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6 febbraio 2024
La sospensione della patente non deve terminare necessariamente in caso di esito positivo della visita medica
Il fatto che l'Asl, a seguito della visita medica, avesse riconosciuto una certificazione attestante l'idoneità alla guida dello stesso trasgressore, sanzionato per guida in stato d'ebbrezza, non fa venir meno le esigenze cautelari.
La Redazione
La Prefettura di Nuoro irrogava a Tizio la sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi sei, ex art. 223 D.Lgs. n. 285/2992 c.d.s., per guida in stato di ebbrezza con tasso etilometrico superiore ad 1,10gr/l nella prima prova, e 1,05 gr/l nella seconda prova. 
Con la stessa ordinanza veniva anche ingiunto a Tizio di presentarsi entro 60 giorni presso la Asl di residenza per sottoporsi a visita medica ai fini dell'accertamento dell'idoneità a guidare.
Il provvedimento veniva impugnato da Tizio dinanzi al Giudice di Pace di Nuoro, che riteneva fondata l'opposizione e annullava l'ordinanza di sospensione della patente.
Il Giudice rilevava che, a seguito della visita medica alla quale l'imputato si era sottoposto, la Commissione Provinciale gli aveva riconosciuto una certificazione attestante che lo stesso trasgressore era idoneo alla guida, da ciò derivandone la completa assenza delle ragioni e della funzione del provvedimento impugnato.
La pronuncia veniva successivamente appellata dalla Prefettura di Nuoro dinanzi al Tribunale di Nuoro che rigettava il gravame.
Avverso tale decisione la Prefettura ricorre per cassazione 
Giunti in sede di legittimità, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 3245 del 5 febbraio 2024, accoglie il gravame della Prefettura. 
In particolare, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 223, c. 1, c.d.s., in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3), c.p.c.

precisazione

Secondo la Prefettura non risulta che la sospensione ex art. 223 c.d.s debba terminare necessariamente in caso di esito favorevole della visita medica, come invece ritenuto dai giudici del merito e/o che tale esito favorevole faccia contestualmente venir meno qualsivoglia esigenza cautelare.

 
Per la Corte tale doglianza è fondata.

legislazione

L'art. 186 c.d.s., c. 2, prevede che «Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: [...] b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/I). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno»;

legislazione

Il comma 8 prevede che «Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non i si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica»;

legislazione

Il comma 9 prevede che «Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8».


legislazione

L'art. 223 c.d.s. c. 1 prevede che «Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

 
La violazione contestata all'imputato, riconducibile all'art. 186, c. 2, lett. b), c.d.s. essendo stato riscontrato il tasso alcolemico superiore a 1,10 g/I rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'art. 223, c. 1.
La sospensione provvisoria della patente di guida ivi prevista costituisce l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale del reato; è, cioè, misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia e preventiva. Lo scopo di tale misura è quello di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli.
 
Pertanto, la Corte afferma il principio in virtù del quale 

ildiritto

«contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata, l'imposizione della visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all'art. 223, comma 1, CdS, che prevede l'adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida».

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