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23 gennaio 2024
Con il rito del lavoro non si applica il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale
È quanto emerge dall'ordinanza n. 2154 del 22 gennaio 2024, con cui la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'ex dirigente di una banca che riteneva sussistente la sospensione dei termini.
La Redazione
La Corte territoriale, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla banca, dichiarava inammissibile perché tardivo l’appello depositato il 24 novembre 2020 da Tizio con il quale era stata impugnata la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda di rimborso delle spese sostenute nei procedimenti penali, nel quale era stato coinvolto per fatti connessi alla sua qualità di Dirigente Responsabile dell’Area Finanza della Banca della quale era stato dipendente fino al 2012. 
Il Giudice del gravame aveva accertato che dal fascicolo telematico emergeva che la sentenza era stata pronunciata all’udienza del 21 febbraio 2020. Applicando quindi il sistema di computazione dei termini ex nominatione dierum e tenuto conto del fatto che alle cause di lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini, ha ritenuto che il termine di decadenza semestrale era decorso il 21 agosto 2020.
Inoltre, la stessa Corte ha considerato che, ai sensi dell’art. 83 c. 2 del D.L. n. 18/2020, nel periodo emergenziale i termini erano rimasti sospesi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e che la sospensione era stata successivamente prorogata fino all’ 11 maggio 2020.
Perciò, il termine di decadenza era stato prorogato di 64 giorni e dunque era spirato il 25 ottobre 2020.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che il ricorso, depositato il 25 novembre 2020, era tardivo e perciò inammissibile.
Avverso tale decisione Tizio ricorre per cassazione. 
 
Secondo il ricorrente ai fini dell’applicazione della sospensione feriale dei termini occorre fare riferimento al criterio sostanziale e dunque alla natura della controversia. Nel caso in cui, come in quello di specie, il rapporto di lavoro costituisca l’oggetto solo mediato e indiretto il termine resta sospeso.
Per la Corte di Cassazione tale doglianza è infondata.
È necessario precisare che nel caso di specie la controversia è stata promossa dinanzi al giudice del lavoro con applicazione del relativo rito e dunque, laddove pure non avesse riguardato un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 c.p.c., essendo stata trattata con il rito del lavoro non si applica il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale. 

Il richiamo del ricorrente alle SS.UU. di questa Corte che hanno ritenuto che non trovasse applicazione la sospensione feriale per le controversie che, pur regolate dal rito del lavoro, abbiano ad oggetto violazioni in merito alle disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva non è pertinente in un caso come quello in esame in cui il diritto azionato rientra tra quelli che derivano in via diretta dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti. Obbligazione che scaturisce dal contratto collettivo che regola proprio quel rapporto laddove invece le controversie per le quali le SS.UU. citate hanno ritenuto doversi applicare la sospensione feriale hanno ad oggetto l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato per violazioni amministrative di cui il rapporto di lavoro non costituisce altro che un mero antecedente di fatto. 
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