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20 febbraio 2024
La trasformazione del contratto di lavoro da part-time a full-time avviene anche per fatti concludenti

Se il ricorso al lavoro supplementare risulta costante, infatti, non può parlarsi di lavoro occasionale, bensì di novazione contrattuale.

di La Redazione

Riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, la Corte d’Appello di Cagliari accoglieva il ricorso del lavoratore e dichiarava che il contratto da questi stipulato con la società datrice di lavoro, inizialmente a tempo parziale, si fosse trasformato in contratto a tempo indeterminato a tempo pieno per fatti concludenti. A fondamento della decisione, il fatto che se il ricorso al lavoro supplementare è costante, allora non può parlarsi di lavoro occasionale ma, considerate le plurime e prolungate richieste della società in tal senso, e a fronte dell’adesione del lavoratore, di novazione contrattuale, conseguendone l’applicazione della disciplina sul contratto a tempo indeterminato a tempo pieno.
Contro tale decisione, la società propone ricorso per cassazione, eccependo la natura ostativa al riconoscimento della sussistenza dell’animus novandi del pagamento di tutte le maggiorazioni per il lavoro supplementare e/o straordinario prestato dal lavoratore.

Con la sentenza n. 4350 del 19 febbraio 2024, la Cassazione dichiara infondato il motivo di ricorso, richiamando l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza secondo cui 

giurisprudenza

«in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno».

Inoltre, la Corte di legittimità ha evidenziato che una volta riscontrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno, è inutile ogni discussione circa la possibilità di constatare la sussistenza della volontà novativa delle parti. Ciò infatti fa scattare la trasformazione da un originario part-time ad un full-time per fatti concludenti, spettando il relativo accertamento sulla comune volontà negoziale al giudice del merito. Una volta accertato ciò, i diritti che derivano al prestatore sono quelli che nascono da un ordinario rapporto di lavoro divenuto a tempo pieno.
Essendo la decisione impugnata coerente con i suddetti principi, la Cassazione rigetta il ricorso.

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