Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
20 febbraio 2024
La Cassazione sulla non opponibilità al creditore procedente della clausola "vita natural durante"
Con l'ordinanza pubblicata ieri, la Corte di legittimità afferma che «non è opponibile ai creditori procedenti ed all'aggiudicatario l'obbligazione assunta nell'atto di donazione di un immobile, dal donatario nei confronti del donante, avente ad oggetto la concessione in godimento del medesimo per tutta la vita naturale dei beneficiari».
La Redazione
Tizio ricorre per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Perugia, che accoglieva l'opposizioneex art. 617, c. 2, c.p.c., proposta dal debitore esecutato Caio in relazione all'ordine di liberazione dell'immobile del quale l'attore, all'esito di procedura esecutiva per espropriazione immobiliare si era reso aggiudicatario di un immobile di proprietà del debitore esecutato.
L'odierno ricorrente riferiva di essersi aggiudicato, in data 27 febbraio 2018, il suddetto immobile, del quale, tuttavia, si vedeva costretto a chiedere la liberazione, risultando occupato dai genitori del debitore esecutato. 
Difatti, il terreno sul quale risultava insistere il fabbricato di maggiore consistenza era pervenuto all'esecutato Caio in forza di donazione, del 23 dicembre 2006, effettuata dal padre e dalla madre dello stesso, contratto che prevedeva un'obbligazione, qualificata propter rem, di dare ai donanti, vita loro durante, alloggio gratuito nel piano rialzato dell'allora costruendo edificio.
Il giudice dell'esecuzione stabiliva l'impossibilità di procedere all'ordine di liberazione, dato che gli occupanti «sembrano avere un titolo opponibile da atto trascritto». 
Per il Tribunale perugino, quello costituito in favore dei donanti deve intendersi come «un diritto personale di godimento, in qualche misura assimilabile al diritto del locatario», non rilevando «in contrario la circostanza che la locazione comporti per il conduttore l'obbligo di pagamento del canone, che è in questo caso assente», dato che, nell'ipotesi che occupa, «l'obbligazione assunta dal donatario verso i donanti non è una mera liberalità senza contropartite, ma invece rientra nella figura del modus annesso alla donazione ed ha quindi una sua giustificazione economica». In questa prospettiva, dunque, il titolo degli occupanti risulterebbe opponibile all'aggiudicatario, ex art. 1599, c. 3, c.c..
Avverso il provvedimento del Tribunale perugino Tizio ricorre per cassazione, deducendo, tra i vari motivi di ricorso, il fatto che la sentenza impugnata, con riferimento alla clausola contrattuale che prevede l'onere, «a carico del donatario e dei suoi aventi causa», di «dare ai donanti, vita di loro durante, per il tempo che questi vorranno a propria scelta, sia congiuntamente che separatamente e anche saltuariamente, alloggio gratuito nel piano rialzato di detto edificio” – non avrebbe fatto “uso corretto degli artt. 1362 e 793 cod. civ.», in particolare errando «nel non qualificare l'onere «de quo» quale obbligazione modale nell'ambito della donazione».
Il ricorrente, inoltre, precisa, da un lato che «l'onere modale non presenta natura di corrispettivo, tale da trasformare il titolo dell'attribuzione da gratuito in oneroso». Dall'altro evidenzia che, ricorrendo nella specie un'obbligazione modale, «la relativa disposizione resta soggetta alla disciplina generale delle obbligazioni», sicché per ciò solo «è esclusa l'opponibilità al terzo acquirente».
In conclusione, il giudice di merito avrebbe ritenuto erroneamente applicabili le norme che disciplinano la locazione, e in special modo l'art. 1599, c. 3, c.c., in quanto, nella specie, non può esservi corrispettività, data la natura di onere modale dell'impegno assunto.
Giunti in sede di legittimità, la Suprema Corte accoglie il gravame con l'ordinanza n. 4357 del 19 febbraio 2024. 
La tesi, fatta propria dalla decisione impugnata, che ravvisa, in quello attribuito ai donanti, un diritto personale assimilabile a quello del locatore, risulta errata.
Prima di tutto, perché l'attribuzione, a costoro, di un diritto “vita loro durante” appare in contrasto con la durata al massimo trentennale della locazione. 
 
In conclusione, la Corte di Cassazione nell'accogliere il ricorso afferma il seguente principio di diritto:

ildiritto

«non è opponibile ai creditori procedenti ed all'aggiudicatario l'obbligazione assunta nell'atto di donazione di un immobile, dal donatario nei confronti del donante, avente ad oggetto la concessione in godimento del medesimo per tutta la vita naturale dei beneficiari».

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?