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9 febbraio 2024
Il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il recupero dei crediti professionali
Le spese sostenute dal difensore d'ufficio per il recupero dei crediti professionali, se consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente, non sono suscettibili di decurtazione ex art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002.
La Redazione
L'avvocato Tizio proponeva opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso spettante per l'attività professionale svolta in favore di un cittadino extracomunitario in un processo penale, nel quale era stato designato come difensore d'ufficio. Lamentava egli che, avendo agito per il pagamento del compenso da parte dello Stato, data l‘irreperibilità dell'assistito, il decreto aveva omesso di riconoscere anche le spese sostenute per il recupero del credito professionale, che costituisce però presupposto necessario per la liquidazione.
 
Il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione, ritenendo dovute le spese sostenute per il procedimento monitorio esperito, ma riducendo tali importi di un terzo ex art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002.
 
Tizio presenta ricorso in Cassazione evidenziando che l'art. 106-bis cit. non può essere esteso alle diverse spese sostenute per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dal proprio assistito.
 
Con ordinanza n. 3606 dell'8 febbraio 2024, la Seconda sezione Civile dichiara il motivo fondato.
 
Innanzitutto, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il difensore d'ufficio, quindi, ha diritto al rimborso dei compensi maturati nella infruttuosa procedura esecutiva volta alla riscossione del proprio onorario, ed in generale di tutte le spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.
 
Ciò posto, va enunciato un nuovo principio:

giurisprudenza

«In caso di applicazione dell'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106 bis del medesimo D.P.R. n. 115/2002».

Nel caso di specie, quindi, la conclusione del Tribunale è errata in punto di diritto. La decurtazione prevista dalla norma non poteva essere estesa alla diversa attività professionale che il difensore ha dovuto esperire per potersi avvalere della liquidazione del compenso: questa era infatti contro e non a vantaggio dell'assistito, ed era finalizzata a rendere manifesto come fosse maturato il presupposto dell'impossibilità di recuperare il compenso.
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