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1 marzo 2024
Polizze vita: il termine di prescrizione biennale è incostituzionale
La Consulta, con la sentenza in commento, precisa infatti che per tali polizze opera la prescrizione decennale.
di La Redazione

attenzione

La Corte costituzionale, con sentenza n. 32 del 29 febbraio 2024, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, c. 2, c.c. nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.

precisazione

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Corte d'Appello di Firenze, secondo cui il termine biennaleostacolava l'effettivo esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, in particolare da parte dei beneficiari in caso di decesso dell'assicurato.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello osserva che un soggetto aveva stipulato con una società un contratto qualificato come «polizza di assicurazione sulla vita di tipo index linked» di durata decennale, indicando, in caso di sua morte, il figlio quale beneficiario. 
Il 28 febbraio 2009, tale contratto era stato consensualmente trasformato nella polizza «Postafuturo ad hoc» con scadenza fissata al 31 dicembre 2015, avente il medesimo beneficiario.
Il giudice a quo riferisce che il contraente era deceduto il 9 settembre 2009 e che solo il 14 novembre 2015 il figlio beneficiario presentava richiesta di liquidazione della polizza. 
Tuttavia, la società comunicava «l'impossibilità di dar seguito alla richiesta», in considerazione della maturata prescrizione biennale decorrente dalla morte del contraente, ai sensi dell'art. 2952, c. 2, c.c.

Per il rimettente la norma violerebbe gli artt. 3 e 47 Cost. e il vulnus potrebbe essere sanato eliminando la prevista durata biennale della prescrizione per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita. 
Secondo il rimettente, il termine breve di prescrizione imposto per le polizze vita risulterebbe manifestamente irragionevole, in quanto non renderebbe effettivo il possibile esercizio di diritti derivanti da un contratto che ha una funzione di risparmio previdenziale

La Corte d'Appello di Firenze ritiene che il termine biennale possa ostacolare l'effettivo esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, specie da parte dei beneficiari, in caso di decesso dell'assicurato, tanto più che, nel periodo di vigenza della disposizione, le assicurazioni non disponevano di strumenti informatici che consentissero loro di accertare lo stato degli assicurati delle polizze vita, e non erano tenute ad attivarsi per informare i beneficiari della polizza.
Solo con l'art. 20-quinquies, c. 1, del D.L. n. 119/2018, come convertito, che è intervenuto sull'art. 3 del d.P.R. n. 116/2007, è stato disposto che le imprese di assicurazione verifichino, «entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita degli assicurati» e che, in caso di corrispondenza tra il codice fiscale dell'assicurato e la persona deceduta, le imprese si attivino per la procedura di corresponsione della somma assicurata al beneficiario, «inclusa la ricerca del beneficiario ove non espressamente indicato nella polizza». Tuttavia, quando tale disciplina è stata introdotta, la disposizione censurata già non era più in vigore«Peraltro, non si può tacere che, in ogni caso, l'eventuale violazione del dovere informativo assicura al più una tutela risarcitoria, sicché opportunamente la previsione dell'obbligo di informazione è stata aggiunta alla nuova disciplina, che ha introdotto nel 2012 il termine di prescrizione decennale, rendendo così possibile e non eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti, di cui all'art. 2952, secondo comma, cod. civ., derivanti dall'assicurazione sulla vita».
Per questo motivo, il giudice a quo chiede un intervento ablativo con riferimento alle polizze vita, che avrebbe come conseguenza l'espansione del termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.

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Per la Consulta, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. sono fondate.

In tema di assicurazioni sulla vita, un termine di prescrizione breve presenta, nel contesto delle polizze vita, profili di manifesta irragionevolezza
  • Da un lato, infatti, non si riscontra, rispetto ai diritti che derivano dall'assicurazione sulla vita, quella esigenza di un accertamento celere del diritto che può giustificare una prescrizione breve.
  • Da un altro lato, l'assicurazione sulla vita abbraccia fattispecie nelle quali il titolare del diritto al pagamento delle somme dovute dall'assicuratore è di solito un terzo beneficiario, il quale potrebbe ignorare di essere titolare del diritto e, dunque, potrebbe risultare particolarmente pregiudicato da un termine di prescrizione breve.

precisazione

Sotto il primo aspetto, bisogna precisare che nell'assicurazione sulla vita non ricorre la stessa necessità di rapida verifica del fatto costitutivo del diritto, che emerge nell'ambito dell'assicurazione contro i danni

Nell'assicurazione contro i danni, il diritto all'indennizzo spetta, in quanto siano accertati l'evento lesivo coperto dall'assicurazione, il nesso di causalità e i danni per i quali si richiede l'indennizzo. 
Maggiore è il tempo che trascorre, maggiore è la difficoltà di provare gli elementi costitutivi del diritto. 
Per tale motivo, questa Corte, in relazione al termine triennale per far valere le prestazioni coperte dall'assicurazione obbligatoria erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ha ritenuto la relativa disciplina non irragionevole, riscontrando la «necessità oggettiva di pervenire ad una pronta ricerca dei fatti, potendo un'attesa superiore ai tre anni pregiudicare la raccolta di prove utili a verificare il rapporto eziologico tra infortunio (o malattia) ed evento ai fini della risarcibilità».

Ma l'assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una funzione di risparmio previdenziale, correlata all'alea della durata della vita.
Infatti, mediante l'accantonamento dei premi e il loro eventuale rendimento il contratto offre una tranquillità economica all'assicurato o a terzi, al verificarsi di eventi della vita, quali il decesso o la sopravvivenza alla scadenza del contratto. 

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Pertanto, «A fronte, dunque, di quella che è la prevalente funzione del contratto di assicurazione sulla vita, non si giustifica la previsione di un sì breve termine di prescrizione per acquisire somme che derivano dal meccanismo di accumulo del risparmio e che spettano al verificarsi di eventi – la morte o la sopravvivenza alla data di scadenza dell'assicurazione – che non implicano, in genere, alcuna complessità di accertamento».

Pretendere che un tale diritto sia esercitato in tempi così brevi comporta solo una eccessiva difficoltà, se non in una impossibilità di farlo valere.