
In particolare, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/2024, si sofferma sul corretto utilizzo della Sezione D nelle note di trascrizione e di iscrizione e nelle domande di annotazione.
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«La disciplina relativa alla pubblicità immobiliare, all'individuazione e alla tenuta dei relativi registri, nonché ai compiti e agli obblighi del conservatore è contenuta, per la gran parte, nel libro VI del codice civile, dedicato alla tutela dei diritti. In base a tali disposizioni, al fine dell'esecuzione di una formalità (trascrizione, iscrizione, annotazione) nei registri immobiliari devono essere presentati al conservatore il titolo, in originale o in copia autenticata, recante l'evento giuridico da pubblicare e la relativa nota (denominata “domanda”, nel caso delle annotazioni) ove devono essere indicati gli elementi e le menzioni espressamente previsti dal legislatore». |
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A tal proposito, la sezione D delle note appare l'ambito su cui concentrare maggiormente l'attenzione, ai fini del rispetto dei principi di liceità e minimizzazione nel trattamento dei dati personali. |
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«La nota deve essere “autoconsistente” sotto il profilo della funzione pubblicitaria e la responsabilità verso i terzi ricade sul soggetto che richiede la formalità relativamente ad un determinato atto, redigendone (o facendo redigere) la nota in un certo modo e con un apposito contenuto. Pertanto è da escludersi che tale responsabilità possa ricadere sul Conservatore il quale è chiamato dall'ordinamento a svolgere controlli esclusivamente di tipo formale». |
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«Al riguardo, le categorie interessate (notai e altri pubblici ufficiali, avvocati, uffici giudiziari, istituti di credito, ecc..) e i soggetti che predispongono le richieste di formalità avranno cura di utilizzare la sezione D del modello di nota per l'indicazione delle sole informazioni specificamente previste da documenti di prassi e/o necessarie ai fini di una compiuta pubblicità.
In particolare, occorre che la sezione D non venga utilizzata impropriamente per riportare informazioni eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, come nel caso dei dati personali eventualmente presenti nell'atto ma non utili alla pubblicità stessa» .
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