
L'attestazione di conformità della copia analogica di un documento informatico deve essere resa da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, il quale deve esclusivamente attestarne la «conformità all'originale in tutte le sue componenti». Infatti, non è più espressamente richiesta la sottoscrizione di ogni pagina e di quanto dettato dall'art.18 DPR n. 445/2000.
L'attuale ricorrente, di nazionalità pakistana, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del
Tra i motivi di doglianza, deduce che l'opposizione si fondava...
Svolgimento del processo
1.- T.U., nato in Pakistan il 16/5/2001, venne attinto in data 21 settembre 2022 dal decreto di espulsione della UTG - Prefettura di Udine, avverso il quale propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Udine, che la rigettò.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, illustrati con memoria. L’Amministrazione è rimasta intimata.
Motivi della decisione
2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.18 DPR 445/2000 per non avere il GDP ritenuto nella vicenda che occupa la nullità del documento contestato, costituito dalla copia del provvedimento prefettizio di espulsione sottoscritto solo digitalmente dal funzionario delegato dal Prefetto perché riprodotto in copia dichiarata conforme da un innominato appartenente alla Questura di Udine, tale perché non vi è indicazione del nome, del grado e della qualifica del soggetto, attestando che il documento è “per copia conforme all’originale” apponendo la data e una sigla oltre al timbro (illeggibile) della Questura di Udine.
2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art.132 c.p.c. e la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alla legittimità della copia dichiarata conforme per la sola presenza in calce al decreto del “timbro di conformità all’originale, l’attestazione del numero di pagine di cui è formato il provvedimento e la sottoscrizione del funzionario di polizia”.
2.3.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art artt. 112 c.p.c. per aver omesso il Giudice di Pace di esaminare le contestazioni ritualmente formulate in ordine alla validità ed efficacia della copia dichiarata conforme del decreto di espulsione e per non essersi pronunciato il Giudice di Pace sulle eccezioni svolte in merito alla validità ed efficacia della prova della conformità del decreto prefettizio notificato al ricorrente.
3.1.- I tre motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono tutti inammissibili.
3.2.- Osserva il Collegio che il ricorrente, nel prospettare la prima censura, cui si collegano tutte le altre, ha dedotto che “l’opposizione si fondava, tra gli altri, sulla eccepita nullità del provvedimento prefettizio per violazione dell’art.18 dPR n.445/2000 per il mancato rispetto dell’art.23 del dlgs. n.82/2005”.
Come si evince dal provvedimento impugnato, il Giudice di pace ha respinto il motivo sul rilievo che l’espulsione era valida perché comunicata all’espellendo mediante copia conforme, tale certificata dal funzionario di polizia dell’Ufficio depositario dell’atto e autorizzato all’autenticazione a norma dell’art.14 della legge n.15/1968 ed ha accertato in fatto che «Nel caso in questione vi è il timbro di conformità all’originale, l’attestazione del numero di pagine di cui è formato il provvedimento e la sottoscrizione del funzionario di polizia. Pertanto, tale motivo del ricorso va rigettato.».
3.3.- Il ricorrente sostiene che il documento contestato non conterrebbe una regolare attestazione di conformità del decreto di espulsione emesso dal Prefetto.
3.4.- In diritto, sul tema proposto, va osservato che l’invocato art.18, comma 2, del dPR n.445/2000 prevede: «2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20».
L’art.20 del dPR n.445/2000 è stato abrogato a seguito dell’entrata in vigore del dlgs n.82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), ove la materia è disciplinata agli articoli da 22 a 23 bis.
Invero, con riferimento alle “copie analogiche di documenti informatici “, l’art.23, commi 1 e 2, del dlgs n. 82/2005 prevede:
«.1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.».
Dal combinato disposto dell’art.18, comma 2, del dPR n.445/2000 e dell’art.23, comma 1, del dlgs n.82/2005 si evince che l’attestazione di conformità della copia analogica di documento informatico deve essere resa (come già previsto dall’art.18, comma 2, del dPR n.445/2000) da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, il quale, tuttavia, deve esclusivamente attestarne la «conformità all'originale in tutte le sue componenti», mentre non è più espressamente richiesta la sottoscrizione di ogni pagina e quant’altro dettato dall’art.18 cit., a differenza di quanto assume il ricorrente.
Distinta disciplina è poi prevista per le copie informatiche di documenti analogici (art.22) e per le copie informatiche di documenti informatici (art.23 bis).
Quanto al pubblico ufficiale autorizzato è opportuno ricordare che questa Corte ha già chiarito che «In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, in mancanza di una previsione normativa che lo prescriva, non può ritenersi nullo il decreto prefettizio di espulsione privo dell'attestazione del prefetto di conformità della copia all'originale, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall'ufficio notificante, ovvero da parte della questura.» (Cass. n. 31928/2019), mentre il precedente citato dal ricorrente (Cass.n.25879/2021) è inconferente perché riguarda alla diversa fattispecie della “consegna al destinatario di una copia del decreto di espulsione priva di attestazione di conformità all'originale, perché fotocopia di una copia conforme”.
3.5.- Tanto premesso in diritto, va osservato che le censure proposte concernono in modo specifico un documento, la cui precisa individuazione e produzione è funzionale alla sussunzione della fattispecie nell’ambito della disciplina di pertinenza in questo variegato quadro normativo.
Risulta, pertanto, decisivo rammentare che le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione da eseguire secondo le regole processuali che vi presiedono (Cass. n. 33809/2021; Cass. n. 7466/2013).
Orbene, nel presente caso, il ricorrente non ha prodotto il documento costituito dalla copia conforme dell’atto espulsivo contestata, come sarebbe stato suo onere, in osservanza del dovere ex art.369, primo comma, n.4, cod.proc.civ., oltre che necessario, giacché la questione dedotta verte, proprio ed esclusivamente, sulla valutazione della regolare esecuzione dell’attestazione di conformità sulla copia dell’atto espulsivo da parte del Giudice di pace, e ciò comporta l’inammissibilità del ricorso.
Inoltre, tale onere non può dirsi soddisfatto dalla riproduzione del documento che il ricorrente ha inserito nella parte finale del ricorso digitale unitamente alle relate di notifica del provvedimento espulsivo, perché tale riproduzione risulta intesa a soddisfare la distinta finalità, perseguita dalla previsione di cui ex art. 366, primo comma, 6, cod.proc.civ., di assicurare la specificità del ricorso e non consente, stante l’incorporazione del documento nel ricorso stesso, l’autonomo esame del documento in questione.
4.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. S.U. n. 23535/2019).
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.