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15 gennaio 2024
Scambia foto intime con una 17enne sul web: si può configurare il reato di pedopornografia?

Con la sentenza in esame, la Cassazione ribadisce cosa debba intendersi per “utilizzazione” del minore ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 600-ter c.p..

La Redazione

Con la sentenza n. 2 del 2 gennaio 2024, la Corte di Cassazione ribadisce alcune nozioni importanti affinché possa ritenersi configurato il reato di cui all'art. 600-ter c.p., ovvero quello di pornografia minorile.
Il caso in esame vede protagonista una ragazza di 17 anni che aveva scambiato alcune fotografie compromettenti con l'imputato, il quale era stato assolto in secondo grado dal reato di estorsione, ma non anche da quelli di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 600-ter. Egli, dal canto suo, sosteneva invece che non poteva essere a conoscenza delle condizioni di minorazione della ragazza per via del contesto ove era avvenuto lo scambio, una chat di incontri, asserendo che non bastasse una semplice proposta di produzione di materiale pedopornografico per far scattare il reato in assenza di un'attività di persuasione che determini, o quanto meno rafforzi, la decisione del minore di prendere parte all'esibizione. 

Ebbene, la Cassazione non condivide le affermazioni del ricorrente, chiarendo che in tema di pornografia minorile è lecita solo la produzione di materiale pornografico realizzato senza “utilizzazione” del minore e con il consenso espresso di colui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo.
Come spiegano le Sezioni Unite in un recentissimo precedente:

ildiritto

«L'utilizzazione - … - evoca la strumentalizzazione del minore e la sua riduzione a res per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri soggetti o per conseguire un utile. Se ricorre l'utilizzazione del minore, nel senso sopra indicato, nessuna valenza - esimente o scriminante - può essere riconosciuta al suo consenso. In questo caso, il consenso non può essere ritenuto libero e si presume determinato proprio dalla abusività della condotta dell'adulto. In quest'ottica si spiega la mancanza di alcun riferimento, nel corpo dell'art. 600­ter, comma primo, cod. pen., al consenso del minore cui, invece, attribuiscono rilievo le Convenzioni internazionali che riconnettono la liceità della condotta dell'adulto al "consenso" del minore, purché non ottenuto mediante comportamenti "abusivi" dell'adulto».

In altri termini, l'utilizzazione sta ad indicare la condotta di manovrare, adoperare, strumentalizzare ovvero sfruttare il minore per un proprio interesse, piegandolo ai propri fini come fosse un oggetto, e ciò può evincersi sa una serie di elementi:

esempio

  • Abusività della condotta connessa alla posizione di supremazia rivestita dal soggetto agente verso il minore;
  • Modalità con le quali viene prodotto il materiale pedopornografico (es. con violenza o inganno);
  • Finalità commerciali;
  • Età dei minori coinvolti, ove inferiore a quella prevista per la valida formulazione del consenso sessuale.

Avuto riguardo a ciò, la Cassazione evidenzia che all'epoca dei fatti la vittima aveva 17 anni e le 5 immagini pedopornografiche erano state prodotte dietro minacce e percosse nonché dietro minaccia della diffusione della notizia che ella svolgeva attività di meretricio.
Nonostante il ricorrente deduca una verità diversa, evidenziando che lo scambio fosse reciproco, la Cassazione non può andare oltre tale semplice deduzione con divagazioni extratestuali e basarsi su una ricostruzione dei fatti diversa da quella che risulta nella sentenza impugnata, dichiarando di conseguenza infondato il motivo di ricorso.

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