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2 febbraio 2024
Gratuito patrocinio: ai fini dell’ammissione, bisogna indicare la situazione reddituale più vicina alla presentazione dell’istanza

Per la Cassazione, «in base al criterio della prossimità cronologica maggiormente aderente alla ratio della norma, il reddito da certificare è quello riguardante l'annualità per cui è sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, riferito al termine iniziale».

La Redazione

Tizio presentava richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, corredata autocertificazione sui redditi. Il Tribunale confermava il provvedimento di diniego» dell'istanza sul rilievo che l'autocertificazione fosse priva di indicazioni riguardanti i redditi valutabili relativi all'anno 2020, non essendo ancora scaduto alla data di deposito dell'istanza il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021.
La controversia giunge in Cassazione, dove la ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo che la ratio dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 è quella di ancorare il dato riguardante la situazione reddituale al momento più prossimo alla presentazione della istanza di ammissione al beneficio.

Posto che il criterio di prossimità cronologia è quello condiviso dalla giurisprudenza prevalente, il Giudice di legittimità si è da tempo soffermato sul significato da attribuirsi al termine “ultima dichiarazione” fornendo risposte non sempre univoche sul punto.
In particolare, la questione interpretativa è la seguente:

esempio

tale locuzione fa riferimento ai redditi ricadenti nel periodo per il quale è già scaduto il termine di presentazione della dichiarazione o quelli relativamente ai quali è sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi pur non essendo venuto a scadenza il termine previsto ex lege?

giurisprudenza

In base ad primo orientamento che, trae origine in pronunce più risalenti, «la situazione reddituale da certificare ai fini dell'ammissione al beneficio è quella riferita all'annualità per la quale i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi siano scaduti».
Tale interpretazione risulterebbe maggiormente aderente al testo normativo, dove il richiamo al reddito "risultante" dall'ultima dichiarazione lascerebbe intendere che il Legislatore abbia voluto riferirsi ai redditi percepiti nell'annualità per la quale è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

giurisprudenza

Il diverso indirizzo fondato sul criterio della prossimità cronologica, secondo cui «è maggiormente rispondente alla ratio della previsione normativa il fatto di ancorare i dati rappresentati nella certificazione del reddito alla situazione economica esistente nel periodo più vicino alla presentazione della richiesta di ammissione al beneficio rilevando che se il reddito fosse quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata, lo “iato cronologico” fra il momento di presentazione di quest'ultima e quello di deposito dell'istanza potrebbe determinare l'ammissione al beneficio di un soggetto che in passato versava effettivamente in condizioni reddituali tali da consentirgli di fruire del beneficio, ma, che al momento del deposito dell'istanza dell'autocertificazione, in conseguenza di variazioni reddituali in melius, non abbia più diritto al beneficio».

La Cassazione intende aderire a quest'ultimo indirizzo, maggioritario e ormai consolidatosi in giurisprudenza.
Pertanto, nel caso di specie, ha sbagliato il giudice dell'opposizione a sostenere che il richiedente, che aveva presentato istanza di ammissione a ottobre 2022, avrebbe dovuto fare riferimento nell'autocertificazione ai redditi risultanti dall'ultima dichiarazione depositata per la quale erano scaduti i termini di presentazione (anno imposta 2020), e non a quelli per cui non era ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione (anno di imposta 2021).
Ne consegue l'accoglimento dl ricorso con sentenza n. 4358 del 1° febbraio 2024.

Sul tema pronuncia quanto segue:

ildiritto

«In tema di patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'articolo 76 del Dpr 115/2002, l'ultima dichiarazione per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione; pertanto in base al criterio della prossimità cronologica maggiormente aderente alla ratio della norma, il reddito da certificare è quello riguardante l'annualità per cui è sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, riferito al termine iniziale».

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