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31 gennaio 2024
Resta soggetto ad imposta di registro proporzionale il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo anche se il debitore poi fallisce

Ai fini impositivi, rileva la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione.

La Redazione

La controversia ha ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro notificato ad una società relativo ad un decreto ingiuntivo emesso con la formula di provvisoria esecuzione dal Tribunale di Teramo. A fondamento del gravame, la società sosteneva che l'imposta non fosse dovuta in virtù del principio dell'alternatività dell'imposta di registro rispetto all'IVA e la non tassabilità in misura proporzionale sia dell'operazione finanziaria posta a base del provvedimento monitorio che del decreto stesso.
La CTP di Teramo respingeva il ricorso e la medesima decisione veniva confermata dalla CTR.
Giunti in sede di legittimità, la società censura la sentenza impugnata per aver la Commissione affermato che, «ai fini dell'imposta di registro, relativa ai decreti ingiuntivi esecutivi, revocati nel procedimento di opposizione ex art. 645 c.p.c. o per altra ragione che non faccia divenire definitivamente esecutivo il provvedimento monitorio ex art. 647 c.p.c., si applichi l'imposta nella misura proporzionale».

Per la Cassazione il motivo è infondato. In via preliminare, la Corte evidenzia che dalle allegazioni di parte ricorrente si evince con chiarezza che, nella specie, è stato emesso un decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecutorietà e che, successivamente, la dichiarazione di fallimento avrebbe determinato, ad avviso della contribuente, la privazione della esecutività del decreto tassato.
Ciò detto, la Cassazione ricorda che affinché sorga l'obbligo di pagare l'imposta di registro, «non è necessario che sia adottato un provvedimento definitivo, essendo sufficiente l'esistenza di un atto tra quelli appena elencati, ferma restando l'operatività dei conguagli e dei rimborsi a seguito dell'adozione di una decisione passata in giudicato».

Sul tema, la giurisprudenza ha affermato che «il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione (anche se vi faccia poi seguito la riforma del provvedimento giurisdizionale in senso favorevole al contribuente) non è idoneo a incidere sull'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, stante la perdurante esistenza della sentenza di condanna che ne rappresenta il fondamento, dato che il presupposto del tributo non è correlato all'efficacia esecutiva della sentenza ma, per l'appunto, all'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione».

Tuttavia, nell'ipotesi del fallimento del debitore ingiunto, non si ha un caso di provvedimento giurisdizionale inizialmente soggetto a imposta di registro proporzionale, al quale sopravviene una decisione passata in giudicato, che annulla il provvedimento stesso. Il decreto ingiuntivo esecutivo è soggetto a imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, indipendentemente dal rapporto giuridico sottostante, poiché il presupposto dell'imposta è «la natura esecutiva del decreto ingiuntivo» (ossia la clausola di provvisoria esecutività). L'imposta è applicata sulla base dell'esecutività del decreto e non già sulla sua esecuzione in concreto.

La Cassazione conclude rigettando il ricorso con sentenza n. 2734 del 30 gennaio 2024 e affermando il seguente principio di diritto:

ildiritto

«in tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale, ai sensi del d.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 artt. 37 e 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione; del resto, la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l'esecutività del decreto ingiuntivo rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito - una volta tornato in bonis -, poiché solo l'intervento di una decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo ex art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986».