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13 febbraio 2024
Beni definitivamente confiscati nell’ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del Codice antimafia

Con la circolare del 6 febbraio 2024, il Ministero della Giustizia si occupa di competenza, modalità di vendita e liquidazione di tali beni. Ad essi non si applicano le disposizioni in materia di Fondo Unico Giustizia, ma quelle in materia di esecuzione delle pene pecuniarie.

La Redazione

Con circolare del 6 febbraio 2024, il Ministero della Giustizia ha risposto agli interrogativi sottopostogli dalla Corte d'Appello di Venezia tramite il canale Filo diretto.
I quesiti vertono su competenza e modalità di vendita e liquidazione dei beni confiscati in via definitiva nell'ambito dei processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 159/2011, art. 25 (Codice Antimafia).

In particolare, è stato chiesto:

precisazione

  1. quale soggetto (giudice o cancelleria) sia competente a delegare le operazioni di vendita;
  2. quale giudice debba essere individuato come tabellarmente competente all'esecuzione della misura penale;
  3. se le operazioni di vendita (di immobili, aziende o quote societarie) debbano essere delegate ad uno dei professionisti indicati all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.;
  4. se debba procedersi alla nomina di un custode e, nel caso, secondo quali criteri; più in generale si chiede di indicare se il rinvio alle modalità di vendita previste dall'art. 591-bis c.p.c. debba intendersi come rinvio sistematico alle norme del codice di procedura civile relative alla gestione del compendio sottoposto al vincolo pignoratizio;
  5. secondo quali criteri debba essere fissato il prezzo a base d'asta;
  6. con quali modalità debba svolgersi la vendita/liquidazione;
  7. come debba essere gestito il ricavato della vendita, ossia, se ci si debba avvalere di Equitalia Giustizia, con versamento su un conto intestato al procedimento e comunicato al Fondo unico giustizia;
  8. come debba concludersi la procedura a seguito dell'aggiudicazione, con particolare riferimento: a) alle modalità di stipula dell'atto traslativo e soggetti della stipula; b) alla confisca della somma ricavata, se debba procedersi tramite il Fug; c) alla eventuale restituzione del residuo, se debba procedersi tramite il Fug; d) alla assegnazione delle somme in base alle eventuali cause legittime di prelazione e solo all'esito alla confisca in favore dello Stato;
  9. se, in caso di confisca per equivalente, possa/debba essere assegnato un termine al soggetto esecutato per eventualmente provvedere al pagamento della somma fino a concorrenza della quale è disposta la confisca; si chiede, in tal caso, in quale fase e con quali modalità;
  10. quali soggetti siano legittimati a far valere eventuali vizi del sub-procedimento di vendita e davanti a quale ufficio giudicante.

In tema di competenza all'esecuzione delle confischeex art. 86 disp. att. c.p.p., a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.150/2022, il Ministero della Giustizia ha prospettato la seguente soluzione:

esempio

  • l'autorità giudiziaria procedente sarebbe competente per la gestione delle operazioni di vendita dei beni sequestrati nel corso del giudizio e confiscati definitivamente con sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Le operazioni di vendita possono essere delegate a cura del Giudice dell'esecuzione all'Istituto Vendite Giudiziarie (beni mobili o immobili) o a professionista abilitato;
  • l'attivazione della procedura di vendita spetta invece al Pubblico Ministero;
  • la gestione e la liquidazione dei beni definitivamente confiscati nell'ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del Codice antimafia sono regolate dalle norme (riformulate dal D.Lgs. n.150/2022) di cui agliartt.  86 disp. att. c.p.p. e 104 bis disp. att. c.p.p.; pertanto ogni questione inerente all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente a procedere e alle modalità di liquidazione è devoluta alla giurisdizione.

In particolare, il Ministero di sofferma sul quesito n. 9, affermando quanto segue:

esempio

  • nei casi di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati dal giudice nel provvedimento di confisca, le disposizioni in materia di Fondo Unico Giustizia restano inoperanti, applicandosi – per effetto di quanto previsto dall'art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. - le disposizioni in materia di esecuzione delle pene pecuniarie: pertanto, in forza dell'art. 660 c.p.p., nonché dell'art. 181-bis disp. att. c.p.p., quindi in virtù del D.M. 28 giugno 2023 «Modalità tecniche di pagamento delle pene pecuniarie», a fronte dell'emissione dell'ordine di esecuzione e dell'intimazione di pagamento, di competenza del Pubblico Ministero, il pagamento della somma dovuta è destinato a confluire all'apposito capitolo istituito anche per ottemperare agli oneri di rendicontazione posti, a carico del Ministero, dall'art. 79 D.Lgs. n. 150/2022;
  • in tali casi, i pagamenti – da operare con le modalità indicate dal decreto ministeriale – sono destinati a confluire al capitolo di entrata del bilancio di previsione dello Stato numero 2404, art. 00, «Entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di pene pecuniarie ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150», associato all'identificativo IBAN (IT 44V 01000 03245 348 0 11 2404 00);
  • la destinazione di tali pagamenti all'apposito capitolo destinato a ricevere tali voci di entrata osta alla devoluzione al FUG delle somme riscosse in esecuzione dei provvedimenti di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati dal giudice nel provvedimento di confisca;