
Il richiamo del ricorrente alle SS.UU. di questa Corte che hanno ritenuto che non trovasse applicazione la sospensione feriale per le controversie che, pur regolate dal rito del lavoro, abbiano ad oggetto violazioni in merito alle disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva non è pertinente in un caso come quello in esame in cui il diritto azionato rientra tra quelli che derivano in via diretta dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti. Obbligazione che scaturisce dal contratto collettivo che regola proprio quel rapporto laddove invece le controversie per le quali le SS.UU. citate hanno ritenuto doversi applicare la sospensione feriale hanno ad oggetto l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato per violazioni amministrative di cui il rapporto di lavoro non costituisce altro che un mero antecedente di fatto.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Firenze, in accoglimento dell’eccezione formulata dal Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ha dichiarato inammissibile perché tardivo l’appello depositato il 24 novembre 2020 da G.L.B. con il quale era stata impugnata la sentenza del Tribunale di Siena del 21.2.2020 che aveva rigettato la domanda di rimborso delle spese sostenute nei procedimenti penali in cui era stato coinvolto che si assumeva dovessero rientrare nella tutela prevista dall’art. 6 del c.c.n.l..
2. Il giudice di appello ha accertato che dal fascicolo telematico emergeva che la sentenza con motivazione contestuale era stata pronunciata all’udienza del 21.2.2020. Applicando quindi il sistema di computazione dei termini ex nominatione dierum e tenuto conto del fatto che alle cause di lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini, ha ritenuto che il termine di decadenza semestrale era decorso alla data del 21.8.2020.
2.1. Inoltre, la Corte territoriale ha tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 83 comma 2 del d.l. n. 18 del 2020, nel periodo emergenziale i termini erano rimasti sospesi dal 9.3.2020 al 15.4.2020 e che la sospensione era stata successivamente prorogata fino all’ 11 maggio 2020, in virtù del disposto dell’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020. Il termine di decadenza era stato perciò prorogato di 64 giorni e dunque era spirato il 25.10.2020.
2.2. Conseguentemente ha ritenuto che il ricorso, depositato il 25.11.2020, era tardivo e perciò inammissibile.
2.3. Con specifico riferimento alla applicabilità alla controversia della sospensione feriale dei termini, ex art. 3 della legge n. 742 del 1969, che se applicabile avrebbe reso ammissibile il ricorso, la Corte territoriale ha ritenuto che la controversia in esame non solo era stata introdotta e trattata con il rito del lavoro ma era a tutti gli effetti, in ragione del suo oggetto, una controversia di lavoro. La pretesa azionata, infatti, era collegata al rapporto di lavoro dirigenziale intercorso tra le parti posto che era stata azionata una garanzia (quella della copertura da parte della datrice di lavoro delle spese legali sostenute per procedimenti penali occasionati dal rapporto di lavoro) che la norma collettiva riconosce in favore dei lavoratori dipendenti con qualifica di dirigenti. Ha ritenuto irrilevante il fatto che il rapporto di lavoro si fosse risolto, in via conciliativa, nel 2012 atteso che nel verbale di conciliazione era stata fatta salva proprio la garanzia che era stata azionata e le controversie in sede penale si erano concluse successivamente alla conciliazione, nel 2014 e nel 2016, e per l’effetto era stata azionata la garanzia.
3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso G.L.B. che articola un unico motivo. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso ulteriormente illustrato da memoria.
Motivi della decisione
4. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c., 3 della legge n. 742 del 1969 e 409 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
4.1. Ad avviso del ricorrente ai fini dell’applicazione della sospensione feriale dei termini occorre fare riferimento al criterio sostanziale e dunque alla natura della controversia. Nel caso in cui, come nella specie, il rapporto di lavoro costituisca l’oggetto solo mediato e indiretto il termine resta sospeso.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Rileva il Collegio che il G.L.B. ha agito in giudizio, davanti al giudice del lavoro di Siena, per ottenere la condanna del Monte dei Paschi di Siena al pagamento della somma di € 67265,43 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute in occasione del procedimento penale nel quale era stato coinvolto per fatti connessi alla sua qualità di Dirigente Responsabile dell’Area Finanza della Banca della quale era stato dipendente fino al 22 febbraio 2012.
5.2. Nel giudizio, infatti, è stata chiesta l’attivazione della tutela prevista dall’art. 6 del c.c.n.l. di categoria – in base al quale la Banca deve tenere indenne il suo dirigente delle spese sostenute in giudizi penali aventi ad oggetto fatti commessi nell’esercizio delle funzioni purché riconducibili a colpa lieve – la cui operatività era stata mantenuta quando, con verbale di conciliazione stragiudiziale del 15 marzo 2012, le parti avevano risolto il rapporto di lavoro.
5.3. Tanto premesso va ricordato che nella specie la controversia è stata promossa davanti al giudice del lavoro con applicazione del relativo rito e dunque - laddove pure non avesse riguardato un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 c.p.c. - essendo stata trattata con il rito del lavoro non si applica il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale. Il rito adottato dal giudice ha infatti una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969.
5.4. Peraltro, la domanda formulata in giudizio trae la propria origine proprio dalla pregressa esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro. La fonte dell’obbligo convenzionale, la cui persistenza è stata espressamente convenuta dalle parti in sede di conciliazione quando hanno trovato un accordo dal quale è poi derivata la risoluzione del rapporto di lavoro, è la norma collettiva che prevede la garanzia nel ricorso di determinate condizioni da ravvisare nella modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. L’oggetto del giudizio è un’obbligazione che nasce in occasione del rapporto di lavoro. La clausola di garanzia è prevista dal contratto collettivo a salvaguardia del libero svolgimento dell’attività lavorativa.
5.5. Il richiamo del ricorrente alle sezioni unite di questa Corte che hanno ritenuto che non trovasse applicazione la sospensione feriale per le controversie che, pur regolate dal rito del lavoro, abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva (cfr. Cass. Sez. Un. 29/01/2021 n. 2145) non è pertinente in un caso come quello in esame in cui il diritto azionato, come detto, rientra a pieno titolo tra quelli che derivano in via diretta dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti. Obbligazione che scaturisce dal contratto collettivo che regola proprio quel rapporto laddove invece le controversie per le quali le sezioni unite citate hanno ritenuto doversi applicare la sospensione feriale hanno ad oggetto l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato per violazioni amministrative di cui il rapporto di lavoro non costituisce altro che un mero antecedente di fatto (cfr. Cass. sez. un. ult. cit. punto 6.1. e ss.)
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.