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29 gennaio 2024
Intercettazioni: l’istanza di ottenere l’accesso all’ascolto per quelle indicate nella richiesta è di per sé specifica e circoscritta

A nulla rileva la circostanza che, in concreto, tali intercettazioni possono essere complessivamente in numero più o meno elevato con riguardo a una pluralità di coindagati, essendo in ogni caso onere del PM garantire il diritto della difesa di ciascuno di essi.

La Redazione

Il Tribunale di Catanzaro confermava la custodia in carcere di Tizio in ordine al delitto ex art. 416-bis c.p. e ai reati di estorsione e tentata estorsione, essenzialmente sulla base dei risultati di operazioni intercettive.
Nella stessa sede, il Giudice disattendeva l'eccezione preliminare di inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto none vasa dal PM la richiesta di ascolto delle tracce foniche d'interesse, sul rilievo del mancato adempimento dell'onere difensivo di tempestività della richiesta. Infatti, la difesa dell'indagato, nonostante fosse a conoscenza del quadro indiziario fin dall'esecuzione del provvedimento coercitivo, aveva presentato istanza di ascolto al PM in prossimità dell'udienza, senza considerare la mole complessiva del materiale intercettativo raccolto nel procedimento a carico di plurimi coindagati.

La controversia giunge in Cassazione, dove l'indagato chiede l'annullamento dell'ordinanza del riesame denunciando, tra i vari motivi di doglianza, l'inutilizzabilità delle intercettazioni per il denegato accesso della difesa del ricorrente all'ascolto delle registrazioni audio della conversazioni intercettate, e dell'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento per l'omesso rilascio di copia del relativo decreto autorizzativo.
Secondo il ricorrente, tali circostanza avrebbero precluso l'esercizio dei diritti della difesa.

Per la Cassazione il motivo è fondato.
Secondo la Corte, le motivazioni che hanno spinto in Giudice a disattendere l'eccezione (intempestività della richiesta di ascolto poiché formulata a ridosso dell'udienza camerale e mole complessiva del materiale intercettivo raccolto) risultano contraddittorie.
La valutazione del Tribunale non appare conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, che è ispirata all'esigenza di consentire la tempestiva e incondizionata possibilità dell'indagato di esaminare tutti gli atti e le fonti di prova che sono stati utilizzati dal pubblico ministero nell'avanzare la richiesta della misura cautelare, che devono rimanere a disposizione della difesa dopo l'adozione della stessa.

Proprio in virtù di tali principi, la giurisprudenza riconosce che, «a seguito dell'adozione della misura cautelare, il difensore ha diritto di ottenere l'accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti la registrazione delle conversazioni captate, anche mediante l'ascolto delle tracce foniche, in vista del giudizio di riesame e senza che l'istanza debba essere ulteriormente circoscritta mediante l'indicazione dei RIT di riferimento».
L'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificata omissione o ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore detto ascolto, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, lett. c), c.p.p..

Nel caso in esame, la difesa dell'indagato aveva adempiuto all'onere di specificità dell'istanza, avendo precisato che richiedeva solo le intercettazioni che erano state utilizzate dal PM nella richiesta cautelare e che erano agevolmente individuabili sulla base di una mera operazione ricognitiva di tipo materiale. Inoltre, il diritto della parte non poteva essere limitato adducendo la presunta impossibilità di predisporre in tempo utile la estrazione del materiale intercettativo, a causa dell'elevato numero complessivo delle stesse riguardanti plurimi coindagati, in quanto «le eventuali difficoltà organizzative non possono ricadere a carico della difesa, che è gravata del rispetto di termini ristretti per procedere all'impugnazione cautelare, mentre è onere dell'accusa predisporre quanto necessario per assolvere compiutamente al suddetto obbligo di accesso al richiesto ascolto delle tracce audio».

Ciò detto, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto:

ildiritto

«l'istanza difensiva volta ad ottenere l'accesso all'ascolto delle tracce foniche delle sole intercettazioni indicate nella richiesta e utilizzate nell'ordinanza cautelare, è di per sé specifica e circoscritta, a nulla rilevando la circostanza che, in concreto, tali intercettazioni possano essere complessivamente in numero più o meno elevato con riguardo a una pluralità di coindagati, essendo in ogni caso onere del pubblico ministero garantire il diritto della difesa di ciascuno di essi».

Con sentenza n. 3371 del 26 gennaio 2024, la Suprema Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

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