima, ove esistente, essere dimostrata da chi l'ha dedotta.
In virtù di tali argomentazioni, l'opposizione andrà dunque rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente alla refusione delle spese processuali secondo soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo vista la nota specifica e sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 - ...
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 12141/2021 R.G.C., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2899/2021;
2. condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 8.433,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.