Svolgimento del processo
1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato, qualificando i fatti contestati quali episodi di truffa continuata e rideterminando il trattamento sanzionatorio, la condanna pronunciata nei confronti di GS dal Tribunale di Napoli in data 25 settembre 2020.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali, in relazione all'art. 337 cod. proc. pen. e 640 cod. pen., "limitatamente ai fatti di cui al capo d'imputazione in cui è individuato come persona offesa PF "; dal tenore dell'atto di querela agli atti, non risultava in alcun modo la nomina da parte della persona offesa PF in favore dell'Avv. C., che aveva autenticato congiuntamente la sottoscrizione sia del p che della M (che da sola si era successivamente costituita parte civile, assistita dall'Avv. C.); era pertanto carente il requisito della sottoscrizione autenticata dell'atto di querela da parte del p , con conseguente improcedibilità nei confronti dell'imputato per i fatti di truffa in cui risultava persona offesa il p.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 337 cod. proc. pen. e 640 cod. pen., per essere stata depositata da soggetto non legittimato; nel corpo dell'atto di querela, la sola MG aveva incaricato del deposito l'Avv. C.; non era stato previsto alcun potere di sub delega in favore del difensore, né l'Avv. C. aveva dato formale incarico alla persona che aveva depositato l'atto presso la Procura della Repubblica.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, In relazione agli artt. 157 e 640 cod. pen.; premesso che l'addebito riguardava la commissione, in epoche diverse, di distinti e separati episodi di truffa commessi In danno della M e del p , fatti integranti reati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, considerando il momento In cui l'imputato avrebbe percepito gli Indebiti compensi per l'attività che aveva promesso di svolgere la Corte territoriale avrebbe dovuto indicare quali fatti erano eventualmente prescritti, risultando dalla deposizione della persona offesa che il primo versamento era avvenuto nel 2013, così come altro versamento era avvenuto tra il 2014 e il 2015.
2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 640 cod. pen. e travisamento del fatto con riguardo all'episodio del 23 ottobre 2017; osserva il ricorrente che, considerando i singoli episodi oggetto di contestazione, risultava dagli atti che le condotte fraudolente ipotizzate nell'imputazione "erano state tenute dal ricorrente sempre dopo aver ricevuto gli acconti per la prestazione professionale"; in conseguenza, gli atti di disposizione patrimoniale non risultavano effetto delle condotte artificiose tenute per nascondere le omissioni rispetto agli obblighi difensivi assunti, che erano ininfluenti quanto ai versamenti di denaro già eseguiti. Inoltre, anche l'ammontare delle somme - che si assumevano oggetto delle condotte artificiose - era stato calcolato In modo errato, cumulando sia somme per attività effettivamente prestate, sia le somme versate a conclusione delle stesse attività.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono formulati in termini non consentiti.
Come risulta dalla lettura dell'atto di appello e della sentenza impugnata, le questioni attinenti alla procedibilità della truffa commessa in danno di PF non sono state sollevate nel precedente giudizio di merito.
Se più volte è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che le questioni relative alla procedibilità, in quanto comprese tra le ragioni della pronuncia prevista dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., sono deducibili anche per la prima volta In Cassazione (Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M., v. 275981 - 01; e sotto la vigenza del codice di rito del 1930, Sez. 3, n. 11666 del 23/09/1985, Galante, Rv. 171262 - 01; Sez. 1, n. 1700 del 18/12/1968, dep. 1969, Ritorto, Rv. 110831 - 01), allo stesso modo si è chiarito che la possibilità di dedurre tali questioni incontra il limite - per così dire fisiologico, perché derivante dalla natura del giudizio di legittimità - della rilevabilità del difetto della condizione di procedibilità in modo diretto dall'esame delle sentenze e non anche quando la verifica circa l'assenza o la non conformità al modello legale della condizione richiesta per la procedibilità implichi accertamenti in fatto, preclusi al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 23689 del 06/,05/2021, Cavallin, Rv. 281318 - 01; Sez. 3, n. 33815 del 17/09/2020, M., Rv. 280045 - 01).
Le censure che il ricorrente ha sollevato, nella misura in cui presuppongono la verifica dell'assenza di un mandato professionale conferito, anche per implicito, dalla persona offesa P al difensore che sottoscrisse per autentica la firma apposta sull'atto I querela (poiché legittimato all'autentica della sottoscrizione della querela, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., è anche il difensore nominato tacitamente: Sez. 6, n. 13813 del 26/03/2015, Recce, Rv. 262966 - 01; Sez.. 5, n. 46957 del 16/10/2009, Mauro, Rv. 245398 - 01; Sez. 5, n. 39049 del 09/10/2007, Delmonte, Rv. 238192 - 01), nonché l'accertamento della veste del s0ggetto ·incaricato che abbia presentato la querela e dell'eventuale rapporto con il difensore che abbia autenticato la sottoscrizione, non potevano essere dunque formulate con il ricorso.
1.2. Il terzo motivo è generico.
Premesso il pacifico principio di diritto secondo il quale «è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, Il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo ex officio da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge» (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495 - 01, ove si è chiarito che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario), la censura formulata non individua esattamente il dato temporale della commissione dei singoli reati, limitandosi a far riferimento alle epoche dei "versamenti" eseguiti dalle perso e offese, né considera i periodi di sospensione del corso della prescrizione (alla stregua delle indicazioni contenute nella sentenza di primo grado, ove si riferisce del differimento di un'udienza per la proclamata astensione dalla partecipazione alle udienze da parte degli organismi di categoria degli avvocati).
Per altro verso, non può attribuirsi alla Corte di Cassazione li compito di verifica di eventi che, comportando accertamento in fatto non consentiti, non può esser operata in sede di legittimità.
1.3. E' fondato il quarto motivo di ricorso.
Secondo la ricostruzione della Corte territoriale - peraltro limitata ad un richiamo generico al complesso degli elementi raccolti, In assenza di una puntuale rassegna anche nella sentenza di primo grado, che si era limitata a qualificare diversamente I fatti contestati, riconducendoli alla fattispecie di cui all'art. 380 cod. pen. - l'imputato si sarebbe procurato l'ingiusto profitto derivante dalle somme percepite dalle persone offese, "quale anticipazione sui compensi" per le attività professionali da svolgere.
Così delineato il fatto, era onere del giudice di merito chiarire se e in quale misura (eventualmente per effetto delle condotte già poste in essere con analoghe modalità, trattandosi Gli Incarichi affidati dai medesimi soggetti, tra loro legati da vincoli familiari) i singoli e distinti versamenti di denaro effettuati dalle persone offese fossero conseguenza di condotte decettive dell'imputato o se quei versamenti fossero stati effettuati prima che il ricorrente avesse posto in essere le condotte di raggiro, per far apparire come In corso le attività difensive che si era Impegnato a svolgere e che, al contrario, non aveva mai intrapreso.
In definitiva, la Corte avrebbe dovuto fare applicazione dei principi di diritto secondo i quali mentre non integra il reato di truffa la condotta dell'avvocato che si faccia dare un'anticipazione sugli onorari al momento dell'assunzione di un incarico giudiziale e che poi non dia inizio al contenzioso, ponendo in essere raggiri per tacitare la richiesta di informazioni sull'andamento della controversia e quindi per evitare la restituzione di quanto indebitamente percepito, dal momento che la condotta fraudolenta, ai fini dell'integrazione della fattispecie, non può essere successiva alla ricezione dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 17106 del 22/03/2011, Abete, Rv. 250250 - 01), al contrario deve ravvisarsi il delitto di truffa nell'ipotesi in cui la condotta del professionista, diretta tramite artifizi e raggiri a nascondere una propria inadempienza al cliente, consenta di conseguire il rinnovo del mandato al professionista, continuando a retribuirlo e consentendogli così di percepire un ingiusto profitto (Sez. 2, n. 49472 del 11/11/2014, Azzolina, Rv. 261001 - 01).
2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio, applicando i principi di diritto su ricordati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello.