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2 febbraio 2024
Non è diffamazione se le insinuazioni non sono immediatamente percepibili come offensive
Il contenuto diffamatorio di allusioni ed insinuazioni contenute in uno scritto o in una frase non assume rilevanza penale quando non sia immediatamente ed inequivocabilmente percepibile come offensivo della reputazione altrui.
La Redazione
Il Tribunale assolveva l'imputato dal reato di diffamazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., condannandolo al risarcimento del danno patito dalle costituite parti civili, preso atto della dichiarazione di incostituzionalità, pronunciata con sentenza n. 173/2022 della Consulta, additiva dell'art. 538 c.p.p..

precisazione

L'uomo era stato accusato di aver offeso, nella sua qualità di direttore di un quotidiano, la reputazione di tre commissari straordinari di un Comune.

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Tra le frasi contestate: «Rimborsi d'oro ai commissari straordinari del comune (ommissis)? Dopo le accuse di immobilismo adesso scoppia il caso delle spese...Qualcuno ha storto il naso dinanzi alle cifre...».

L'imputato presenta ricorso in Cassazione lamentando, tra più motivi, l'insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto in questione, mancando la carica offensiva e lesiva della reputazione.
 
Con sentenza n. 4563 del 1° febbraio, la Quinta sezione Penale dichiara il motivo di ricorso fondato, enunciando un nuovo principio di diritto:

giurisprudenza

«in tema di diffamazione, il contenuto diffamatorio di allusioni ed insinuazioni contenute in uno scritto o in una frase pronunciata non può assumere rilevanza penale quando non sia immediatamente ed inequivocamente percepibile come offensivo della reputazione altrui secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell'uomo medio».

Alle frasi pronunciate dall'imputato, già ritenute nel merito di ben minima portata offensiva, deve riconoscersi la completa mancanza di qualsiasi attitudine o valenza offensiva della reputazione delle persone offese. Non si è, infatti, realizzata una figura narrativa diffamatoria, poiché non si registra una carica offensiva percepibile nei contenuti dell'articolo giornalistico, né può sostenersi che l'autore abbia voluto ipotizzare eventuali cattive gestioni della macchina comunale o il percepimento di rimborsi indebiti o, peggio ancora, illeciti.
 
Alla luce di ciò, le espressioni in questione devono ritenersi prive di rilevanza penale, non raggiungendo la soglia di tipicità oggettiva richiesta dall'art. 595 c.p., sicchè la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
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