Con la sentenza in esame, la Cassazione ribadisce cosa debba intendersi per “utilizzazione” del minore ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 600-ter c.p..
Con la sentenza n. 2 del 2 gennaio 2024, la Corte di Cassazione ribadisce alcune nozioni importanti affinché possa ritenersi configurato il reato di cui all'
Il caso in esame vede protagonista una ragazza di 17 anni che aveva scambiato alcune fotografie compromettenti con l'imputato, il quale era stato assolto in secondo grado dal reato di estorsione, ma non anche da quelli di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 600-ter. Egli, dal canto suo, sosteneva invece che non poteva essere a conoscenza delle condizioni di minorazione della ragazza per via del contesto ove era avvenuto lo scambio, una chat di incontri, asserendo che non bastasse una semplice proposta di produzione di materiale pedopornografico per far scattare il reato in assenza di un'attività di persuasione che determini, o quanto meno rafforzi, la decisione del minore di prendere parte all'esibizione.
Ebbene, la Cassazione non condivide le affermazioni del ricorrente, chiarendo che in tema di pornografia minorile è lecita solo la produzione di materiale pornografico realizzato senza “utilizzazione” del minore e con il consenso espresso di colui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo.
Come spiegano le Sezioni Unite in un recentissimo precedente:
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«L'utilizzazione - … - evoca la strumentalizzazione del minore e la sua riduzione a res per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri soggetti o per conseguire un utile. Se ricorre l'utilizzazione del minore, nel senso sopra indicato, nessuna valenza - esimente o scriminante - può essere riconosciuta al suo consenso. In questo caso, il consenso non può essere ritenuto libero e si presume determinato proprio dalla abusività della condotta dell'adulto. In quest'ottica si spiega la mancanza di alcun riferimento, nel corpo dell' |
In altri termini, l'utilizzazione sta ad indicare la condotta di manovrare, adoperare, strumentalizzare ovvero sfruttare il minore per un proprio interesse, piegandolo ai propri fini come fosse un oggetto, e ciò può evincersi sa una serie di elementi:
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Avuto riguardo a ciò, la Cassazione evidenzia che all'epoca dei fatti la vittima aveva 17 anni e le 5 immagini pedopornografiche erano state prodotte dietro minacce e percosse nonché dietro minaccia della diffusione della notizia che ella svolgeva attività di meretricio.
Nonostante il ricorrente deduca una verità diversa, evidenziando che lo scambio fosse reciproco, la Cassazione non può andare oltre tale semplice deduzione con divagazioni extratestuali e basarsi su una ricostruzione dei fatti diversa da quella che risulta nella sentenza impugnata, dichiarando di conseguenza infondato il motivo di ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il sig. A.A. ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/11/2022 della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza del 28/01/2015 del GUP del Tribunale di Roma, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, lo ha assolto dal reato di cui agli artt. 81, cpv., 629 cod. pen., rubricato al capo B dell'imputazione, perché il fatto non sussiste, ha rideterminato la pena per le residue imputazioni nella misura di quattro anni e due mesi di reclusione, ha sostituito la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione temporanea per cinque anni, ha confermato nel resto la condanna per i reati di cui ai capi A (artt. 81, cpv., 609-bis, commi primo e secondo, n. 1, cod. pen.), C (artt. 81, cpv., 609bis, commi primo e secondo, n. 1, cod. pen.), D (artt. 81, cpv., 609-bis, commi primo e secondo, n. 1, cod. pen.), E (artt. 81, cpv., 56, 609-bis, commi primo e secondo, n. 1, cod. pen.), F (art. 600-ter cod. pen.) e G (artt. 81, cpv., 600-bis, comma primo, n. 2, e comma secondo, cod. pen.), commessi ai danni della medesima persona offesa dal mese di dicembre dell'anno 2012 fino al 26 gennaio dell'anno successivo.
1.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 609-bis, primo e secondo comma, cod. pen., e l'insussistenza del reato di violenza sessuale di cui al capo A della rubrica.
Non è stato accertato, afferma, l'effettivo abuso delle condizioni di inferiorità psichica della vittima, illegittimamente (ed automaticamente) desunte dall'età anagrafica di quest'ultima (diciassette anni e dieci mesi al momento del fatto). Egli, afferma, non poteva essere consapevole delle condizioni di minorazione della ragazza avuto riguardo al contesto che aveva preceduto e accompagnato l'azione. Aggiunge che il racconto della vittima era tutt'altro che lineare, come annotato dalla stessa polizia giudiziaria.
1.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 600-ter cod. pen. e l'insussistenza del reato di pornografia minorile di cui al capo F della rubrica, osservando che non basta la semplice proposta di produzione di materiale pedopornografico, essendo necessaria una positiva attività di persuasione che determini o rafforzi la decisione del minore di prendere parte all'esibizione. Dagli atti del processo, afferma, non risulta in alcun modo tale attività manipolatoria del ricorrente laddove emerge solo un reciproco scambio di fotografie.
1.3. Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 600-bis cod. pen., e la carenza e/o manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza del reato di cui al capo G). La persona offesa, afferma, era dedita alla prostituzione (come si evince dalle chat intrattenute dalla ragazza sul forum "B.") ed era stata lei stessa a proporre al ricorrente l'opportunità di "lavorare" per lui offrendosi di avere rapporti sessuali con terze persone dietro corrispettivo. Manca, afferma, ogni forma di induzione, persuasione, suggestione, pressione o coartazione morale da parte del ricorrente nei confronti della persona offesa.
Quanto alla contestazione relativa al secondo comma, la persona offesa aveva sempre negato il consenso ai rapporti sessuali e la percezione di denaro, laddove il ricorrente aveva sempre negato le violenze ed affermato il consenso della ragazza agli atti sessuali ancorché dietro corrispettivo. La rubrica colloca il reato di cui al capo G in un'epoca compresa tra il dicembre 2012 ed il gennaio 2013, lo stesso periodo durante il quale la stessa rubrica colloca le violenze sessuali contestate ai capi A, C, D ed E; sicché delle due l'una: o si è trattato di violenza sessuale oppure di atti sessuali consumati con minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni. La Corte di appello è del tutto silente sul punto.
2. Con requisitoria scritta del 14/07/2023, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
3. Con memoria del 17/07/2023 il difensore della parte civile, Avv. G. F. P., ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui al capo G; è inammissibile nel resto.
2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
2.1. Il capo A della rubrica imputa al ricorrente la consumazione del reato di cui all'art. 609-bis cod. pen. tanto nella forma costrittiva (primo comma) quanto in quella induttiva mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica (secondo comma).
2.2. La Corte di appello afferma con estrema chiarezza che il reato in questione è stato consumato con violenza fisica (consistita nell'afferrare la testa della persona offesa spingendola sui genitali dell'imputato), con conseguente irrilevanza della questione relativa alla sussistenza dell'abuso consapevole delle condizioni di minorazione della vittima, questioni peraltro poste mediante l'inammissibile richiamo al contenuto delle prove delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento.
4.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
4.1. In tema di reato di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., è lecita unicamente la produzione di materiale pornografico realizzato senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso di colui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo (Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021, dep. 2022, Rv. 282718 -04).
4.2. L'utilizzazione -spiegano le Sezioni Unite - evoca la strumentalizzazione del minore e la sua riduzione a res" per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri soggetti o per conseguire un utile. Se ricorre l'utilizzazione del minore, nel senso sopra indicato, nessuna valenza - esimente o scriminante - può essere riconosciuta al suo consenso. In questo caso, il consenso non può essere ritenuto libero e si presume determinato proprio dalla abusività della condotta dell'adulto. In quest'ottica si spiega la mancanza di alcun riferimento, nel corpo dell'art. 600ter, comma primo, cod. pen., al consenso del minore cui, invece, attribuiscono rilievo le Convenzioni internazionali che riconnettono la liceità della condotta dell'adulto al "consenso" del minore, purché non ottenuto mediante comportamenti "abusivi" dell'adulto.
4.3. Le Sezioni Unite ribadiscono che il concetto di "utilizzazione" sta ad indicare la condotta di chi manovra, adopera, strumentalizza o sfrutta il minore servendosi dello stesso e facendone uso nel proprio interesse, piegandolo ai propri fini come se fosse uno strumento. Con riferimento al consenso del minore, ritengono essenziale un attento e rigoroso accertamento del contesto in cui è stato espresso il consenso stesso ed una verifica specifica per escludere che lo stesso sia stato inficiato da condizionamenti.
4.4. Già le Sezioni Unite n. 51815 del 2018, ricorda la sentenza, avevano indicato, in modo esemplificativo, una serie di elementi dai quali è possibile ricavare la condizione di "utilizzazione" del minore. Essi sono stati individuati nella abusività della condotta connessa alla posizione di supremazia rivestita dal soggetto agente nei confronti del minore; nelle: modalità con le quali il materiale pornografico viene prodotto (ad esempio, minaccia, violenza, inganno); nel fine commerciale; nell'età dei minori coinvolti, se inferiore a quella prevista per la valida formulazione del consenso sessuale.
4.5. All'epoca del fatto la persona offesa aveva diciassette anni. Dalla lettura della sentenza impugnata (e di quella di primo grado) risulta che le cinque immagini pedopornografiche erano state prodotte dalla ragazza dietro minaccia di percosse e della divulgazione della notizia che la stessa svolgeva attività di meretricio.
4.6. Il ricorrente, dal canto suo, si limita ad opporre una verità diversa, sostenendo di non aver mai proferito alcuna minaccia (né esplicita, né velata) nei confronti della ragazza, senza però dedurre la contraddittorietà estrinseca della motivazione con specifici atti del processo (in tesi travisati) ma solo affermando che lo scambio era reciproco.
4.7. La pura e semplice deduzione dell'erronea applicazione della legge penale non consente divagazioni extratestuali e di certo non può basarsi su una ricostruzione del fatto in termini diversi da quello che risulta dalla motivazione della sentenza impugnata (e dunque su un fatto diverso da quello ritenuto dal giudice di merito). Ciò non impedisce una interpretazione sostanziale del motivo ma occorre comunque che il vizio di motivazione che, in tesi, affligge la ricostruzione del fatto venga dedotto in modo specifico in almeno una delle declinazioni previste dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non potendosi la Corte di cassazione sostituire alla parte e correggere l'errato uso del potere dispositivo di quest'ultima.
5.Il terzo motivo è, invece, fondato.
5.1. Il capo G della rubrica imputa al ricorrente il reato di cui agli artt. 81, cpv., 600-bis cod. pen., per aver compiuto atti sessuali con la minore in cambio di corrispettivi in danaro inducendola altresì ad avere rapporti sessuali con terze persone dietro promessa di corrispettivi in denaro.
5.2. E' in primo luogo fondata la doglianza relativa alla sussistenza del reato di prostituzione minorile in relazione ai rapporti sessuali intercorsi tra la persona offesa e l'imputato.
5.3. Questi ha sempre sostenuto che tali rapporti erano consensuali e a pagamento. Ne dà atto la Corte di appello allorquando illustra il contenuto dell'interrogatorio di garanzia per poi trarne argomento di condanna anche per il delitto di prostituzione minorile.
5.4. Sennonché la sentenza sconta sul punto una evidente contraddittorietà intrinseca nella misura in cui dà credito al racconto della vittima secondo cui i rapporti con il ricorrente erano sempre stati posti in essere con violenza e/o minaccia; l'alternativa decisoria è inevitabile: o l'imputato aveva sempre avuto rapporti sessuali non consenzienti con la vittima o li aveva avuti a pagamento comprando il consenso di quest'ultima. Tanto più che la contestazione relativa al reato di cui al capo G copre lo stesso arco temporale nel quale sono state consumate le condotte abusanti di cui ai capi A C, D ed E.
5.5. Ne consegue che, siccome le censure relative a questi reati sono inammissibili per le ragioni già sopra indicate e non esistendo alcuna possibilità logico-giuridica di un concorso formale tra le due diverse ipotesi di reato (violenza sessuale e prostituzione minorile) per lo stesso, identico fatto storico, è necessario che la Corte di appello accerti con esattezza se le condotte di cui al capo G si sovrappongano totalmente a quelle di cui ai capi A, C, D ed E, identificandosi con esse, oppure se siano ulteriori e diverse.
5.6. Quanto, invece, alla induzione della minore a prostituirsi con terze
persone, la Corte di appello ha omesso di confrontarsi in modo specifico con le altrettanto specifiche deduzioni difensive volte a escludere una qualsiasi attività induttiva del ricorrente. La Corte territoriale, effettivamente, non spiega in che modo l'agente abbia determinato, persuaso o convinto la persona offesa a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenere con terzi a fronte di specifiche allegazioni difensive volte a dimostrare che la vittima già si prostituiva autonomamente senza alcuna sollecitazione dell'imputato. Non che il reato di cui all'art. 600-bis, comma primo, n. l), cod. pen., non sia configurabile, sotto il profilo della induzione, a danno della persona minore di età che già eserciti la prostituzione (Sez. 3, n. 13995 del 25/10/20:1.7, dep. 2018, F. Rv. 273161 -01; Sez. l, n. 24806 26/05/2010, T., Rv. 247805 ... 01); gli è che, in tal caso, occorre uno sforzo probatorio maggiore a fronte di allegazioni difensive volte a dimostrare che l'agente non ha dovuto porre in essere alcuna attività induttiva a fronte di un consenso che, in tesi difensiva, si afferma essere stato tutt'altro che viziato.
5.7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo G con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Nel resto, il ricorso è inammissibile. Il giudice rescindente provvederà alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo G) dell'imputazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.