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26 gennaio 2024
A parità di redditi, l’assegno di mantenimento va al coniuge malato

Nel caso di specie le condizioni dei coniugi, i quali avevano chiesto e ottenuto la separazione personale, si erano evolute nel tempo: dapprima le richieste economiche della moglie non furono soddisfatte per gli ingenti debiti gravanti sul marito, poi la si stessa si era gravemente ammalata e...

La Redazione

Il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi e rigettava le rispettive domande di addebito. Inoltre, dopo aver espletato apposita CTU, lo stesso Tribunale aveva ritenuto che i debiti del coniuge fossero a tal punto gravosi da rendere sostanzialmente uguali le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, respingendo di conseguenza anche la richiesta economica della moglie.
A seguito di gravame, la Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado, dunque la donna propone ricorso in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, l'omesso esame di documenti decisivi ai fini della decisione sotto il profilo economico. Dal momento dell'emissione della sentenza di primo grado fino alla decisione di appello, infatti, la situazione era mutata: mentre il marito non risultava più essere gravato da ingenti debiti, la moglie si era trovata invece dinanzi alla diagnosi di una grave patologia oncologica che la aveva resa invalida al 100%, dunque sussisterebbe il dovere di assistenza morale e materiale da parte dell'ex marito verso di lei.

Con l'ordinanza n. 1894 del 18 gennaio 2024, la Cassazione dichiara fondato il motivo di ricorso, ricordando come la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, dunque i redditi cui va rapportato l'assegno di mantenimento in favore del coniuge sono quelli utili a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza (anche materiale) in capo ai coniugi.
Inoltre, gli Ermellini evidenziando come in tale contesto, grava su chi richiede l'assegno di mantenimento, quando risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per trovare un'occupazione, in quanto il riconoscimento dell'assegno per via dell'assenza di redditi propri adeguati ai sensi dell'art. 156 c.c. non si estende fino a comprendere ciò che l'istante può procurarsi da solo.
Proprio in relazione a ciò, i Giudici rilevano come la ricorrente avesse prodotto in giudizio la documentazione ove si attestava che ella era affetta da una malattia oncologica che l'aveva resa invalida al 100% al punto da costringerla a lasciare la sua professione, quella di avvocato. Tuttavia, tale documentazione non era stata presa in considerazione dai Giudici di secondo grado, erroneamente, poiché gli effetti e le conseguenze economiche della patologia avrebbero senza dubbio condotto ad una diversa conclusione.
Accolta, di conseguenza, la doglianza della ricorrente.

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