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In materia di modalità di presentazione degli atti e delle impugnazioni penali dall'entrata in vigore della riforma Cartabia risultano applicabili, per effetto della nuova disciplina, solo 2 modalità:
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Per questi motivi, la Corte precisa che le modalità attualmente in vigore sono soltanto quella telematica, via PEC e quella personale.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale della libertà di Venezia, con ordinanza in data 7 luglio 2023, dichiarava inammissibile per illegittima trasmissione via posta, l'appello avanzato nell'interesse di P.P. avverso il provvedimento del Tribunale di Venezia del 4-7-2023 che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto allo stesso applicata.
2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to P., deducendo, con l’unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione per avere il giudice del riesame applicato una previsione non ancora in vigore al momento di proposizione dell'impugnazione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, come esattamente rilevato dalla ordinanza impugnata, al momento dell'impugnazione della ordinanza del tribunale, emessa a maggio 2023 dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dall'art. 582 cod.proc.pen., risultava abrogato il successivo articolo 583 cod.proc.pen. che legittimava la spedizione dell'impugnazione mediante posta.
In tema di modalità di presentazione degli atti e delle impugnazioni penali dalla data di entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia risultano applicabili per effetto della nuova disciplina esclusivamente due modalità:
la presentazione personale ad opera delle parti private di cui al comma 1 bis dell'art. 582 cod.proc.pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; la presentazione in via telematica ex art. 87 bis D.Lvo 150/2022 riproduttivo della disciplina già dettata in tema di COVID.
In particolare detta ultima norma intitolata:" Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze" prevede espressamente che:" Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 de/l'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici...". Il successivo comma 2 stabilisce poi che:". Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza". E' chiaro quindi che secondo le disposizioni transitorie in atto in vigore la modalità telematica non esclude, quanto meno allo stato e sino alla attuazione del fascicolo telematico penale, l'inserimento dell'atto nel fascicolo cartaceo che deve avvenire a cura del personale di cancelleria.
Quanto alla disciplina particolare in tema di impugnazioni, i successivi commi terzo e quarto dello stesso art. 87 bis cit. hanno testualmente previsto che:" Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale. 4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.. ". Fondamentali appaiono poi le previsioni in tema di impugnazioni cautelari previste dal comma sei dello stesso art. 87 bis a mente del quale:" Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale".
Stabilito quindi che le modalità attualmente in vigore sono soltanto quella telematica prevista dall'art. 87 bis cit. e quella personale di cui all'art. 582 comma 1 bis cod.proc.pen., deve essere escluso che per effetto della disciplina transitoria sia rimasta ancora in vigore la presentazione dell'impugnazione mediante spedizione a mezzo raccomandata inequivocabilmente eliminata a seguito della soppressione dell'art. 583 cod.proc.pen. e della previsione con il regime transitorio della presentazione telematica quale unica alternativa a quella personale.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in€ 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.