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17 gennaio 2024
Escluse le mensilità aggiuntive dall’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS

La Legge di bilancio 2024 ha reintrodotto per l'anno in corso tale esonero per i lavoratori dipendenti. Le istruzioni operative per l'applicazione vengono fornite dall'INPS con la circolare in commento.

La Redazione

Con la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, l'INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili in merito alla previsione di cui all'art. 1, comma 15, Legge di bilancio 2024 che prevede l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti. La nuova Legge di bilancio ha quindi prorogato detto esonero per tutto il 2024, ma attenzione:

attenzione

esso non si applica alla tredicesima mensilità, né alle altre mensilità aggiuntive.

L'esonero spetta nello specifico ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati e pubblici, inclusi i rapporti di apprendistato. Resta escluso, invece, il rapporto di lavoro domestico.

L'agevolazione si applica alla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato (diversi da quello domestico) per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, non assumendo comunque la natura di incentivo.

Come prevede la Legge di bilancio 2024, l'esonero è riconosciuto nella seguente misura:

precisazione

  • 6%, a patto che la retribuzione imponibile, parametrata mensilmente su 13 mesi, non superi l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • 7%, a condizione che la retribuzione imponibile parametrata su base mensile per 13 mensilità non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, sempre al netto del rateo della tredicesima.

Con riferimento alla durata dell'agevolazione, l'INPS precisa che:

precisazione

  • Nel caso in cui il lavoratore abbia cessato il suo rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e durante il 2024 siano state erogate le ultime competenze, su esse l'esonero non trova applicazione;
  • Qualora il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e, nel corso del 2025, dovessero essergli erogate le ultime competenze, l'esonero non trova applicazione su esse nel 2025.

La misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato e può essere cumulata con altri esoneri contributivi previsti dalla normativa vigente, tranne che con l'esonero per le lavoratrici madri, chiarendo l'Istituto che essi sono esoneri alternativi tra loro.

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