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22 febbraio 2024
Impossibile monetizzare le ferie non godute dal dipendente pubblico per causa a lui imputabile
Secondo il Consiglio di Stato, ai fini del diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute, serve che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore.
di La Redazione
Tizia, in qualità di vedova ed erede di un appuntato scelto della Guardia di finanza, presenta ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - contro MEF, Guardia di finanza e Centro informatico amministrativo nazionale - per l'annullamento della determina del Ministero che ha parzialmente accolto l'istanza di monetizzazione di ferie non godute dal defunto marito.
 
Con parere n. 148 del 14 febbraio 2024, il Consiglio di Stato dichiara il ricorso infondato.
 
Va ribadito che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile.
 
Qualora invece il dipendente abbia avuto la possibilità di fruire delle ferie (e quindi in assenza di una indicazione di senso contrario proveniente dal datore di lavoro), vige il divieto di monetizzazione di cui all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135/2012.
 
Nel caso di specie, risulta che il militare, per sua libera scelta, abbia espressamente richiesto di non convertire i giorni di licenza ordinaria maturati in licenza straordinaria e che, a fronte di tale chiara dichiarazione, non si possa invocare ex post la monetizzazione dei periodi di ferie maturate e non godute sulla base di cause non imputabili al lavoratore e quindi, come tali, idonee a consentire una deroga al richiamato quadro normativo.