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20 febbraio 2024
Amministrazione straordinaria: in Gazzetta il Decreto sul funzionamento dei comitati di sorveglianza
Nello specifico, il Decreto 15 dicembre 2023 del Mimit, pubblicato in G.U. n. 41/2024, disciplina l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato di sorveglianza e i poteri del presidente, le modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni, e le informazioni da trasmettere al Ministero.
di La Redazione
Nella Gazzetta Ufficiale n. 41/2024, è stato pubblicato il Decreto 15 dicembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

legislazione

«Disciplina concernente il funzionamento dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria».

Nello specifico, il Decreto disciplina, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del D.L. n. 2/2023:
  • i poteri del Presidente del Comitato di sorveglianza;
precisazione
  • Il Comitato di sorveglianza è presieduto dal Presidente.
  • Il Presidente convoca la riunione di sua iniziativa, su richiesta dell'organo commissariale e in tutti casi previsti dalla legge.
  • I documenti per i quali è richiesto l'esame da parte del Comitato di sorveglianza sono trasmessi per posta elettronica.
  • Il Presidente invia tempestivamente e, in ogni caso entro quindici giorni, il verbale all'organo commissariale e al Ministero.
  • l'esercizio delle funzioni assegnate al Comitato dal D.Lgs. n. 270/1999, e successive modifiche e integrazioni;

precisazione

  • I creditori chirografari costituiti in forma societaria designano il proprio rappresentante.
  • Il decreto di nomina del Comitato di sorveglianza è comunicato al Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, alla regione e al comune in cui l'impresa ha la sede principale.
  • le modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni;

precisazione

  • Il Comitato di sorveglianza è convocato dal Presidente, almeno trimestralmente in fase di esercizio d'impresa e almeno semestralmente in fase liquidatoria.
  • Il Comitato di sorveglianza è regolarmente costituito quando partecipa ai lavori la maggioranza dei propri componenti.
  • Il Comitato di sorveglianza adotta le deliberazioni a maggioranza dei voti dei propri componenti.
  • le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero.

precisazione

Presidente e membri del Comitato di sorveglianza devono fornire, all'atto di nomina, l'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1 del Decreto n. 60/2013, e l'assenza di situazioni impeditive di cui all'art. 4 del medesimo, unitamente ad ogni altro fatto, stato e qualità personali.

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