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4 marzo 2024
Misure alternative alla detenzione: il condannato non può eseguirla in Bulgaria a causa dell'omessa elezione di domicilio in Italia
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte spiega che la possibilità di eseguire la misura in Bulgaria era pienamente ammissibile, in quanto tale Stato ha aderito all'accordo quadro 2008/947/GAI, tuttavia l'omessa elezione di domicilio in Italia è causa di inammissibilità dell'istanza.
di La Redazione
La questione può essere così sintetizzata:
Il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva le domande di affidamento in prova, di detenzione domiciliare o di semilibertà avanzate da Tizio in relazione alla condanna alla pena di 1 anno di reclusione inflittagli del Tribunale di Velletri.
A fondamento del provvedimento reiettivo il Tribunale osservava come il richiedente, libero in sospensione, avesse espressamente eletto domicilio per l'esecuzione delle misure in Bulgaria, dove abitava, non ottemperando all'obbligo imposto dall'art. 677 c.2-bis c.p.p. di eleggere domicilio sul territorio nazionale.
Inoltre, il Tribunale ha poi argomentato come, stante l'irreperibilità in Italia del condannato, non era stato possibile effettuare gli accertamenti indispensabilida parte dell'UEPE, fondamentali per vagliare la concreta applicabilità delle misure richieste.
Avverso tale decisione il richiedente ricorre per cassazione.

ildiritto

In sede di legittimità, il ricorrente ha richiamato una recente giurisprudenza che affermava che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2016,«è consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo». 

Per la Suprema Corte la doglianza del condannato è infondata.
Per la Corte è vero che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2016, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI, è consentita l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea, che abbia dato attuazione alla decisione quadro, come avvenuto nel caso di specie, e dove il condannato abbia residenza legale ed abituale.
Tuttavia, permane l'obbligo, a pena di inammissibilità della domanda, per il condannato libero di elezione di domicilio sul territorio nazionale (art. 677, c. 2-bis, c.p.p.), ed è evidente che l'eventuale mancata collaborazione, anche conseguente alla assenza dal territorio nazionale, da parte del condannato istante all'indagine dell'Ufficio esecuzione penale esterna potrà concorrere a giustificare il rigetto, nel merito, della richiesta.

precisazione

Pertanto, se non vi è dubbio che, nella sua fase esecutiva, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale possa svolgersi in altro stato membro dell'UE, permangono comunque i requisiti previsti a pena di inammissibilità per accedere alla misura alternativa, sanciti dall'ordinamento interno e tra questi l'obbligo per il condannato libero di eleggere domicilio sul territorio nazionale, ex art. 677, c. 2-bis, c.p.p., nonché di prestare la doverosa collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna investiti degli accertamenti istruttori.

 
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, pur pervenendo ad una pronuncia di rigetto, aveva in realtà rilevato espressamente una causa di inammissibilità dell'istanza, ovvero l'omessa elezione di domicilio in Italia ai sensi dell'art. 677 c. 2-bis c.p.p..
Inoltre, aveva evidenziato come l'irreperibilità in Italia del condannato non avesse consentito di effettuare gli accertamenti indispensabili. 
 
Pertanto, per la Corte la decisione assunta dal Tribunale nella decisione impugnata è corretta. Infatti, se il controllo sull'osservanza del contenuto prescrittivo della misura attiene all'esecuzione della stessa e costituisce, dunque, l'oggetto della attribuzione allo Stato di esecuzione, la predisposizione invece dei contenuti prescrittivi della misura spettano allo Stato italiano, e implicano necessariamente l'instaurarsi di un rapporto diretto tra il condannato e gli uffici di esecuzione penale esterna di riferimento; rapporto che, nel caso di specie, è mancato.
 
Per questo motivo, con sentenza n. 9039 del 1° marzo 2024, la Corte di legittimità rigetta il ricorso del ricorrente.
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