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17 gennaio 2024
All’avvocato che difende il comune spetta il compenso anche nei casi di procura conferita solo dal sindaco

La procura alle liti conferita dal sindaco non necessita né di previa determina né di autorizzazione della giunta.

La Redazione
Al Comune Alfa veniva ingiunto di pagare a Tizio, un avvocato, una certa somma a titolo di corrispettivo per l'attività difensiva da lui espletata, in favore dell'Ente, in un giudizio davanti TAR di Catania.
Proposta opposizione, il Tribunale la accoglieva e revocava il decreto ingiuntivo, rilevando la carenza di idonea procura rilasciata al professionista e la nullità del contratto per difetto della forma scritta prescritta ad substantiam. Successivamente, la Corte d'Appello respingeva l'impugnazione proposta da Tizio.
 
L'avvocato ricorre così in Cassazione lamentando, tra più censure, che i Giudici di merito avrebbe errato nel ritenere necessario, per il conferimento dell'incarico al difensore e la costituzione in giudizio del Comune, la preventiva autorizzazione della Giunta, risultando invece sufficiente l'avvenuto rilascio della procura da parte del Sindaco, che possiede già il potere di rappresentanza dell'Ente locale.
 
Con sentenza n. 1571 del 16 gennaio 2024, la Suprema Corte accoglie il ricorso.
 
Nel contratto di patrocinio, il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ex art. 83 c.p.c., posto che «l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta». 
È vero, infatti, che la procura alle liti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue dal contratto di patrocinio che è, invece, un negozio bilaterale con cui è conferito l'incarico al professionista.
È altresì vero che, tuttavia, ai sensi dell'art. 83 cit., «il conferimento della procura è accettato dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell'atto di difesa, sicché in questa forma di accettazione del mandato alle liti apposto sull'atto è stato individuato (..) il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista: del contratto di patrocinio con la pubblica Amministrazione sono, infatti, presenti tutti i requisiti necessari».
 
La procura, d'altro canto, non necessita, quando conferita dal sindaco, né di previa determina né di autorizzazione della giunta perché nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti è il sindaco; la delibera della giunta comunale è un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna.
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