
Questa la decisione del Tribunale di Firenze. Anche in tal caso, infatti, il datore di lavoro ha interesse ad essere preavvisato del venir meno della disponibilità di un lavoratore, considerata la sospensione di giorno in giorno del rapporto di lavoro e l'incertezza del termine di prevedibile durata della cassa integrazione.
Chi si rivolge al Tribunale di Firenze è una fisioterapista che affermava di aver stipulato con la convenuta un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 2013 al 2021, cui si applicava il CCNL Case di Cura Private. In seguito alle sue dimissioni, la stessa afferma che le era stato trattenuto sulla busta paga di agosto 2021 una somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e che ciò era legato al fatto che ella era stata posta in cassa integrazione guadagni a zero ore.
La lavoratrice rivendica tale somma ritenendo che la trattenuta sia illegittima.
Costituitasi in giudizio, la datrice di lavoro evidenziava che l'attrice non era stata collocata in cassa integrazione a zero ore, ma in FIS con riduzione oraria, della quale ella fruiva in misura inferiore rispetto alle altre dipendenti poiché si occupava della riabilitazione di una paziente minorenne. A settembre 2021, poi, subito dopo le sue dimissioni, l'attività lavorativa era regolarmente ripresa, al punto che a causa delle sue dimissioni, la datrice di lavoro aveva chiesto alle altre dipendenti di svolgere delle ore di straordinario e supplementari.
Così ricostruita la vicenda, veniamo alla decisione del Tribunale di Firenze, che con la sentenza del 2 febbraio 2024 rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice.
Sulla base di quanto statuito dall'
Ciò detto, il Tribunale richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui
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«anche il lavoratore in CIGS è tenuto al preavviso, per un principio di carattere generale, atteso che, anche in tale ipotesi, rimanendo il rapporto sospeso di giorno in giorno ed essendo privo di carattere di certezza il termine di prevedibile durata della CIGS, il datore di lavoro ha interesse ad essere preavvisato del venire meno della disponibilità di un lavoratore». |
Come emerge dal caso di specie, la ricorrente era stata collocata in FIS fino ad agosto 2021, poi proseguita fino ai primi di settembre quando, nel frattempo, l'attività lavorativa era regolarmente ripresa, come risulta anche dalle dichiarazioni testimoniali.
Legittima dunque la trattenuta effettuata sulla busta paga di agosto 2021 a titolo di mancato preavviso, sussistendo nel caso in esame un interesse del datore di lavoro al preavviso a fronte delle esigenze aziendali di sopperire, proprio a partire da settembre 2021, alla mancanza della lavoratrice, anche attraverso il ricorso al lavoro straordinario e supplementare e alla revoca delle ferie già concesse alle altre dipendenti.
Segue allora il rigetto della domanda.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.01.2022, (omissis) ha esposto e dedotto:
a) di essere stata dipendente di (omissis) dal 4.03.2013 al 17.08.2021, data delle rassegnate dimissioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel livello D CCNL Case di Cura Private, con mansioni di fisioterapista;
b) che la società ex datrice di lavoro le tratteneva illegittimamente, sulla busta paga di agosto 2021, la somma di euro 2.116,69, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, atteso che, al momento delle rassegnate dimissioni, la lavoratrice era stata posta in cassa integrazione guadagni a zero ore (periodo di cassa integrazione protrattosi fino al 3.09.2021);
c) di non avere ricevuto la restituzione di euro 361,76, illegittimamente trattenuti dalla società resistente sulla busta paga del mese di ottobre 2020.
Tanto premesso, l'esponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: "a.- in via principale accertare e dichiarare che tra la Sig.ra (omissis) e la società (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, si è svolto un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato full time a far data dal 04/03/2013 al 17/08/2021, quale Impiegato posizione D Fisioterapista del CCNL Case di Cura Private. b.- conseguentemente, sempre in via principale, condannare la società (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla Sig.ra (omissis) euro 2.116,69 quale illegittima trattenuta per mancato preavviso, nonché condannare (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla Sig.ra (omissis) l'importo di euro 361,76 quale residuo da restituire a fronte della trattenuta illegittima operala sulla mensilità di ottobre 2020. Con vittoria di spese e compensi professionali.".
Si è costituita in giudizio (omissis), contestando le domande e chiedendone la reiezione, in quanto infondate, atteso che: la ricorrente non era stata collocata in cassa integrazione a zero ore, avendo la resistente fatto ricorso alla FIS con riduzione oraria, della quale la ricorrente fruiva in misura inferiore agli altri dipendenti, poiché si occupava della riabilitazione di una paziente minorenne (omissis) ; nel mese di settembre 2021, l'attività lavorativa era regolarmente ripresa, tanto che, per fare fronte alle dimissioni rassegnate da, tre fisioterapiste, era stato necessario fare ricorso al lavoro straordinario e supplementare; la somma di euro 361,76, trattenuta sulla busta paga di ottobre 2020, era stata restituita alla ricorrente con la busta paga del mese di settembre 2021, con pagamento effettuato il 7.10.2021 (dunque, prima del deposito del ricorso).
All'udienza del 25.10.2022, la ricorrente ha confermato di avere ricevuto la restituzione di euro 361,76.
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali delle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 23.05.2023) ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
ln primo luogo, la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere la restituzione delle somme asseritamente illegittimamente trattenute dall'ex datore di lavoro sulla busta paga di agosto 2021, a titolo di indennità di mancato preavviso, e ciò sul presupposto che il preavviso non fosse dovuto poiché, al momento delle rassegnate dimissioni, la stessa era collocata in cassa integrazione a zero ore (periodo di CIG previsto sino al 29.08.2021 e proseguito sino al 3.09.2021), non sussistendo, quindi, esigenze dell'azienda di sopperire alla mancanza di una lavoratrice, tali da giustificare il preavviso, considerata, altresì, la situazione di incertezza in relazione al suo futuro occupazionale, avendo la società resistente comunicato, nel marzo 2021, l'esistenza di esuberi del personale.
In memoria di. costituzione, parte resistente ha contestato la prospettazione della ricorrente, evidenziando come la stessa non fosse mai stata collocata in CIG a zero ore (bensì in FIS, con riduzione oraria) e che, per far fronte alle dimissioni rassegnate senza preavviso dalla ricorrente (e da altre due colleghe), era stato necessario ricorrere al lavoro supplementare/straordinario di altri dipendenti, essendo l'attività del centro regolarmente ripresa nel settembre 2021 ed essendo stato possibile effettuare nuove assunzioni/avviare nuove collaborazioni solo nel mese di novembre 2021, attesa la particolare specializzazione richiesta per i fisioterapisti addetti al trattamento di pazienti con lesioni midollari.
Ciò posto, l'art. 2118 c.c. prevede la possibilità per le parti del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di recedere dal contratto, dando il preavviso nei termini e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva applicabile (nella fattispecie, il termine di preavviso previsto dall'art. 72 CCNL Case di Cura Private è di 30 giorni di calendario); in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (richiamato da parte resistente in memoria di costituzione), anche il lavoratore in CIGS è tenuto al preavviso, per un principio di carattere generale, atteso che, anche in tale ipotesi, rimanendo il rapporto sospeso di giorno in giorno ed essendo privo di carattere di certezza il termine di prevedibile durata della CIGS, il datore di lavoro ha interesse ad essere preavvisato del venire meno della disponibilità di un lavoratore (v. Corte d'Appello dell'Aquila, sentenza n. 165/2016).
Nel caso in esame, è emerso dalla svolta istruttoria orale e documentale, che la ricorrente sia stata collocata in FIS sino al 29.08.2021 (essendo stata in ferie dal 2 al 13 agosto 2021), che la FIS sia proseguita fino al 6.09.2021, che, dal 4.09.2021, l'attività lavorativa sia regolarmente ripresa (prospettandosi anche una collaborazione con un centro specializzato israeliano), tanto che, per far fronte alle dimissioni rese da tre lavoratrici nell'agosto 2021, la società resistente ha fatto ricorso al lavoro straordinario e supplementare di altri dipendenti, anche revocando periodi di ferie già concessi.
Si vedano, in particolare, le dichiarazioni della teste (omissis) , dipendente della società resistente con mansioni di fisioterapista: "Sul 2: confermo; Sul 3: confermo, io sono stata richiamata dalle ferie, avevo chiesto una settimana in più di ferie, per problemi familiari, e invece, la settimana dopo Ferragosto, mi è stato detto che a settembre c'erano problemi e che io sarei dovuta rientrare dalle ferie per prendere in carico la paziente (omissis) ;Sul 5: avevamo una riduzione di orario, di lavoro, eravamo in CIG, noi abbiamo sempre lavorato, al massimo uscivamo prima, facevamo meno ore, a seconda dei pazienti in carico, ma non siamo mai stati un mese a casa; Sul 6: confermo che sapevamo della collaborazione con il centro israeliano (...) ADR (omissis) la data precisa della collaborazione non ci era stata indicata, ci era stato dello dal mese di settembre; ADR avv. B. non ricordo quando è iniziata la collaborazione con il centro israeliano, che è tuttora in corso; tutti noi fisioterapisti abbiamo fatto formazione quando sono venuti i fisioterapisti israeliani presso il nostro centro e alcuni colleghi sono anche andati in Israele a fare formazione, durante la collaborazione abbiamo svolto diverse ore di lavoro straordinario".
Le predette dichiarazioni confermano quanto dichiarato dalla test (omissis), dipendente, socia e membro del c.d.a. della società resistente: "Sul 2: confermo; Sul 3: confermo, è stato svolto lavoro supplementare, poiché ad agosto 2021, nell'arco di una settimana, si sono dimessi tre .fisioterapisti, a settembre era prevista la ripresa post covid ed eravamo al completo con i pazienti, abbiamo cercato di trovare qualche fisioterapista, siamo riusciti a trovarne uno, (omissis), non ricordo il cognome, a metà ottobre/primi di novembre, dovevamo collaborare con un centro di Israele e abbiamo dovuto posticipare la collaborazione a febbraio 2022, a tutt'oggi ci manca ancora personale; Sul 5: non confermo, siamo ricorsi alla CIG, ma non zero ore, peraltro la ricorrente ne ha usufruito meno perché seguiva (omissis) e non sarebbe :stato etico cambiarle il fisioterapista; Sul 6: (...) tra i progetti c'era anche questa collaborazione con Israele, la ricorrente ne era stata informandone tutti gli altri fisioterapisti (...) ADR (omissis): era stato programmato che la bambina lavorasse con (omissis) durante la CIG della ricorrente, per una settimana, era stato concordato con la ricorrente, che era stata in CIG meno degli altri dipendenti, poi insieme alla ricorrente si è dimessa anche la (omissis), quindi abbiamo dovuto richiamare una fisioterapista, (omissis), dalle ferie per assicurare la fisioterapia alla paziente; ADR avv. B.: preciso che la fisioterapista (omissis) è stata passata da part time afidi time.".
In ordine alla incertezza allegata dalla ricorrente circa la propria situazione occupazionale, si evidenzia come non risulti che, al termine della FIS, la società resistente abbia effettuato licenziamenti.
Sulla base delle risultanze della svolta istruttoria orale e documentale, si ritiene, pertanto, legittima la trattenuta effettuata dalla società resistente sulla busta paga di agosto 2021, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, per euro 2.116,69, considerate le previsioni dell'art. 2118, comma 2, c.c. e dell'art. 72 CCNL Case di Cura Private, sussistendo, nella fattispecie, un interesse della società datrice di lavoro al preavviso, a fronte di esigenze aziendali, dai primi di settembre 2021, di sopperire alla mancanza della lavoratrice, anche mediante il ricorso al lavoro supplementare/straordinario e alla revoca di ferie già concesse, con conseguente rigetto della domanda di restituzione svolta dalla ricorrente.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda relativa alla restituzione di euro 361,76, trattenuti sulla busta paga di ottobre 2020, avendo parte resistente documentato (e la circostanza è stata condannata dalla ricorrente all'udienza del 25.10.2022) di avere restituito la predetta somma alla ricorrente con la busta paga del mese di settembre 2021, con pagamento effettuato il 7.10.2021 (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte resistente).
Le considerazioni che precedono comportano l'integrale rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria.
SPESE DI LITE
La particolarità della questione giuridica relativa alla prima domanda formulata in ricorso giustifica una parziale compensazione delle spese processuali, nella misura di 1/3, le spese residue sono poste a carico della ricorrente e liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso;
- compensa parzialmente tra le parti le spese di lite, nella misura di 1/3, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese residue a favore della resistente, queste ultime liquidate in complessivi euro 876,00 per compensi professionali, oltre al. 15% per spese generali, oltre IVA, se dovuta, e CPA, come per legge.