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9 febbraio 2024
La valenza probatoria della fattura commerciale
La fattura commerciale non ha efficacia probatoria solo nei confronti dell'emittente, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
La Redazione
La questione oggetto d'esame riguarda una società di smaltimento di rifiuti di lavorazione che si era vista revocato il decreto ingiuntivo a seguito dell'opposizione dell'impresa che le aveva conferito i materiali di scarto e che riteneva le prestazioni indicate in fattura non corrispondenti a quanto stabilito nel contratto. 

In particolare, la Società X proponeva opposizione avverso l'emesso decreto ingiuntivo e conveniva in giudizio l'altra società al fine di ottenere la revoca del provvedimento monitorio opposto.
La società Y si costituiva in giudizio e chiedeva che l'opposizione fosse respinta e il decreto ingiuntivo opposto fosse confermato.
Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e la Corte d'Appello confermava la statuizione del Giudice di prime cure. 
Al riguardo, la pronuncia di prime cure escludeva che vi fosse la prova dell'accordo tra le parti per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare, a fronte dell'e-mail di offerta senza alcuna accettazione e della imprecisione delle deposizioni rese sul punto dai testi escussi, assumendo che fosse irrilevante l'annotazione delle fatture nelle scritture contabili della società opponente, mentre riconosceva la spettanza del credito opposto in compensazione dalla società X per la cessione del materiale cellulosico.
Avverso tale decisione la società Y ricorre per cassazione, lamentando il fatto che la Corte di merito aveva ritenuto carente la prova dell'accordo in ordine allo svolgimento dell'attività di selezione e smaltimento, nonostante la fattura evocata fosse stata iscritta nella contabilità dell'opponente e non fosse stata contestata in via stragiudiziale, il che avrebbe dovuto indurre ad attribuire rilevanza confessoria al patto sotteso all'emissione di detta fattura.
Inoltre, secondo il ricorrente, «stante l'efficacia obbligatoria piena dell'atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, operativa come quella della confessione, in ordine ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante, la Corte d'Appello ne avrebbe dovuto trarre la conclusione della idoneità della fattura contabilizzata a confermare la preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale, essendo all'uopo rilevanti altresì la e-mail trasmessa dalla società Y alla società X e le testimonianze rese dai dipendenti della prima società, che avevano sostenuto l'esistenza di un accordo in tal senso».

Per la Corte di legittimità tale doglianza è fondata.
La sentenza impugnata, infatti, si è limitata a negare la valenza probatoria della fattura nella fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine alla rilevanza, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un accordo per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare sotteso a tale emissione, della annotazione, nelle scritture contabili del destinatario della fattura stessa e in ordine alla carenza di alcuna contestazione stragiudiziale di tale documento a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo regolarmente inviato.
Per questo motivo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3581 dell'8 febbraio 2024 accoglie il ricorso del ricorrente e afferma il seguente principio di diritto:

ildiritto

«La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili».

Di conseguenza, l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria.
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