Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
21 febbraio 2024
Il caso processuale: l'obbligo della banca di consegnare i contratti ai clienti
Con lo strumento del decreto ingiuntivo è possibile ottenere la consegna dei documenti nei confronti della banca?
di La Redazione
L’oggetto del processo: diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari

ilcaso

Con atto in opposizione a decreto ingiuntivo, la banca opponente aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per consegna di contratti da parte della società. Con ordinanza, emessa nel sub-procedimento, veniva rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. della banca volta alla sospensione della provvisoria esecuzione del suddetto decreto ingiuntivo disposta dal giudice del procedimento monitorio.

La normativa risolutiva

legislazione

Come noto, l'art. 117 TUB prevede che i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Ebbene, il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, il quale trova fondamento nella disposizione dell'art.  119, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993, a mente del quale il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

La procedura

esempio

Il diritto del cliente ad ottenere la documentazione di natura strettamente contrattuale (ovverosia dei contratti), costituendo un diritto superiore a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dalla art. 119 del D.Lgs. n.  385/1993 (T.U.B.), non è soggetto al limite della decennalità previsto per la documentazione contabile del rapporto. L'obbligo della banca di consegnare i contratti (e della documentazione integrativa dello stesso) trova infatti diretto fondamento negli obblighi di solidarietà sociale che gravano su entrambi i contraenti durante la fase di esecuzione del rapporto (art. 2 Cost.), oltre che nei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. Peraltro, è lo stesso T.U.B. che all'art. 117 - dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti sono redatti per iscritto - ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali dunque hanno diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente e senza i limiti temporali stabiliti dall'art. 119 dello stesso T.U.B. (App. Milano n. 1796/2012). Non risulta inoltre necessario che siano rese note le ragioni per le quali la richiesta è avanzata, atteso che il diritto previsto dal quarto comma dagli artt. 117 e 119 T.U.B. si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale, e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta (Cass. civ. 19 ottobre 1999 n. 11773).

La soluzione del giudice

ildiritto

Con il provvedimento monitorio la società aveva ottenuto l'emissione, nei confronti della banca, di ingiunzione alla consegna della seguente dei contratti di apertura di credito. Nel ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, la società lamentava di aver in precedenza ricevuto dalla controparte solamente parte della documentazione che l'odierna opposta aveva richiesto con istanza inviata alla banca a mezzo lettera raccomandata ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B., ossia i contratti di accensione (con successive modifiche e fogli condizioni), i contratti di apertura di credito e tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente.  Premesso ciò, in atto di opposizione era stata dedotta l'inesistenza e/o la mancata sottoscrizione fra le parti dei contratti di apertura di credito oggetto di ingiunzione di consegna. A questo proposito, però, il giudice non condivide la prospettazione della banca. Difatti, la Suprema Corte ha ripetutamente evidenziato l'impossibilità di ricondurre alla parte dichiarazioni sfavorevoli contenute negli scritti difensivi a firma del solo procuratore. Invero, le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute (Cass. sez. II civ. n.  23634/201), a maggior ragione non si può attribuire valenza risolutiva ad una dichiarazione del difensore che sia favorevole alla parte dallo stesso assistita, come nel caso di specie. Inoltre, considerata la natura della documentazione in atti e l'inevitabile incidenza della sua assenza sulla possibilità di autocertificare il credito ex art. 50 T.U.B., ritiene il giudicante che tale mancanza doveva essere comprovata da una denuncia di smarrimento o comunque da una dichiarazione proveniente da un funzionario abilitato a rendere l'attestazione ex art. 50 T.U.B..

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, essendo stata dimostrata la fondatezza della pretesa azionata dall'opposta in via monitoria e non avendo la banca provato alcuna causa estintiva dell'obbligazione di consegna documentale, l'opposizione è stata rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo confermato.