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6 febbraio 2024
Morte dei congiunti dovuta alla condotta dei sanitari: la scadenza dell’azione risarcitoria diventa quella per il reato ipotizzato

L'illecito ipotizzato a carico dell'ospedale sarebbe riconducibile, ove positivamente accertato nel suo elemento materiale e nel nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento infausto, alla ipotesi di rilevanza penale, astrattamente configurabile, dell'omicidio colposo. Così qualificato l'illecito, il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta iure proprio è il più lungo termine di prescrizione decennale.

La Redazione

Le attuali ricorrenti convenivano in giudizio la struttura sanitaria al fine di sentirne dichiarare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale in relazione al decesso del loro padre, avvenuto due giorni dopo essere stato rimandato a casa dall'ospedale dove si era recato per forti dolori al petto.

Il Tribunale accoglieva l'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla struttura sanitaria, conseguendo il rigetto della domanda di risarcimento delle istanti. La Corte d'Appello conferma quanto statuito in primo grado.
La controversia giunge così in Cassazione, dove le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2947, terzo comma, c.c. in relazione alla accertata condotta colposa della struttura sanitaria, riconducibile in via di astratta configurazione all'ipotesi del reato di omicidio colposo, in relazione al quale il termine di prescrizione è decennale. In particolare, segnalano che «nel separato giudizio intercorso tra la madre e la struttura sanitaria è stato accertato il nesso causale tra la condotta della struttura sanitaria e la morte a breve termine del paziente, e la stessa è stata ricondotta alla fattispecie dell'omicidio colposo».

Per la Suprema Corte il motivo è fondato. Nelle sue argomentazioni, la Cassazione ricorda che l'azione proposta dai prossimi congiunti, volta ad ottenere il risarcimento dei danni per la perdita del rapporto parentale nei confronti della struttura sanitaria ritenuta responsabile della morte del proprio parente è qualificabile in termini di azione di responsabilità extracontrattuale.

L'illecito ipotizzato a carico dell'ospedale sarebbe riconducibile, ove positivamente accertato nel suo elemento materiale e nel nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento infausto, alla ipotesi di rilevanza penale, astrattamente configurabile, dell'omicidio colposo. Ne consegue che, così qualificato l'illecito, il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta iure proprio è il più lungo termine di prescrizione decennale previsto per il reato e non quello ordinario quinquennale ritenuto applicabile dalla Corte d'Appello.

Ciò detto, la Cassazione accoglie il secondo motivo, cassa decisione impugnata e rinvia alla Corte territoriale con sentenza n. 3276 del 5 febbraio 2024.
Nella stessa sede, afferma il seguente principio di diritto:

ildiritto

«La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una contro eccezione in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni cd. assertive di cui all'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; laddove, invece, sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario di cognizione, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile».

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