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13 febbraio 2024
Adozione del maggiorenne: dopo la separazione, il dissenso del coniuge è irrilevante

Nel caso di specie, tuttavia, i Giudici non avevano considerato l'adottanda come parte del procedimento, né avevano verificato la sua perdurante volontà di essere adottata; di conseguenza accolgono le censure sollevate dalla ricorrente, nonché ex moglie dell'adottante.

La Redazione

La Corte d'Appello di Milano riformava la sentenza di primo grado dichiarando l'adozione da parte dell'adottante, coniuge separato dall'odierna ricorrente dalla cui unione non erano nati figli, della pronipote. A fondamento della decisione, il fatto che l'avvenuta separazione consensuale tra i coniugi, omologata con decreto del Tribunale, fa venir meno la condizione ostativa all'adozione, rappresentata dal dissenso della (ormai) ex coniuge nel procedimento di primo grado conclusosi con sentenza. L'art. 297 c.c. non richiede infatti ai fini dell'adozione del maggiorenne anche il consenso del coniuge legalmente separato.
Contro tale decisione, la ex moglie propone ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, il fatto che la Corte d'Appello non avesse considerato l'adottanda come parte del processo, né avesse verificato la sua perdurante volontà di essere adottata.

Con l'ordinanza n. 3766 del 12 febbraio 2024, gli Ermellini accolgono le censure della ricorrente, evidenziando che per procedere all'adozione del maggiorenne non si può prescindere dal consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente e dei figli maggiorenni dell'adottante, poiché tali soggetti subiscono con l'adozione una variazione importante circa il loro status. Poi il Tribunale può comunque pronunciare l'adozione laddove riscontri che il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante sia privo di giustificazione o contrario all'interesse dell'adottando.
Passando alla revoca del consenso, gli Ermellini affermano che dopo la decisione del Tribunale che pronuncia l'adozione, detta revoca da parte dell'adottante o dell'adottando non è più rilevante poiché è già intervenuta la sentenza di adozione costitutiva dello status. Tuttavia, il limite previsto per la revoca del consenso all'adozione ai sensi dell'art. 47 L. n. 183/1984 (che non può essere successivo al decreto che pronuncia l'adozione) non impedisce all'adottante di far valere mediante reclamo sopravvenute circostanze ostative all'adozione.
Nel caso in esame, la Corte d'Appello, dando rilevanza all'intervenuta separazione consensuale omologata tra l'adottante e la moglie che in primo grado aveva negato il suo assenso all'adozione, aveva implicitamente ritenuto che detto assenso costituisse una mera condizione dell'adozione, e non un presupposto processuale che poteva intervenire fino al momento della decisione, anche d'appello. Costituisce infatti condizione dell'azione l'evento che, anche se non sussiste al momento della domanda, consente al giudice di esaminare il merito della controversia se, al momento della decisione, risulta essersi verificato ed essendo verificabile, come tale, anche considerando i fatti sopravvenuti durante il giudizio.

Tuttavia, come osservano i Giudici, a causa della mancata conclusione del procedimento di adozione, ancora aperto e suscettibile di esame anche sulla base di fatti sopravvenuti, nel momento in cui la Corte d'Appello aveva ritenuto fosse venuta meno la causa ostativa all'adozione (il dissenso della ex moglie dell'adottante), avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti dell'adottanda che non era stata evocata in giudizio in fase di reclamo e che invece è parte necessaria nel procedimento di adozione, così come era necessario verificare la condizione del persistere del suo consenso, tenendo conto che nel caso di specie la sentenza del Tribunale aveva negato l'adozione e quindi non era stata pronunciata alcuna pronuncia costitutiva ai fini che interessano.
Segue l'accoglimento dei motivi di ricorso.

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