
- procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di valore inferiore ad euro 1.033,00;
- procedimenti attivati dalle vittime del dovere a causa di azioni criminose e dalle vittime della criminalità organizzata.
QUESITO (Dirigente amministrativa del Tribunale di Lecce) |
Con riguardo a contributo unificato e anticipazione forfettaria da riscuotere nelle controversie in questione, è stato chiesto se:
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RISPOSTA (Provvedimento del 16 gennaio 2024) |
Ai procedimenti di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, proposti in grado di appello, ovvero direttamente al Tribunale, il cui valore non ecceda la somma di euro 1033.00, va applicato il regime fiscale indicato dall' Secondo consolidato orientamento della Cassazione, infatti, l'operatività dell'art. 46 cit. non deve essere ancorata solo agli atti emessi dal giudice di pace, ma deve trovare applicazione per tutte le controversie, in considerazione del solo valore della causa (non eccedente euro 1.033), indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito. Di conseguenza, il regime fiscale di cui all' |
QUESITO (Dirigente amministrativo del Tribunale di Vallo della Lucania e Presidente del Tribunale di Salerno) |
È stato chiesto di chiarire se:
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RISPOSTA (Provvedimento del 18 gennaio 2024) |
I procedimenti in questione sono soggetti al pagamento del contributo unificato, dell'importo forfettario di cui all' |