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14 febbraio 2024
PPT: salvo “anomalie bloccanti”, il personale di cancelleria non può rifiutare il deposito telematico dell’atto o del documento

Lo ha chiarito il Ministero della Giustizia con la circolare in commento.

La Redazione

Con la circolare del 9 febbraio 2024, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – ha fornito chiarimenti in ordine alle ipotesi in cui il personale di cancelleria o delle segreterie possa rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale, di cui all'art. 7-bis D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.

L'art. 13-bis Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, introdotto dal D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, prevede che:

legislazione

  • «nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato prevista autenticazione del soggetto depositante» (comma 1);
  • «tali atti e documenti si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti» (comma 2).

La disposizione esclude chiaramente che gli operatori della cancelleria o della segreteria possano rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale, con l'unica eccezione di eventuali “anomalie bloccanti”, che si verificano esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile collegare l'atto o il documento al fascicolo in cui viene depositato.

Tali “anomalie bloccanti” sono state codificate dalla DGSIA nelle seguenti casistiche:

  • “difensore non costituito”;
  • “numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto”;
  • “nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto”;
  • “ufficio destinatario errato”.

Al di fuori delle predette specifiche casistiche, il deposito dell'atto o del documento non può essere rifiutato, impregiudicata ogni valutazione che il magistrato sarà tenuto a compiere circa l'ammissibilità del deposito dell'atto o del documento.

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