
Lo ha chiarito il Ministero della Giustizia con la circolare in commento.
Con la circolare del 9 febbraio 2024, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – ha fornito chiarimenti in ordine alle ipotesi in cui il personale di cancelleria o delle segreterie possa rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale, di cui all'art. 7-bis D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.
L'art. 13-bis Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, introdotto dal D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, prevede che:
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La disposizione esclude chiaramente che gli operatori della cancelleria o della segreteria possano rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale, con l'unica eccezione di eventuali “anomalie bloccanti”, che si verificano esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile collegare l'atto o il documento al fascicolo in cui viene depositato.
Tali “anomalie bloccanti” sono state codificate dalla DGSIA nelle seguenti casistiche:
- “difensore non costituito”;
- “numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto”;
- “nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto”;
- “ufficio destinatario errato”.
Al di fuori delle predette specifiche casistiche, il deposito dell'atto o del documento non può essere rifiutato, impregiudicata ogni valutazione che il magistrato sarà tenuto a compiere circa l'ammissibilità del deposito dell'atto o del documento.