
Se prima della riforma Cartabia l'orientamento dei Giudici di legittimità era verso il diniego del diritto degli ascendenti di intervenire nel processo di separazione o divorzio, con l'introduzione del rito unificato e dell'intervento volontario pare si stia andando verso un'inversione di marcia.
Sintesi dei fatti
La vicenda del nucleo familiare si presenta piuttosto complicata ed è soggetta alla seguente regolamentazione provvisoria:
Svolgimento del processo
la complicata vicenda del nucleo familiare è, ad oggi, soggetta alla seguente regolamentazione provvisoria: (i) i minori sono affidati ai Servizi sociali e vivono con la madre, che dice di aver stipulato regolare contratto di locazione per un immobile sito a-(omissis) (ii) ai nonni è stato riconosciuto dal Tribunale per i minorenni il diritto di tenere con sé i minori tutti i sabati; (iii) il padre - inizialmente non costituito e da tempo assente nella vita dei figli - è stato onerato del versamento, a favore della madre, di un assegno periodico di euro 400,00 mensili per il mantenimento dei figli (euro 200,00 cadauno) e della partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
a tutela della prole, è stato assegnato ai Servizi sociali un articolato incarico di monitoraggio e, onde garantire la piena rappresentanza dei minori nel processo, è stato nominato loro un curatore speciale, nella persona dell'avv. (omissis).
era stata calendarizzata udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 25 gennaio 2024, al fine di rimettere al Collegio ogni determinazione circa la più volte contestata legittimazione dei nonni patemi ad intervenire nel processo. Inoltre, si era previsto che i Servizi sociali facessero pervenire al Tribunale una relazione di aggiornamento entro la data del 6 maggio 2024;
la descritta programmazione processuale è stata stravolta dall'esigenza di sentire le parti e gli assistenti sociali, a fronte della riferita evoluzione negativa della condizione dei minori, segnalata nelle relazioni del 29 dicembre 2023 e 1° febbraio 2024;
pertanto, per l'udienza del 6 febbraio 2024 è stata disposta la comparizione dei legali delle parti e dell'assistente sociale, dott.ssa (omissis) che si occupa del nucleo familiare. All'esito dell'audizione, la causa è stata trattenuta m riserva;
Motivi della decisione
preliminarmente, si deve prendere atto della costituzione (tardiva) del marito e si deve, quindi, revocare la dichiarazione di contumacia;
vi è, poi, una ulteriore questione pregiudiziale, che attiene alla legittimazione ad intervenire dei nonni patemi. La soluzione definitiva spetta necessariamente al Collegio, nondimeno fin da ora è possibile operare una delibazione provvisoria del tema, così da poter, poi, procedere all'urgente trattazione del merito della controversia;
sono noti allo scrivente gli arresti della Corte di cassazione che hanno negato il diritto degli ascendenti di intervenire nel processo di separazione o di divorzio. Si tratta, però, di un orientamento che si è consolidato prima della riforma processuale avviata con l. 26 novembre 2021 n. 206 e ultimata col d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. riforma Cartabia) e che potrebbe, oggi, essere rimeditato;
il dato di partenza è che, a differenza del passato, il rito unificato di famiglia ora contempla espressamente l'intervento volontario, disponendo che esso non possa avvenire «oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto», salvo che il terzo «compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio» (art. 473-bis.20 c.p.c.);
la norma concerne tutti i procedimenti sottoposti al nuovo rito unificato, il quale, con ogni evidenza, è stato però modellato avendo primariamente presente i giudizi di separazione, divorzio e concernenti la regolamentazione della filiazione non matrimoniale. Ciò costituisce un indizio della volontà legislativa di aprire le porte all'intervento dei terzi in queste tipologie di processi. E poiché terzi - nelle cause di separazione e divorzio - sono tipicamente gli ascendenti, abbiamo un primo elemento (che potremmo ritenere "indiziario") che conforta la praticabilità del loro intervento;
approfondendo l'analisi sulla base dei principi generali, si può notare che l'intervento volontario presuppone: (a) che il terzo sia titolare di un diritto obiettivamente connesso alle posizioni giuridiche già dedotte in causa, che intende far valere nei confronti di tutte le parti (intervento principale) o di alcune soltanto di esse (intervento litisconsortile) (art. 105 comma 1 c.p.c.); ovvero (b) che il terzo non faccia valere un proprio diritto, ma si limiti a sostenere le ragioni di una delle parti, chiedendo l'accoglimento della domanda di questa stessa parte, di cui il terzo auspica e cerca di favorire la vittoria (intervento adesivo) (art. 105 comma 2 c.p.c.);
ebbene, i nonni sono titolari del diritto di sollecitare l'adozione di provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale (art. 336 c.c.). Questo diritto è strettamente connesso alle questioni concernenti l'affidamento discusse all'interno dei giudizi separativi, perché ovviamente interferisce in vario modo con l'esercizio della responsabilità genitoriale;
ne deriva, ad avviso dello scrivente, che i nonni sono abilitati ad intervenire nel giudizio separativo, al fine di veicolare, all'interno di esso, istanze ex artt. 330 o 333 c.c.;
in senso contrario, si potrebbe obiettare che ciò sarebbe precluso dalla competenza per materia del Tribunale per i minorenni su tali domande. L'obiezione è, però, superata dalla nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. che - in ossequio ad un ragionevole principio di concentrazione delle tutele e di economia processuale - attribuisce al giudizio separativo dinanzi al Tribunale ordinario una vis attractiva delle azioni ex artt. 330 e 333 c.c.;
nel caso di specie, i sig.ri (omissis) hanno domandato che i minori vengano loro affidati, così richiedendo un provvedimento limitativo della responsabilità dei genitori (alt. 333 c.c.). Dunque, i nonni hanno azionato un diritto connesso a quelli oggetto di causa, il cui esercizio ben può legittimare un intervento volontario (principale), ai sensi degli artt 105 e 473-bis.20 c.p.c.;
per ora, quindi, salva diversa decisione del Collegio, si opererà assumendo che la partecipazione dei nonni patemi alla causa sia ammissibile;
ciò posto, si tratta di rivolgere l'attenzione alle questioni di merito;
l'elevatissima conflittualità fra le parti, la difficile condizione dei minori, le opposte prospettazioni circa torti e mancanze reciproche impongono un approfondimento a mezzo di ctu., a cui si darà corso con la massima celerità;
nel frattempo, però, debbono essere adottati alcuni provvedimenti a tutela della prole;
la madre non collabora coi Servizi sociali, ha immotivatamente ostacolato le frequentazioni dei minori coi nonni, non ha accompagnato i figli agli incontri protetti col padre e ha assunto, quindi, un atteggiamento di pregiudizio per i bambini (cfr. relazione dei Servizi sociali depositata in data 1° febbraio 2024). Sono opportuni i seguenti interventi3: - intervento di educativa domiciliare presso la madre; - presa in carico dei bambini presso la NPI per le valutazioni del caso; - invito rivolto alla madre ad una valutazione presso il CPS; - divieto di espatrio dei minori; - immediato ripristino degli incontri settimanali presso i nonni patemi (a cui potrà essere presente anche il padre, pur con gradualità e con le dovute accortezze e cautele, mai da solo, ma sempre coadiuvato dai nonni); - attivazione di un parallelo percorso di incontri protetti in spazio neutro fra padre e figli; - stretto monitoraggio della situazione da parte dei Servizi, che, in caso di pregiudizio, relazioneranno il giudice o il nominando ctu.;
la madre viene invitata a collaborare coi Servizi sociali e col c.t u., pena l'adozione dei provvedimenti limitativi necessari a tutela dei figli;
P.Q.M.
revoca la dichiarazione di contumacia del convenuto;
richiama la madre alla dovuta collaborazione coi Servizi sociali;
stabilisce i seguenti interventi a tutela della prole: - intervento di educativa domiciliare presso la madre; - presa in carico dei bambini presso la NPI per le valutazioni del caso; - invito rivolto alla madre ad una valutazione presso il CPS; - divieto di espatrio dei minori; - immediato ripristino degli incontri settimanali presso i nonni patemi (a cui potrà essere presente, pur con gradualità e con le dovute accortezze e cautele, anche il padre, mai da solo, ma sempre coadiuvato dai nonni); - attivazione di un parallelo percorso di incontri protetti in spazio neutro fra padre e figli; - stretto monitoraggio della situazione da parte dei Servizi, che, in caso di pregiudizio, relazioneranno il giudice o il nominando ctu.;
dispone procedersi a ctu. per la finalità indicata in parte motiva;
nomina consulente la dottssa (omissis), nota all'Ufficio;
formula il seguente quesito:
«Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti ed i minori, sentite eventuali altre figure significative di riferimento per i figli minorenni o con le quali abbiano abitudini di vita, esperito ogni accertamento che il CTU riterrà utile:
1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, valutando le competenze genitoriali e gli eventuali elementi pregiudizievoli per i figli;
2) quali siano le condizioni psichiche dei minori, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni;
3) quali siano le caratteristiche del legame tra i minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
4) indichi se vi siano, o vi siano stati in passato ostacoli per i figli alla relazione equilibrata e continuativa con uno dei genitori, o che anche possano costituirne un pregiudizio in futuro;
5) indichi se vi siano elementi tali da rendere pregiudizievole l'adozione del regime di esercizio della responsabilità genitoriale condivisa ed alla frequentazione di uno dei genitori;
6) determini quale sia il regime di affidamento e collocamento preferibile per i minori e delinei un calendario di regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
7) definisca gli ambiti in cui è opportuno stabilire regole nella gestione dei figli minori, eventualmente richiedendo alle parti la definizione di piani genitoriali per arrivare ad un piano anche parzialmente condiviso e valutando gli aspetti comuni e differenziali.
Si autorizza il c.t.u.:
1) all'audizione dei minori in assenza delle parti o dei cc.tt.pp., laddove a ciò sia espressamente autorizzato dalle parti stesse e che l'incontro sia audio-videoregistrato solo per i CTP
2) ad avvalersi, se del caso, di tecnici qualificati per l'espletamento dell'incarico, ma al solo fine di svolgere attività meramente esecutive o marginali per la c.t.u. o per la somministrazione di test
3) ad effettuare visite domiciliari e/o scolastiche
4) ad acquisire informazioni presso autorità pubbliche e private, in particolare presso la scuola, i servizi sociali, il CPS e la NPJ
5) a svolgere incontri da remoto, laddove possibile ed utile»;
fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza del 22 febbraio 2024;
dispone fin da ora che detta udienza si svolga in modo c.d. figurato, ai sensi del disposto degli artt. 127-ter e 193 comma 2 c.p.c., stabilendo la seguente scansione di atti:
termine fino al 16 febbraio 2024 per il ctu. per depositare atto telematico, sottoscritto con firma digitale, contenente dichiarazione di accettazione dell'incarico, giuramento «di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità al giudice» ex art. 193 c.p.c., indicazione della possibile data di inizio delle operazioni peritali, proposta di termini di durata delle stesse e richiesta di fondo spese;
termine perentorio fino alla data fissata per l'udienza per il deposito, a cura delle parti, di note scritte contenenti eventuali istanze, osservazioni al quesito e nomina dei c.t.p. (o richiesta di termine per procedere successivamente a tale nomina);
riserva la decisione a partire dal giorno successivo a quello previsto per l'udienza.