Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
18 gennaio 2024
Non è consentito acquisire copia dei documenti cartacei processuali con dispositivi informatici personali

Il Ministero della Giustizia ribadisce che l'acquisizione di copia dei documenti cartacei presenti nel fascicolo presuppone in ogni caso una richiesta di rilascio all'ufficio, e quindi il pagamento dei diritti di copia. Pertanto, l'utente non può avvalersi del proprio smartphone per evitare di corrispondere i diritti previsti dal DPR n. 115/2002.

La Redazione

Tramite il canale Filo diretto, la Corte d'Appello di Torino ha chiesto al Ministero della Giustizia di fornire indicazioni in merito al pagamento dei diritti di copia e alla riproduzione fotografica di documenti cartaceiprocessuali, segnalando la presenza di prassi operative difformi presso gli uffici del distretto, nonché “le implicazioni contabili” sottese alle diverse soluzioni prefigurabili nella fattispecie.
In particolare, il Tribunale di Asti ha chiesto se l'utente, in occasione della visione del fascicolo processuale, possa riprodurre fotograficamente, eventualmente avvalendosi del cellullare/smartphone, la documentazione ivi contenuta, senza corrispondere i diritti di copia.

Con provvedimento del 16 gennaio 2024, il Ministro della Giustizia risponde al quesito ei seguenti termini:

esempio

  • dalla lettura coordinata degli artt. 4,267,107 del testo unico, nonché dell'art. 116 c.p.p., emerge che l'acquisizione di copia degli atti analogici presenti al fascicolo presuppone in ogni caso una richiesta all'ufficio, quindi il pagamento dei diritti di copia, ai fini del rilascio;
  • non risulta, diversamente, consentito acquisire copia dei documenti cartacei presenti al fascicolo con strumenti o dispositivi informatici in disponibilità dell'utente (es. cellulare, dispositivo scanner).