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13 febbraio 2024
Danno da nascita indesiderata: il risarcimento spetta anche al padre

Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Latina evidenzia che in caso di nascita indesiderata, il risarcimento dei danni connessi all'inadempimento del ginecologo alla sua obbligazione di natura contrattuale spetta ad entrambi i genitori, dunque non solo alla madre che è l'unico soggetto cui spetta, invece, la facoltà di scegliere se interrompere o meno la gravidanza.

La Redazione

Il fatto

Gli attori, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore coinvolto, chiedono il risarcimento dei danni nei confronti della convenuta, dottoressa presso la struttura sanitaria ove la donna si era recata per svolgere alcuni esami legati al suo stato di gravidanza. Nello specifico, la dottoressa non si sarebbe accorta in tale sede della grave malformazione congenita del feto che quindi veniva alla luce affetto da aplasia della mano sinistra. Tale omessa diagnosi avrebbe impedito alla coppia di esercitare il diritto di interruzione volontaria della gravidanza, previsto dall'art. 6 L. n. 194/1978, dunque essi chiedono al Tribunale di Velletri i danni di carattere morale e psicologico a causa proprio dell'omessa preparazione alla nascita di un neonato affetto da grave malformazione, considerato che ciò ha avuto gravi ripercussioni sulla vita quotidiana dell'intera famiglia, peggiorando la qualità della vita. Chiedono inoltre il risarcimento del danno biologico ripartito in seguente misura:

precisazione

  • 50% in capo al minore;
  • 30% in capo alla madre;
  • 20% in capo al padre.

A chi spetta il diritto al risarcimento?

Con la sentenza n. 2275 del 26 ottobre 2023, il Tribunale di Latina chiarisce anzitutto chi sono i titolari del diritto al risarcimento in caso di “nascita indesiderata” derivante dall'inadempimento del ginecologo all'obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui, evidenziando che esso spetta ad entrambi i genitori, considerato il complesso di diritti e doveri che si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando in tal senso il fatto che sia riservata solo alla madre la facoltà di scegliere se proseguire o meno la gravidanza. Agli effetti negativi della condotta del medico non può infatti ritenersi estraneo il padre, il quale quindi rientra tra i soggetti tutelati dal contratto con il medico e di conseguenza tra i soggetti aventi diritto al risarcimento dei danni in caso di inadempimento.

attenzione

Nel merito del giudizio, il Tribunale osserva che non vi è prova però del nesso di causalità tra i pregiudizi derivanti dalle malformazioni congenite affette dal minore e i danni morali e psicologici sofferti dai genitori, così come del danno da nascita indesiderata.

In tal senso, il Tribunale rileva che una diagnosi tempestiva della malformazione (trattandosi di vizio congenito) non avrebbe comunque consentito di intraprendere interventi terapeutici o specifici trattamenti volti alla sua riduzione o eliminazione; nel frattempo, l'eventuale esercizio del diritto di interrompere la gravidanza da parte della gestante non avrebbe consentito la nascita dell'attuale titolare della pretesa risarcitoria. Ecco perché la giurisprudenza, in relazione al diritto “a non nascere” o “a non nascere se non sano”, ha affermato che una volta nato, il minore non può far valere come proprio il danno da inadempimento contrattuale per essere egli affetto da malformazioni congenite a causa dell'omessa informazione alla madre, pertanto la sua pretesa risarcitoria va respinta per carenza di titolarità.

Il danno da nascita indesiderata

Con riferimento al danno c.d. “da nascita indesiderata”, il Tribunale di Latina si sofferma sul fatto che un'eventuale omessa diagnosi della sindrome malformativa del feto al termine dell'esame ecografico strutturale-morfologico della 21esima settimana non avrebbe consentito in astratto alla madre, per via dell'omessa informazione, di esercitare il suo diritto all'interruzione della gravidanza.
Come affermano i Giudici con riferimento alla malformazione congenita del minore coinvolto,

ildiritto

«sebbene ad avviso di questo giudicante possa astrattamente rientrare nella fattispecie di cui alle " rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna", comportando un grave deficit funzionale dell' arto, tuttavia in assenza di prove a riguardo, non è di entità tale da poter consentire una valutazione di tipo presuntivo e prognostico in merito al concreto esercizio da parte della gestante del diritto all' interruzione della gravidanza, come nelle ipotesi di malformazioni di entità tale da comportare deficit neurologici importanti o gravissime forme di disabilità motoria o funzionali per il nascituro (es. tetraparesi)».

Onere della prova

In altri termini, la gestante si sarebbe limitata ad articolare prove con riguardo all'accertamento di fatti storici, cioè all'omessa diagnosi della malformazione in seguito all'accertamento medico e alle conseguenze psicologiche che ne sono derivate, senza però provare l'effettiva compressione del suo diritto ad interrompere volontariamente la gravidanza.

Responsabilità medica concorrente

In ultimo, il Tribunale di Latina rileva che l'eventuale condotta negligente della convenuta resta comunque assorbita dall'omessa diagnosi delle malformazioni fetali in relazione al secondo esame strumentale effettuato da altro sanitario alla 38esima settimana di gravidanza, tenuto conto che una corretta diagnosi in tal sede avrebbe consentito alla gestante di prepararsi all'evento nascita che poi è avvenuto 20 giorni dopo, evitando lo shock connesso alla scoperta improvvisa dell'anomalia dalla quale era affetto il neonato.

legislazione

In tal caso, essendo l'evento dannoso legato a più azioni od omissioni, il problema del concorso delle cause si risolve ricorrendo all'art. 41 c.p..

In conclusione , il Tribunale di Latina rigetta la domanda risarcitoria.

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