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16 febbraio 2024
La richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato non può valere come rinuncia alla prescrizione
La rinuncia a far valere la prescrizione di uno dei reati della continuazione criminosa non può essere desunta dall'inclusione, nel calcolo della pena, anche della quota di sanzione abbinata al reato prescritto, in quanto l'art. 157, comma 7, c.p. richiede la forma espressa.
La Redazione
Il Giudice del gravame accoglieva la richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e condannava Tizio alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta e semplice a lui ascritti ai capi A, B, C, in continuazione fallimentare, senza dichiarare la prescrizione dell'imputazione di bancarotta semplice prevista dal capo B, pur se intervenuta prima della pronuncia, sul presupposto che la richiesta di concordato equivaleva alla rinuncia a far valere tale causa di estinzione del reato per il decorso del tempo.
 
L'uomo ricorre in Cassazione contro questa decisione, evidenziando come la rinuncia alla prescrizione, per giurisprudenza costante, «deve essere dichiarata esplicitamente e personalmente dall'imputato».
 
Con sentenza n. 6991 del 15 febbraio, la Quinta sezione Penale accoglie il ricorso enunciando un nuovo principio di diritto:

giurisprudenza

«in tema di patteggiamento, la rinuncia a far valere la prescrizione di uno dei reati della continuazione criminosa non può essere desunta dall'inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 cpv., anche della quota di sanzione abbinata al reato prescritto, in quanto l'art. 157, comma 7, cod. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti».

L'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell'art. 157, comma 7, c.p.p., deve avere forma espressa; ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione. Dunque, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione.

Nel caso di specie, il ricorrente non aveva rinunciato espressamente e personalmente (o a mezzo di procuratore speciale) alla prescrizione, sicchè il Giudice d'appello non poteva sottrarsi al dovere di dichiarare l'estinzione del reato di cui al capo B, intervenuta prima della sua decisione, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., per il decorso del termine di prescrizione massimo.
 
La sentenza d'appello, invece, nel prendere atto della rinuncia del ricorrente a tutti i motivi d'appello diversi da quello sulla dosimetria, in relazione al quale egli aveva proposto istanza di concordato ex art. 599-bis c.p.p. includendo nel calcolo della pena per il reato continuato anche il reato di cui al capo B, ha inteso tale inclusione come equivalente ad una rinuncia a far valere la sua estinzione per il decorso del tempo. Deduzione, questa, da ritenere non condivisibile.
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