
Nel caso di specie le condizioni dei coniugi, i quali avevano chiesto e ottenuto la separazione personale, si erano evolute nel tempo: dapprima le richieste economiche della moglie non furono soddisfatte per gli ingenti debiti gravanti sul marito, poi la si stessa si era gravemente ammalata e...
Il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi e rigettava le rispettive domande di addebito. Inoltre, dopo aver espletato apposita CTU, lo stesso Tribunale aveva ritenuto che i debiti del coniuge fossero a tal punto gravosi da rendere sostanzialmente uguali le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, respingendo di conseguenza anche la richiesta economica della moglie.
A seguito di gravame, la Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado, dunque la donna propone ricorso in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, l'omesso esame di documenti decisivi ai fini della decisione sotto il profilo economico. Dal momento dell'emissione della sentenza di primo grado fino alla decisione di appello, infatti, la situazione era mutata: mentre il marito non risultava più essere gravato da ingenti debiti, la moglie si era trovata invece dinanzi alla diagnosi di una grave patologia oncologica che la aveva resa invalida al 100%, dunque sussisterebbe il dovere di assistenza morale e materiale da parte dell'ex marito verso di lei.
Con l'ordinanza n. 1894 del 18 gennaio 2024, la Cassazione dichiara fondato il motivo di ricorso, ricordando come la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, dunque i redditi cui va rapportato l'assegno di mantenimento in favore del coniuge sono quelli utili a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza (anche materiale) in capo ai coniugi.
Inoltre, gli Ermellini evidenziando come in tale contesto, grava su chi richiede l'assegno di mantenimento, quando risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per trovare un'occupazione, in quanto il riconoscimento dell'assegno per via dell'assenza di redditi propri adeguati ai sensi dell'
Proprio in relazione a ciò, i Giudici rilevano come la ricorrente avesse prodotto in giudizio la documentazione ove si attestava che ella era affetta da una malattia oncologica che l'aveva resa invalida al 100% al punto da costringerla a lasciare la sua professione, quella di avvocato. Tuttavia, tale documentazione non era stata presa in considerazione dai Giudici di secondo grado, erroneamente, poiché gli effetti e le conseguenze economiche della patologia avrebbero senza dubbio condotto ad una diversa conclusione.
Accolta, di conseguenza, la doglianza della ricorrente.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, su ricorso di A.A., con sentenza n. 8143/2020, dichiarava la separazione personale dei coniugi A.A. e Eu.Ma., che avevano contratto matrimonio civile in Roma, in data 8/10/2011, e rigettava le rispettive domande di addebito nonché, sulla base di una CTU per la valutazione della situazione economica delle parti (sulla richiesta della A.A. di ottenere un assegno di mantenimento dal marito, in ragione del tenore di vita tenuto durante il matrimonio), ritenendo che i debiti del coniuge fossero gravosi e tali da rendere sostanzialmente paritarie fra le parti le condizioni patrimoniali e reddituali, respingeva anche la richiesta economica.
Avverso tale sentenza, la sig.ra A.A. proponeva appello, rilevando preliminarmente che il giudice istruttore aveva adottato un'ordinanza istruttoria mentre era già stata depositata l'istanza per la sua ricusazione, la quale determinava la sospensione del processo. Nel merito lamentava che il Tribunale erroneamente non aveva addebitato la separazione al marito e contestava la circostanza che non fosse stato disposto in suo favore un assegno di mantenimento, da porsi a carico del coniuge. Il sig. Ma. eccepiva l'infondatezza dell'impugnazione, proponendo appello incidentale in relazione al mancato addebito la separazione alla moglie.
Con sentenza n. 3046/2022, la Corte di Appello di Roma respinse sia l'appello principale sia l'appello incidentale e compensò tra le parti le spese del giudizio. Avverso tale sentenza, A.A. propone ricorso per Cassazione con tre motivi e memoria; resiste il sig. Ma. Con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 52 e 295 c.p.c., per non aver la Corte d'appello rilevato la nullità di tutti gli atti compiuti dal giudice durante il periodo di sospensione del processo, determinato per effetto dell'avvenuto deposito della sua istanza di ricusazione.
La ricorrente ritiene erronea la valutazione della Corte di appello che ha ritenuto sostanzialmente improduttive di pregiudizio per l'appellante la violazione delle norme procedurali in materia di efficacia degli atti giudiziali a seguito di istanza di ricusazione.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art 156, commi 1 e 2, c.c. in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c., per non avere la Corte ricostruito il tenore di vita della coppia in corso di matrimonio. Nella motivazione, la Corte avrebbe erroneamente applicato la normativa in materia di assegno divorzile ex art 5 L. n. 898/1970, in luogo dell'art 156 c.c.
La Corte non avrebbe poi considerato che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, in guisa che, in assenza di addebito, resta attuale il dovere di assistenza morale e materiale, posto che dalla temporanea situazione di separazione deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale e di fedeltà, convivenza e collaborazione. La stessa avrebbe inoltre omesso di valutare il tenore di vita tenuto dalla coppia nel corso del matrimonio (per come emerso dalle dichiarazioni dei redditi e dalle indagini della CTU), che era molto elevato esclusivamente grazie agli apporti economici forniti dal marito.
1 Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la corte omesso l'esame di documenti forniti dalle parti, dai quali si ricaverebbe che la situazione economica e reddituale dei coniugi dal momento dell'emissione della sentenza di primo grado fino al momento della decisione in appello si fosse evoluta, di modo che, mentre il marito non risultava più essere gravato da ingenti debiti per garanzia fideiussoria, la moglie si trovava affetta da grave patologia oncologica che l'aveva resa invalida al 100%.
La situazione economica e lavorativa della ricorrente, già pregiudicata dalla pandemia, ha subito un blocco totale a causa delle terapie connesse alla malattia e ciò conclamerebbe ulteriormente il dovere di assistenza morale e materiale, a carico del marito, verso lei, coniuge più debole. Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto. Infatti, la reiterazione della questione processuale relativa all'avvenuto deposito dell'istanza di ricusazione del giudice istruttore da parte della ricorrente, essendo del tutto esauriente e condivisibile la motivazione sul punto della sentenza impugnata. Infatti, la sola proposizione del ricorso per ricusazione non determina "ipso iure" la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice "a quo" una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esito della quale, ove risultino "ictu oculi" carenti i requisiti formali di legge per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimento può continuare (Cassazione n. 5236 del 2006; 26267 del 2011; 25709 del 2014; 1624 del 2022).
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, invece, in ordine al secondo e terzo mezzo di cassazione da trattare congiuntamente.
Occorre premettere al riguardo che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza, anche di tipo materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Sez. 1 nr. 12196 del 2017).
Sul punto occorre poi precisare che "In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo".
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021 )
Ebbene la ricorrente ha prodotto documentazione, non adeguatamente valutata dalla Corte di Appello di Roma, al fine di dimostrare di essere affetta da malattia oncologica e, a cagione di ciò, di avere completamente l'attività lavorativa di avvocato che svolgeva antecedentemente alla malattia. Ma, al riguardo, non risulta alcuna valutazione da parte del giudice di merito della documentazione prodotta dalla A.A. nelle memorie ex art. 183 co. 6. nn 1,2,3, e degli allegati alle note autorizzate in appello: documentazione dalla quale risulterebbe una invalidità al 100% della moglie (con evidente pregiudizio in ordine alla capacità lavorativa, situazione documentata da verbali di visite presso l'INPS, con concessione dei benefici ex L 104, e dall'altro che il marito, costruttore, aveva invece risolto i problemi societari con operazioni inerenti la sola società Leamar Srl, e con conseguente venir meno delle fideiussioni personali).
La Corte d'Appello non risulta aver valutato gli effetti e le conseguenze economiche della grave e documentata patologia tumorale di cui è portatrice la A.A. (appena menzionata a pag. 7) che - secondo quanto allegato - ha costretto la richiedente ad interrompere ogni attività lavorativa, siccome riconosciuta invalida al 100% con diritto di accompagnamento, stante le pesanti terapie oncologie documentate cui deve sottoporsi.
Per tutto ciò deve essere accolto il ricorso in ordine al secondo e terzo motivo, infondato il primo, e cassata la sentenza va fatto rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo e terzo motivo, infondato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.