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25 gennaio 2024
Impossibile interrompere la prescrizione del credito se le lettere di messa in mora sono prive di firma

La sottoscrizione costituisce elemento essenziale che non può essere integrato, "ex post" e con efficacia "ex tunc", attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma, attuate dall'autore dell'atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione.

La Redazione

Una srl chiedeva al Tribunale di Roma di essere ammessa al passivo del fallimento di una sas in forza di un credito derivante da un lodo arbitrale.
Si costituiva il Fallimento chiedendo di accertare la prescrizione del credito azionato dalla srl nonché l'intervenuta decadenza dell'azione ex art. 1957 c.c..
Il Tribunale accoglieva la domanda di ammissione al passivo sostenendo che la prescrizione era stata interrotta dalle lettere di messa in mora inviate dalla srl ad uno dei condebitori in solido, la quali avevano prodotto effetti anche nei confronti del Fallimento.
A seguito di gravame, la Corte d'Appello ribaltava il verdetto dichiarando prescritto il credito già ammesso al passivo del fallimento della sas.

La srl propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice del gravame aveva ritenuto che le missive inviate non potessero produrre l'effetto di interrompere la prescrizione del credito insinuato tardivamente al passivo fallimentare in quanto priva della sottoscrizione del mittente, «così ignorando la presunzione di conformità di quanto spedito alle copie in possesso del mittente ed operando un'inammissibile inversione dell'onere probatorio in capo al mittente rispetto a quanto ricevuto».

Per la Cassazione il motivo è infondato. A fondamento della sua decisione, la Corte ribadisce che «è assolutamente indispensabile la sottoscrizione dell'atto di costituzione in mora, atteso che lo stesso dispiega effetti dal momento in cui perviene al debitore interessato, attraverso la ricezione della lettera raccomandata o della pec. Sicché, ai fini della validità dell'effetto interruttivo della prescrizione, la firma del creditore serve quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione».

Inoltre, «l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta "ad validitatem" e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici. Pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., senza che l'elemento formale mancante possa, poi, essere integrato, "ex post", e con efficacia "ex tunc", attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma, attuate dall'autore dell'atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione».

Ne discende che il credito azionato dalla srl in liquidazione risultava in ogni caso ampiamente prescritto, come già correttamente accertato dalla Corte territoriale.
In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso con ordinanza n. 2335 del 24 gennaio 2024.

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