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15 febbraio 2024
Dimissioni: anche il lavoratore in CIGS è tenuto al preavviso

Questa la decisione del Tribunale di Firenze. Anche in tal caso, infatti, il datore di lavoro ha interesse ad essere preavvisato del venir meno della disponibilità di un lavoratore, considerata la sospensione di giorno in giorno del rapporto di lavoro e l'incertezza del termine di prevedibile durata della cassa integrazione.

La Redazione

Chi si rivolge al Tribunale di Firenze è una fisioterapista che affermava di aver stipulato con la convenuta un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 2013 al 2021, cui si applicava il CCNL Case di Cura Private. In seguito alle sue dimissioni, la stessa afferma che le era stato trattenuto sulla busta paga di agosto 2021 una somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e che ciò era legato al fatto che ella era stata posta in cassa integrazione guadagni a zero ore.
La lavoratrice rivendica tale somma ritenendo che la trattenuta sia illegittima.
Costituitasi in giudizio, la datrice di lavoro evidenziava che l'attrice non era stata collocata in cassa integrazione a zero ore, ma in FIS con riduzione oraria, della quale ella fruiva in misura inferiore rispetto alle altre dipendenti poiché si occupava della riabilitazione di una paziente minorenne. A settembre 2021, poi, subito dopo le sue dimissioni, l'attività lavorativa era regolarmente ripresa, al punto che a causa delle sue dimissioni, la datrice di lavoro aveva chiesto alle altre dipendenti di svolgere delle ore di straordinario e supplementari.

Così ricostruita la vicenda, veniamo alla decisione del Tribunale di Firenze, che con la sentenza del 2 febbraio 2024 rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice.
Sulla base di quanto statuito dall'art. 2118 c.c., infatti, le parti del rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono recedere dal contratto ma dandone adeguato preavviso nei modi e nei termini previsti dal CCNL applicabile, che nel caso di specie era pari 30 giorni di calendario. Senza preavviso, il recedente è tenuto a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Ciò detto, il Tribunale richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui 

ildiritto

«anche il lavoratore in CIGS è tenuto al preavviso, per un principio di carattere generale, atteso che, anche in tale ipotesi, rimanendo il rapporto sospeso di giorno in giorno ed essendo privo di carattere di certezza il termine di prevedibile durata della CIGS, il datore di lavoro ha interesse ad essere preavvisato del venire meno della disponibilità di un lavoratore».

Come emerge dal caso di specie, la ricorrente era stata collocata in FIS fino ad agosto 2021, poi proseguita fino ai primi di settembre quando, nel frattempo, l'attività lavorativa era regolarmente ripresa, come risulta anche dalle dichiarazioni testimoniali.
Legittima dunque la trattenuta effettuata sulla busta paga di agosto 2021 a titolo di mancato preavviso, sussistendo nel caso in esame un interesse del datore di lavoro al preavviso a fronte delle esigenze aziendali di sopperire, proprio a partire da settembre 2021, alla mancanza della lavoratrice, anche attraverso il ricorso al lavoro straordinario e supplementare e alla revoca delle ferie già concesse alle altre dipendenti.
Segue allora il rigetto della domanda.