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16 gennaio 2024
Niente compenso all’avvocato che non informa il cliente dei rischi connessi all’atto che sta per compiere

Nel caso di specie, la banca nega il finanziamento al promissario acquirente perché il promittente venditore si era già impegnato con un altro. Per la Cassazione, il professionista avrebbe dovuto avvisare il proprio assistito del pericolo per l'azione promossa dal terzo ex art. 2932 c.c..

La Redazione

Un avvocato chiedeva ed otteneva dal Tribunale bolognese un decreto ingiuntivo nei confronti dei propri assistiti (Tizio e una snc) per il pagamento dei compensi spettanti per l'attività di consulenza ed assistenza prestata in relazione alla programmata vendita di un immobile di proprietà di Tizio, culminata nella predisposizione di un preliminare di compravendita e di un contratto di appalto.
Gli ingiunti si opponevano deducendo che il legale, in violazione dei propri doveri professionali, aveva omesso di informarli dei rischi derivanti dalla precedente sottoscrizione da parte del promittente venditore di una «lettera di intenti» con cui questi si era dichiarato disposto a vendere l'immobile a un terzo (socio di una srl). Tali rischi si erano poi concretizzati, atteso che, nonostante la tempestiva trascrizione del preliminare di vendita tra gli opponenti, la srl aveva trascritto domanda giudiziale per l'esecuzione in forma specifica del precedente accordo, determinando il rifiuto, da parte della banca, di concedere il finanziamento richiesto dalla snc.

Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava la contestuale richiesta di risarcimento del danno derivante dal dedotto inadempimento. La Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione di primo grado.
La controversia giunge in Cassazione dove l'avvocato censura la sentenza impugnata per aver la Corte territoriale ritenuto che egli avrebbe dovuto supporre che la banca cui la snc si era rivolta per ottenere un finanziamento lo avrebbe rifiutato a causa della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. proposta dal terzo, sebbene questa fosse successiva alla trascrizione del contratto preliminare tra Tizio e la predetta snc. Per lo stesso motivo, l'alea del giudizio ex art. 2932 c.c. promosso dal terzo cui fa riferimento il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto ritenersi assolutamente inesistente, in quanto, grazie proprio alla trascrizione del preliminare di vendita, il successivo contratto di compravendita avrebbe svuotato completamente l'azione ex art. 2932 c.c..

Per la Cassazione il motivo è inammissibile. Infatti, la Corte d'Appello «non ha affatto detto che il rischio del quale l'avvocato avrebbe dovuto informare i propri clienti, era quello di un esito vittorioso dell'azione promossa dal terzo ex art. 2932 cod. civ., né tanto meno una tale ipotesi ha prospettato erroneamente interpretando o applicando l'art. 2645-bis cod. proc. civ.; essa, piuttosto, ha individuato il rischio di cui i clienti avrebbero dovuto essere (ma non sono stati) avvertiti, nel fatto in sé che comunque una tale azione avrebbe potuto essere esercitata con tutte le ulteriori conseguenze che una tale iniziativa, non escludibile a priori, avrebbe potuto comportare, ossia: a) trascrizione della domanda giudiziale; b) conseguente difficoltà ad ottenere finanziamenti».

La Cassazione conferma dunque la colpa professionale dell'avvocato evidenziando che il terzo e la società di cui questi era socio nei giorni antecedenti al perfezionamento del nuovo preliminare avevano fatto richiesta di dare esecuzione all'obbligo a contrarre derivante dal precedente accordo che li riguardava e che «rispetto ad essa nessun affidamento poteva attribuirsi circa l'efficacia di una mera “disdetta” di detto accordo».
Sbaglia dunque il ricorrente a ritenere sufficiente una mera disdetta, sulla quale invece non si poteva fare affidamento.

Con ordinanza n. 1378 del 15 gennaio 2024, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

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