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Con atto in opposizione a decreto ingiuntivo, la banca opponente aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per consegna di contratti da parte della società. Con ordinanza, emessa nel sub-procedimento, veniva rigettata l'istanza |
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Come noto, l'art. 117 TUB prevede che i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Ebbene, il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, il quale trova fondamento nella disposizione dell'art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993, a mente del quale il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. |
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Il diritto del cliente ad ottenere la documentazione di natura strettamente contrattuale (ovverosia dei contratti), costituendo un diritto superiore a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dalla |
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Con il provvedimento monitorio la società aveva ottenuto l'emissione, nei confronti della banca, di ingiunzione alla consegna della seguente dei contratti di apertura di credito. Nel ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, la società lamentava di aver in precedenza ricevuto dalla controparte solamente parte della documentazione che l'odierna opposta aveva richiesto con istanza inviata alla banca a mezzo lettera raccomandata ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B., ossia i contratti di accensione (con successive modifiche e fogli condizioni), i contratti di apertura di credito e tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente. Premesso ciò, in atto di opposizione era stata dedotta l'inesistenza e/o la mancata sottoscrizione fra le parti dei contratti di apertura di credito oggetto di ingiunzione di consegna. A questo proposito, però, il giudice non condivide la prospettazione della banca. Difatti, la Suprema Corte ha ripetutamente evidenziato l'impossibilità di ricondurre alla parte dichiarazioni sfavorevoli contenute negli scritti difensivi a firma del solo procuratore. Invero, le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, il ... S.p.A. - divenuto nelle more del giudizio ... S.p.A. - ha convenuto, innanzi a questo Tribunale, ... e ... su ... s.r.l. al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo per consegna di documenti n. 1648/2019, emesso dal Tribunale di Palermo in data 18/3/2019 e notificato in data 29/4/2019. ... e ... su ... s.r.l., costituitosi con comparsa di costituzione e risposta, ha contestato quanto ex adverso dedotto nell’atto introduttivo del presente giudizio, chiedendo la conferma dell’opposto decreto ingiuntivo, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Con ordinanza dell11.7.2019, emessa nel sub -procedimento n. 9373- 1/2019 R.G., veniva rigettata l’istanza ex art. 649 c.p.c. della banca volta alla sospensione della provvisoria esecuzione del suddetto decreto ingiuntivo disposta dal giudice del procedimento monitorio.
La causa, istruita in via documentale, è stata rinviata all’udienza odierna - svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell’art 127 ter, comma 1, c.p.c. (introdotto dal D.lgs. n. 149/2022 ed in vigore dal 01.01.2023) – all’esito del deposito delle quali è stata definita con decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Ciò posto, è bene premettere che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, il quale trova fondamento nella disposizione dell’art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 385/ 1993 (v. in particolare Trib. Udine, 17/1/2011; Trib Varese, 02/11/2009; Trib. Torino, 12/4/2010), a mente del quale «il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni»; analoga disposizione è altresì prevista dall’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/982.
Sempre in via preliminare va osservato che il diritto del cliente ad ottenere la documentazione di natura strettamente contrattuale (ovverosia dei contratti), costituendo un diritto superiore a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dalla art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), non è soggetto al limite della decennalità previsto per la documentazione contabile del rapporto. L’obbligo della banca di consegnare i contratti (e della documentazione integrativa dello stesso) trova infatti diretto fondamento negli obblighi di solidarietà sociale che gravano su entrambi i contraenti durante la fase di esecuzione del rapporto (art. 2 Cost.), oltre che nei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.. Peraltro, è lo stesso T.U.B. che all’art. 117 - dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti sono redatti per iscritto - ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali dunque hanno diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente e senza i limiti temporali stabiliti dall’art. 119 dello stesso T.U.B. (v. Corte Appello Milano n. 1796/2012).
Non risulta inoltre necessario che siano rese note le ragioni per le quali la richiesta è avanzata, atteso che il diritto previsto dal quarto comma dagli artt. 117 e 119 T.U.B. si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale, e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta (Cass. Civ. 19/10/1999 n. 11773).
Esposte tali premesse e passando ad esaminare il merito della proposta opposizione, va rilevato che con il summenzionato provvedimento monitorio la ... e ... su ... s.r.l. ha ottenuto l’emissione, nei confronti della banca, di ingiunzione alla consegna della seguente documentazione: - contratti di apertura di credito (con l’ammontare delle linee di credito concesse, scadenza e relative condizioni economiche pattuite) in ordine al rapporto di conto corrente n. 8259625; - contratti di apertura di credito (con l’ammontare delle linee di credito concesse, scadenza e relative condizioni economiche pattuite) in ordine al rapporto di conto anticipi n. 8260175; - contratti di apertura di credito (con l’ammontare delle linee di credito concesse, scadenza e relative condizioni economiche pattuite) in ordine al rapporto di conto corrente n. 9083210.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, la ... e ... su ... s.r.l. lamentava di aver in precedenza ricevuto dalla controparte solamente parte della documentazione che l’odierna opposta aveva richiesto con istanza inviata alla banca a mezzo lettera raccomandata a/r del 24.10.2018 ai sensi dell’art. 119, comma 4, T. U.B., ossia i contratti di accensione (con successive modifiche e fogli condizioni), i contratti di apertura di credito e tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente n 8259625, al rapporto di conto anticipi n. 8260175 ed al rapporto di conto corrente n 9083210.
In particolare, in data 9.1.2019 il ... S.p.A. aveva trasmesso alla società opposta copia dei contratti di accensione e degli estratti conto relativi ai summenzionati rapporti di conto corrente, limitandosi, quanto ai contratti di apertura di credito, a consegnare alla cliente copia di «contratto di apertura di credito sottoscritto in data 15.11.2012».
Ora, in atto di opposizione è stata dedotta l’inesistenza e/o la mancata sottoscrizione fra le parti dei contratti di apertura di credito oggetto di ingiunzione di consegna.
Ebbene, la prospettazione in questione è infondata e non può essere quindi condivisa.
Infatti, posto che la Suprema Corte ha ripetutamente evidenziato l’impossibilità di ricondurre alla parte dichiarazioni sfavorevoli contenute negli scritti difensivi a firma del solo procuratore (cfr. Cass. sez. II civ. n. 23634/2018 secondo la quale «le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora latto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute»), a maggior ragione non si può attribuire valenza risolutiva ad una dichiarazione del difensore che sia favorevole alla parte dallo stesso assistita, come nel caso di specie.
Inoltre, considerata la natura della documentazione in atti e l’inevitabile incidenza della sua assenza sulla possibilità di autocertificare il credito ex art. 50 T.U.B., ritiene il ... che tale mancanza andrebbe comprovata da una denuncia di smarrimento o comunque da una dichiarazione proveniente da un funzionario abilitato a rendere l’attestazione ex art. 50 T.U.B..
Del resto, in senso contrario all’inesistenza dei contratti richiesti dalla società opposta depone la documentata presentazione, da parte di quest’ultima presso la banca, di n. 3 domande di apertura di credito nelle date del 19.6.2013, del 28.8.2013 e del 14.5.2014.
Inoltre, la concessione di linee di credito da parte della banca opponente in favore della controparte emerge dalle certificazioni della ... di ... d ... prodotte in giudizio dall’opposta, dal quale risulta che il ... (poi divenuto ... S.p.A. e successivamente ... S.p.A.) concedeva alla ... un «accordato», ossia un affidamento, di euro 850.000,00 ed un altro «accordato» di euro 50.000,00. A fronte di tale risultanza documentale, il documento prodotto in giudizio come «contratto di apertura di credito sottoscritto in data 15.11.2012», già consegnato alla correntista in data 9.1.2019, è in realtà un mero documento di sintesi del contratto di apertura di credito in questione, che, pur riportando alcune condizioni economiche che regolano l’operazione (commissioni sul fido accodato) e le norme contrattuali generali che regolano il contratto di apertura di credito, non indica tuttavia nel dettaglio: il numero del rapporto di conto al quale si riferisce l’apertura di credito; l’ammontare della linea di credito accordata; la forma tecnica di utilizzo del credito (cassa, anticipo fatture e/o documenti, anticipo salvo buon fine, ecc); la scadenza della linea di credito concessa; il tasso di interesse passivo.
Nel successivo prosieguo del giudizio, in particolare nella memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. lo stesso istituto di credito, ammettendo di aver concesso alla controparte plurime linee di credito, ha dedotto che, a seguito della presentazione, da parte dell’odierna opposta, di n. 3 domande di apertura di credito nelle date del 19.6.2013, del 28.8.2013 e del 14.5.2014, «il rapporto di finanziamento ben si sviluppava all’interno della cornice dei contratti già firmati» ed ha al riguardo sostenuto, richiamando il dettato del secondo comma dell’art. 117 del T.U.B., che «l’apertura di credito concessa dalla banca può essere a forma libera e conclusa per facta concludentia nel caso in cui esista un sottostante contratto di conto corrente concluso per iscritto come previsto dallart.117 del TUB per i contratti bancari; che nel sottostante contratto siano previste le condizioni, anche in maniera generale, ma precisa, di quella che sarà la regolamentazione della concessione di credito». Ebbene, anche l’argomentazione in questione, non essendo idonea a giustificare la mancata sottoscrizione dei contratti di apertura di credito oggetto di ingiunzione di consegna, non può essere condivisa. In punto di diritto, occorre infatti osservare (cfr. Cass., Sez. 1 civ., 22.11.2017 n. 27836) che «In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, lart. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente l’art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la ... d ... su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta, "in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto", va inteso nel senso che l’intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l’indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio"» (... specie, la S.C. ha - confermando la sentenza di appello - respinto il ricorso della banca che, sulla base della sola menzione di condizioni quadro contenute nel contratto di conto corrente, senza previsione di regole relative alla parte economica, chiedeva di considerare valido il contratto di apertura di credito, concluso per "facta concludentia") e altresì che “In tema di contratti bancari, l’apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità - a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell’art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993” ( ... Cass., sez. 1 civ., 13.1.2022 n. 926).
Ciò precisato in punto di diritto, anche i contratti di accensione del conto corrente n 8259625, del conto anticipi n. 8260175 e del conto corrente n 9083210 - già consegnati alla correntista in data 9.1.2019 e prodotti in giudizio dall’opponente - non contengono al loro interno elementi sufficienti a regolamentare gli affidamenti accordati alla società opposta e le specifiche condizioni economiche applicate dalla banca in quanto non vengono in essi riportate le previsioni relative all’ammontare della linea di credito concessa, alla scadenza, ed alla forma tecnica di utilizzo del credito.
P.Q.M.
Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, essendo stata dimostrata la fondatezza della pretesa azionata dall’opposta in via monitoria e non avendo la banca provato alcuna causa estintiva dell’obbligazione di consegna documentale, l’opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
In virtù del principio della soccombenza, l’opponente va condannata al pagamento, in favore della società opposta, delle spese del giudizio che si liquidano, secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014 ed avuto riguardo al valore (indeterminabile) della controversia e all’attività difensiva svolta dalla stessa parte opposta, in euro 2.500,00, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.