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16 gennaio 2024
Il caso processuale: validità del piano di ammortamento alla francese
Il piano di ammortamento alla francese, accettato dalla parte mutuataria che lo ha sottoscritto, implica necessariamente un fenomeno anatocistico?
La Redazione
L’oggetto del processo: decreto ingiuntivo ex art. 50 TUB

ilcaso

Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, l'azienda proponeva opposizione eccependo la presunta usurarietà degli interessi pattuiti con il contratto di mutuo ipotecario agrario, a causa della prevista penale per la risoluzione anticipata del contratto e del regime finanziario di capitalizzazione composta con ammortamento c.d. alla francese.

La normativa risolutiva

legislazione

Il Legislatore con l'art. 1283 c.c. prevede che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. L'art. 1194 c.c., invece, prevede che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.

La procedura

esempio

Nel contratto di mutuo che preveda un piano di ammortamento cd. alla francese non sussiste "anatocismo congenito", in quanto tale formula matematico-finanziaria è coerente con il dettato dell'art.1194, comma 2 c.c., perché la rata rimane costante, ma la quota di interessi, calcolata sul capitale residuo da rimborsare, diminuisce, mentre aumenta la quota capitale presente in ciascuna rata (Trib. Lecce 22 marzo 2022, n. 787). Invero, in tema di mutuo, mediante l'applicazione del piano di ammortamento alla francese, il capitale rimborsato risulta produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili, poiché non giunti a scadenza; tale notazione esclude il ricorrere di un'applicazione vietata dell'interesse composto, atteso che il profilo di nullità ex art. 1283 c.c. risulta attuale solo in presenza di interessi occulti computati su interessi già scaduti; con la scelta dell'ammortamento alla francese, al contrario, il contraente opta per un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata; il maggior costo del finanziamento rispetto ai metodi in cui le rate sono difformi è, pertanto, ancorato alla presenza della rata costante, sicché non è riconducibile ad un anatocismo vietato (Trib. Lecce 2 novembre 2022, n. 3054). In tema di anatocismo, in caso di piano di ammortamento alla francese, tale meccanismo, anche a voler ritenere che comporti l'applicazione di una sorta di interesse composto, è estraneo al fenomeno disciplinato dall'art. 1283 c.c., posto che non si è in presenza di interessi pagati su interessi scaduti (Trib. Padova 12 luglio 2021, n. 1395).

La soluzione del giudice

ildiritto

Secondo il giudicante, non potevano condividersi le risultanze della perizia contabile di parte ex adverso contestata, in quanto innanzitutto la stessa, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, aveva proceduto alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, contrariamente a quanto ritenuto dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n.  7352/2022) secondo cui detta commissione non costituisce una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. Pertanto, l'opponente, che non aveva dato prova della sussistenza di una capitalizzazione degli interessi, ai fini della sua eccezione si era basata esclusivamente su un postulato erroneo, ossia che il piano di ammortamento alla francese, adottato nel caso specifico e accettato dalla parte mutuataria che lo ha sottoscritto, implichi necessariamente un fenomeno anatocistico. In linea generale, l'interesse composto si genera quando gli interessi via via prodotti vengono, automaticamente ed istantaneamente, capitalizzati, ossia messi a loro volta a frutto e resi produttori di nuovi interessi. Invero, il regime di ammortamento alla francese, di per sé, non prevede la capitalizzazione a tasso composto, bensì il pagamento frazionato della rata. Per meglio dire, secondo il giudice, tale sistema di rimborso a rate costanti, di diversa composizione, non comporta, infatti, né un'indeterminatezza del tasso, né una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è, perciò, in contrasto col divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza. La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in cui la quota interessi decresce progressivamente e, nel contempo, vi è un altrettanto progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un'illecita capitalizzazione composta degli interessi ma solo una diversa costruzione delle rate costanti. Gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Perciò, il piano di ammortamento adottato non implica necessariamente la sussistenza di una illegittima capitalizzazione degli interessi, dovendo quest'ultima, ove esistente, essere dimostrata da chi l'ha dedotta. 

In conclusione, l’opposizione è stata rigettata e, per l’effetto, il provvedimento è stato confermato.

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