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5 marzo 2024
Il caso processuale: irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo
Una struttura universitaria può essere considerata come il centro principale degli affari e degli interessi di un professore che risieda in un'altra città?
di La Redazione
L’oggetto del processo: decreto ingiuntivo - irregolarità della notificazione

ilcaso

Parte opponente proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo, con il quale il Tribunale ingiungeva di pagare, in favore della società opposta, la somma per l'attività di consulenza svolta da quest'ultima in occasione dell'acquisto da parte di Tizio di un immobile venduto all'asta nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. Preliminarmente l'opponente ha affermato l'ammissibilità dell'opposizione tardiva deducendo che la prima notifica del decreto ingiuntivo eseguita ai sensi dell'art.  143 c.p.c. doveva ritenersi nulla per mancanza dei presupposti previsti dalla legge per la notifica a persona irreperibile. L'opponente ha poi eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che la seconda notifica, eseguita a mezzo posta, si era perfezionata per compiuta giacenza dopo la scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 644 c.p.c. rispetto al quale non poteva quindi operare il provvedimento di rimessione in termini adottato dal giudice del monitorio.  Nel merito, invece, parte opponente deduceva l'inesistenza di un accordo intervenuto con la società circa il pagamento di un compenso; la nullità del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 2231 c.c. in considerazione del fatto che la prestazione prevista (consulenza relativa agli adempimenti previsti dal codice di procedura civile per l'acquisto di un immobile pignorato) era riservata agli avvocati iscritti.
La normativa risolutiva

legislazione

In applicazione dell'art. 650, comma 1, c.p.c., l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Oltre ai casi di irregolarità della notifica, tra cui si ricomprende anche la nullità della stessa, il debitore opponente può promuovere l'opposizione tardiva nel caso in cui non abbia conosciuto dell'esistenza del decreto ingiuntivo per circostanze estranee al fatto o alla sua volontà dell'intimato. In questo caso il debitore deve provare la causalità del fatto rispetto alla non conoscenza. Inoltre, l'art. 644 c.p.c. prevede che il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

La procedura

esempio

In tema di decreto ingiuntivo, l'ingiunto, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., è legittimato a proporre, entro il termine di cui al terzo comma della norma citata, l'opposizione tardiva se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza del titolo per irregolarità della notificazione. Inoltre, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva, di cui al citato art. 650 c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Trib. Napoli 26 luglio 2023, n. 3449).

La soluzione del giudice

ildiritto

Osserva il giudice che per i soggetti che non hanno il loro domicilio digitale registrato presso il Reginde, la notifica può essere eseguita tramite pec all'indirizzo digitale risultante dal registro che va considerato un pubblico elenco previsto dall'art. 3 bis della l. n. 53/1994 e dall'art. 16 ter del D.L.  n. 179/2012 (Cass. 3/2/2021 n. 2460). Quindi, erano nulle le notifiche del decreto ingiuntivo eseguite a mezzo posta, sia in quanto la notifica al domicilio va preceduta da quella presso la residenza, sia in quanto una struttura universitaria non può certo essere considerata come il centro principale degli affari e degli interessi di un professore che risieda in un'altra città. A ciò va aggiunto che nel periodo immediatamente successivo al deposito del plico presso l'ufficio postale, a causa dell'epidemia, le lezioni universitarie in presenza e gli spostamenti tra regioni erano per disposizione normativa imperativa inibiti, per l'opponente si era trovato nell'impossibilità di andare a ritirare il plico nell'ipotesi in cui del suo deposito fosse stato avvertito dall'università, risultando così integrata la forza maggiore prevista dall'art. 650 c.p.c. quale presupposto (alternativo all'irregolarità della notifica) per proporre l'opposizione tardiva. L'opponente, invece, era venuto a conoscenza del provvedimento monitorio, allorquando gli era stato notificato il precetto nel quale era stato menzionato il decreto opposto. Attesa la nullità, sopra accertata, delle due notifiche del decreto ingiuntivo, quest'ultimo è stato dichiarato inefficace ex art. 644 c.p.c.  come fondatamente eccepito dall'opponente.

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, pur dichiarando inefficace il decreto, ciò, tuttavia, non preclude al giudice dell'opposizione di decidere nel merito della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per ingiunzione e riproposta nel giudizio di opposizione. A questo proposito, il giudice riconosce la fondatezza del credito e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento richiesto.

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