Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
23 gennaio 2024
Ai fini del riconoscimento del privilegio, cosa deve contenere la domanda di ammissione al passivo fallimentare?

In caso di pluralità di crediti insinuati, è necessaria l'indicazione distinta del rispettivo titolo di prelazione e delle proprie ragioni che colleghino la causa di prelazione al singolo credito. L'eventuale omissione o assoluta incertezza di tale titolo determina la degradazione a chirografario del credito invocato.

La Redazione

Una spa proponeva domanda di ammissione al passivo della società fallita dei crediti ammontanti a più di 2milioni e 700mila euro, portati da ruoli formati e resi esecutivi dall'Amministrazione finanziaria, dall'INPS e dall'INAIL, una parte in via privilegiate e una parte in via chirografaria. Il Tribunale di Messina ammetteva il credito vantato dalla spa totalmente in via chirografaria.

La controversia giunge in Cassazione, dove la spa censura la sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento del richiesto privilegio, posto che la statuizione giudiziale che si fondava sul rilievo della mancata indicazione, già nella domanda di insinuazione e poi nell'atto di opposizione al passivo, dei titoli legittimanti la richiesta di ammissione in via privilegiata, sarebbe stata smentita dalla documentazione prodotta in giudizio.
Secondo la ricorrente, le somme di ciascuna cartella chieste al privilegio, il grado e il dato normativo di riferimento, ossia il titolo di prelazione, sarebbe chiaramente evincibili dalla documentazione presenti in atti fin dalla richiesta di ammissione.

Per la Cassazione il motivo è infondato. Nel caso di specie, ciò che è mancato nella domanda di insinuazione al passivo è stata la specifica allegazione e descrizione delle cause di prelazione, connesse con precisione ai relativi crediti tributari.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eventuale omissione ovvero assoluta incertezza del titolo di prelazione, determina la degradazione a chirografario del credito invocato.

Alla luce di quanto detto, la Cassazione rigetta il ricorso con ordinanza n. 2287 del 23 gennaio 2024 e afferma il seguente principio di diritto:

ildiritto

«La richiesta del privilegio è esaminabile nei suoi presupposti costitutivi se la relativa domanda, in caso di una pluralità di crediti insinuati, è specificamente e chiaramente riferita a ciascuno di essi, con indicazione distinta del rispettivo titolo di prelazione e delle proprie ragioni che colleghino la causa di prelazione al singolo credito, cioè alle prestazioni il cui inadempimento o le condotte la cui effettuazione originino la responsabilità del debitore; il ricorrente che, altrimenti, incorra in assoluta incertezza attributiva della prelazione o in sua omissione consegue un provvedimento non ammissivo con ‘considerazione' legale della domanda in quella di credito chirografario».