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24 gennaio 2024
Dal Ministero della Giustizia alcuni chiarimenti in tema di contributo unificato
I chiarimenti riguardano, in particolare, il regime fiscale dei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di valore inferiore a 1.033,00 euro, nonché di quelli attivati dalle vittime del dovere a causa di azioni criminose e dalle vittime della criminalità organizzata.
La Redazione
Rispondendo a due quesiti in materia di contributo unificato, il Ministero della Giustizia, tramite il canale Filo diretto, fornisce alcuni chiarimenti sul regime fiscale di:
  1. procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di valore inferiore ad euro 1.033,00;
  2. procedimenti attivati dalle vittime del dovere a causa di azioni criminose e dalle vittime della criminalità organizzata.
I) Regime fiscale dei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di valore inferiore ad euro 1.033,00
QUESITO
(Dirigente amministrativa del Tribunale di Lecce
)
Con riguardo a contributo unificato e anticipazione forfettaria da riscuotere nelle controversie in questione, è stato chiesto se:
  • nei giudizi di appello instaurati dinanzi al Tribunale avverso le sentenze del Giudice di Pace debba farsi applicazione dell'art. 10, comma 6-bis, D.P.R. n. 115/2002, che prevede sia il pagamento del contributo unificato che dell'anticipazione forfettaria, o piuttosto del trattamento più favorevole previsto dall'art. 46 L. n. 374/1991, che prevede solo il pagamento del contributo unificato;
  • nei giudizi di primo grado instaurati direttamente dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art.6, comma 4, D.Lgs. n.150/2011, debba o meno richiedersi, oltre al contributo unificato, anche il pagamento dell'anticipazione forfettaria ex comma 6-bis cit. oppure possa estendersi – anche in questi casi – il trattamento di favore riservato dall'art. 46, L. 374/91.
RISPOSTA
(Provvedimento del 16 gennaio 2024)

Ai procedimenti di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, proposti in grado di appello, ovvero direttamente al Tribunale, il cui valore non ecceda la somma di euro 1033.00, va applicato il regime fiscale indicato dall'art. 46 della L. n. 374/1991 in forza del quale dovrà essere versato solo il contributo unificato.

Secondo consolidato orientamento della Cassazione, infatti, l'operatività dell'art. 46 cit. non deve essere ancorata solo agli atti emessi dal giudice di pace, ma deve trovare applicazione per tutte le controversie, in considerazione del solo valore della causa (non eccedente euro 1.033), indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.

Di conseguenza, il regime fiscale di cui all' art.10, comma 6-bis, del D.P.R. n. 115/2002 troverà applicazione per i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di valore superiore ad euro 1.033.

II) Regime fiscale dei procedimenti attivati dalle vittime del dovere a causa di azioni criminose e dalle vittime della criminalità organizzata
QUESITO 
(Dirigente amministrativo del Tribunale di Vallo della Lucania e Presidente del Tribunale di Salerno)
È stato chiesto di chiarire se:
  • alle procedure civili instaurate dalle vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso e dalle vittime del dovere possano essere applicati i medesimi benefici fiscali previsti dalla L. n. 206/2004, in favore delle vittime del terrorismo
RISPOSTA
(Provvedimento del 18 gennaio 2024)
I procedimenti in questione sono soggetti al pagamento del contributo unificato, dell'importo forfettario di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002 e in generale alle spese di giustizia, non potendo ad essi estendersi, mancando un'espressa previsione di legge, il regime ex art. 10, comma 1, della L. n. 206/2004, previsto soltanto in favore delle vittime di atti di terrorismo, delle vittime di stragi di matrice terroristica e dei loro superstiti