Home
19 gennaio 2024
Aziende fantasma e partite IVA fittizie
La Guardia di Finanza ha posto in essere un'attività volta alla prevenzione e al contrasto dell'uso illecito di partite IVA “fantasma” esistenti nel territorio.
La Redazione
L'oggetto | Uso illecito della partita |
La normativa |
|
La disciplina | In argomento, ( |
La notizia giuridica | Con comunicato stampa del 18 gennaio 2024, con un controllo su circa 423 aziende, nell'àmbito del contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”, è emerso che la Guardia di Finanza ha chiuso nel corso del 2023 nel territorio di Prato 120 partite Iva "fantasma", fittiziamente operative nel settore manifatturiero legato alla filiera del tessile, nonché in àmbito immobiliare, commerciale e dei servizi. |
Tra questi l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il riciclaggio ed il trasferimento all'estero di proventi illeciti, oltre all'ottenimento e monetizzazione di crediti d'imposta non spettanti derivanti, ad esempio, dai "bonus facciate" e "super bonus 110%". Tali partite Iva risultavano, dunque, in parte riconducibili a società "inattive" o cosiddette "dormienti" in quanto rivelavano l'inesistenza di qualsiasi attività economica nelle tre annualità precedenti, oppure a società di recente costituzione per le quali non sono stati forniti dati esatti ai fini della loro corretta individuazione. | |
L'attività di analisi sulle banche dati, oltre ai riscontri effettuati direttamente sul territorio, ha fatto emergere la non operatività di queste partite IVA, fornendo elementi per proporre la loro chiusura ed evitare così il loro utilizzo per finalità illecite di carattere economico finanziario. | |
Considerazioni | Quanto accaduto a Prato, ricalca l'ulteriore recente previsione della Legge di bilancio 2024 ( |
Precedenti giurisprudenziali | In argomento, si osserva che la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 19213 depositata il 7 maggio 2019, chiarisce che l'amministratore di diritto “testa di legno” risponde del reato omissivo anche quando risulti mero prestanome di altri soggetti che agiscono in sua vece quali amministratori di fatto. Questo in quanto la semplice accettazione della carica gli attribuisce doveri di vigilanza e controllo e la sua responsabilità è comunque integrata se costui ha consapevolezza che tale condotta negligente è in grado di fare emergere gli elementi tipici del reato. In tal caso, secondo altro provvedimento, l'amministratore di diritto, il quale incarni unicamente il ruolo di “testa di legno” rispetto all'attività gestionale dell'amministratore di fatto, non può sottrarsi alla responsabilità a titolo di concorso nella condotta di quest'ultimo (Trib. Milano, sez. spec., 29 novembre 2012, n. 13363). |
Documenti correlati