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4 marzo 2024
Deposito telematico: il guasto alla scocca del dispositivo di firma digitale giustifica la rimessione in termini?

Per la Cassazione, l'istante non ha dato prova dell'impossibilità di ricorso a rimedi alternativi o sostitutivi che avrebbero potuto prevenire la decadenza del termine.

di La Redazione

In un giudizio avente ad oggetto il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa, la società ricorrente presenta istanza di rimessione in termini in data contestuale al deposito, ossia quattro giorni dopo la scadenza del termine prescritto ex art. 369, c. 1, c.p.c..
A fondamento della sua istanza, la società ricorrente sostiene che il deposito telematico non è stato completato per il guasto della “scocca” del dispositivo di firma digitale, che ha segnalazione alla sezione Lavoro della Cassazione con un comunicazione PEC; il deposito è avvenuto una settimana dopo a seguito della consegna dal proprio fornitore del nuovo dispositivo di firma digitale e la verifica del suo corretto funzionamento.

A tal proposito, la Suprema Corte ribadisce l'indiritto della giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, secondo comma c.p.c., come novellato dalla legge n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza, e non già di un'impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà».

Ciò detto, la Cassazione sostiene che il guasto in esame è indubbiamente cagionato da un fattore estraneo alla volontà della ricorrente, ma tuttavia non presenta quel carattere di assolutezza, tale da escluderne l'imputabilità alla medesima, poiché non ha dato prova dell'impossibilità di ricorso a rimedi alternativi o sostitutivi, che ben avrebbero potuto prevenire la decadenza dal termine.

Per questi motivi, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile con ordinanza n. 5514 del 1° marzo 2024.

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