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Parte opponente proponeva opposizione tardiva |
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In applicazione dell' |
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In tema di decreto ingiuntivo, l'ingiunto, ai sensi dell' |
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Osserva il giudice che per i soggetti che non hanno il loro domicilio digitale registrato presso il Reginde, la notifica può essere eseguita tramite pec all'indirizzo digitale risultante dal registro che va considerato un pubblico elenco previsto dall' |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
... ... ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 18969/2019 datato 24 settembre 2019 e depositato il 27 settembre 2019, con il quale il Tribunale di ... gli veniva ingiunto di pagare, in favore della società ... S.r.l., la somma di euro 34.806,60, oltre accessori, per l’attività di consulenza svolta da quest’ultima in occasione dell’acquisto da parte del sig. ... di un immobile venduto all’asta nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
Preliminarmente l’opponente ha affermato l’ammissibilità dell’opposizione tardiva deducendo che: la prima notifica del decreto ingiuntivo eseguita in data 12/11/2019 ai sensi dell’art. 143 c.p.c. doveva ritenersi nulla per mancanza dei presupposti previsti dalla legge per la notifica a persona irreperibile, come rilevato dalla stesso giudice del monitorio che con provvedimento 27/1/2020 aveva rigettato la prima istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo avanzata dalla società ricorrente; anche la seconda notifica del decreto ingiuntivo, eseguita a mezzo raccomandata inviata presso il ... di ... - ... di ... e ... e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 9 marzo 2020, doveva ritenersi nulla perché eseguita in un Comune (... diverso da quello di residenza (... in violazione di quanto previsto dall’art. 139 commi 1 e 6 c.p.c. e in un luogo (il ... di ... che non poteva in alcun modo considerarsi domicilio del ... idoneo alla notifica ai sensi dellart. 139 c.p.c.; la notifica avrebbe potuto essere agevolmente eseguita presso l’indirizzo pec del ... che, in quanto iscritto all’ordine degli ingegneri, era dotato di una pec (" ...”) presente nel registro ... e comunque conosciuta dalla società opposta e dal suo difensore che avevano trasmesso a quell’indirizzo le precedenti comunicazioni; in ogni caso, doveva ritenersi sussistente un’ipotesi di "caso fortuito" o di "forza maggiore" che aveva impedito la tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, in quanto a seguito delle chiusure disposte dal ... per l’emergenza ... l’opponente non aveva potuto recarsi da ... a ... nei mesi successivi al deposito del plico raccomandato presso l’ufficio postale di ... in data 26/2/2020; sulla base dei fatti esposti doveva ritenersi raggiunta la prova che il ... non avesse avuto conoscenza del decreto ingiuntivo fino a quando non aveva letto latto di precetto che gli era stato notificato il 17 marzo 2021.
L’opponente ha poi eccepito l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che la seconda notifica, eseguita a mezzo posta, si era perfezionata per compiuta giacenza dopo la scadenza del termine perentorio previsto dall’art. 644 c.p.c. rispetto al quale non poteva quindi operare il provvedimento di rimessione in termini adottato dal giudice del monitorio in data 17/2/2020.
Nel merito della pretesa creditoria prospettata dalla società ricorrente il ... in punto di fatto ha esposto che: la vendita dell’appartamento di Via delle ... n. 19/A nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 1323/2016 R.G.E. era stata autonomamente accertata dal ... attraverso internet; l’opponente aveva acquisito il 23 maggio 2018 la relazione del C.T.U. attraverso
... di ... la madre dell’opponente, ... aveva poi visitato l’immobile il 6 giugno 2018 alla presenza del custode, a seguito di appuntamento preso da ... quest’ultimo aveva pure preso con il custode, nell’interesse del ... un secondo appuntamento per la visita dell’immobile avvenuta il 22 giugno 2018; in vista dell’esperimento di vendita l’opponente si era poi recato nella sede in cui si svolgono le aste giudiziarie di ... in ... dove aveva incontrato per caso ... (legale rappresentante della società opposta), suo compagno di liceo; l ... si era offerto di dare consigli al ... per pervenire all’acquisto dell’immobile di Via delle ... n. 19/A; il 22 giugno 2018 (data per la quale l’appuntamento con il custode era stato preso attraverso ... l ... aveva accompagnato l’opponente a Via delle ... n. 19/A per visitare l’immobile, ma aveva aspettato in strada perché nell’appartamento erano entrati solo il ... e la madre, ... dopo quella visita ... aveva scaricato da internet alcuni allegati alla relazione del C.T.U. e li aveva trasmessi all’opponente via mail; l ... aveva poi materialmente presentato l’istanza di ... di partecipazione all’asta, dopo aver ritirato gli assegni circolari da allegare all’istanza presso l’abitazione della madre del sig. ... il 4 luglio 2018, giorno dell’asta, l ... era presente a ... ma non era entrato nell’aula in cui si era svolta lasta, perché il delegato alla vendita aveva ammesso la presenza del solo sig. ... e delle altre persone che avevano depositato la prescritta domanda; dopo l’aggiudicazione dell’immobile ... non si era interessato degli ulteriori adempimenti necessari per pervenire al decreto di trasferimento che erano stati curati direttamente dall’opponente.
Quest’Ultimo in punto di diritto ha dedotto: l’inesistenza di un accordo intervenuto con ... S.r.l. circa il pagamento di un compenso; la nullità del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria ai sensi dell’art. 2231 c.c. in considerazione del fatto che la prestazione prevista (consulenza relativa agli adempimenti previsti dal codice di procedura civile per acquisto di un immobile pignorato) era riservata agli avvocati iscritti all ... linesistenza di un accordo circa l’entità del corrispettivo dovuto dal ... e comunque l’eccessività della somma pretesa da controparte.
L’opponente ha quindi chiesto, in via preliminare, la sospensione dell’esecutorietà del decreto impugnato e, nel merito, la declaratoria di inefficacia ex art. 644 c.p.c. e comunque la revoca del provvedimento ingiuntivo e la condanna della società opposta a risarcire al sig. i danni da responsabilità aggravata ai sensi dell’art.
96, 2° comma, c.p.c., nell’ipotesi che in forza del decreto ingiuntivo opposto fosse iscritta ipoteca giudiziale o fossero promosse azioni esecutive.
Si è costituita in giudizio ... S.r.l., la quale in via pregiudiziale ha eccepito inammissibilità dell’opposizione tardiva spiegata ai sensi dell’art. 650 c.p.c., sostenendo che lopponente non avesse provato:
i) né la nullità delle notifiche effettuate da ... S.r.l., ii) né di non aver avuto conoscenza tempestiva del suddetto decreto e di non aver potuto, conseguentemente, proporre una opposizione tempestiva.
La società opposta ha poi contestato l’eccezione di controparte circa l’inefficacia del decreto ingiuntivo, evidenziando che la prima notifica era stata eseguita nei termini di legge e che la seconda notifica era stata autorizzata da un provvedimento di remissione in termini del
... ... s.r.l. nel contrastare anche i motivi di merito dell’opposizione in punto di fatto ha esposto che: nel maggio 2017 il sig. ... dopo aver incontrato nel corso di una cena tra ex compagni di classe il sig. ... socio di una società attiva nel mercato immobiliare e nello specifico nelle aste giudiziarie, si era rivolto allo stesso per avere informazioni sul funzionamento delle aste immobiliari e per chiedere se la sua società avesse potuto assisterlo nell’acquisto di un appartamento all’asta; tale richiesta era provata dalla mail de l giorno 8 maggio 2017, precedente ai messaggi intervenuti poi tra il ... ed il ... ... depositati in atti da controparte; l’opponente aveva chiesto al sig. ... di fissare al più presto una visita presso l’immobile che era stata poi effettuata il successivo 6 giugno 2018 dalla madre e dalla sorella del ... essendo lo stesso fuori ... l8 giugno 2018 odierno attore aveva richiesto al sig. ... di reperire ulteriore documentazione relativa all’immobile non disponibile sul sito delle aste giudiziarie poiché non oggetto di pubblicazione; successivamente il 15 giugno 2018 le parti si erano incontrate, anche alla presenza dei ...ri ... e ... presso la sede della società opposta ove il sig. ... aveva reiterato la richiesta di ricevere la consulenza necessaria all’acquisizione delle informazioni relative all’immobile, alla partecipazione all’asta ed alla gara tra gli offerenti, sino alla effettiva aggiudicazione; in quell’occasione l’opponente av eva esposto come qualche tempo prima si fosse già rivolto anche ad un’altra società di consulenza, ma che per una questione di fiducia e di rapporti, avrebbe voluto affidarsi a ... S.r.l; in quella sede le parti avevano pattuito che per l’espletamento delle anzidette attività il sig. ... avrebbe riconosciuto alla società opposta un compenso pari al 3% oltre oneri fiscali, calcolato sul prezzo di acquisto dell’immobile; visto il buon esito dell’incontro ed il conferimento dell’incarico, era stato richiesto al sig. ... di fissare una nuova visita presso il cespite in esecuzione, poi effettuata il successivo 22 giugno; il 20 giugno 2018 era stata trasmessa al sig. ... tutta la documentazione dallo stesso richiesta; nei giorni seguenti, dopo aver confermato la volontà di partecipare all’asta, il sig. ... che non era presente a ... aveva chiesto all ... di provvedere egli stesso alla predisposizione e sottoscrizione della offerta dacquisto ed al successivo deposito in busta chiusa presso la sala aste di ... e di accompagnare la madre (che avrebbe effettivamente finanziato l’acquisto) presso la sua banca al fine di supportarla nella emissione dell’assegno circolare; tali attività erano state regolarmente espletate il 3 luglio 2018; il successivo 4 luglio, le parti si erano incontrate all’ingresso di ... 63, prima dell’orario fissato per l’apertura delle buste, anche alla presenza del e della sign...ra ... al fine di definire una strategia per il caso ci fossero altri offerenti; una volta entrati nei suddetti uffici, solo al ... era stato permesso di accedere alla sala aste; a quel punto l’opponente aveva chiesto al sig. ... vista l’inadeguatezza tecnologica dell’anziana madre, di rimanere in contatto a mezzo ... al fine di aiutarlo nella gestione delle modalità di rilancio e di trasmettere le istruzioni della madre (finanziatrice dell’operazione) per comunicare quale prezzo massimo raggiungere; al termine dell’asta il sig. ... era stato dichiarato aggiudicatario dell’appartamento di Via delle ... 19/A per la cifra di € 951.000,00; l’attività della società opposta era continuata anche dopo l’aggiudicazione, tanto che il 10 luglio 2018 era stato acquisito il verbale di aggiudicazione ed era stato sollecitato il ... affinché provvedesse ad inviare all’aggiudicatario le istruzioni per procedere al saldo prezzo; l’opponente, però, dopo l’aggiudicazione si era reso praticamente irreperibile, eludendo le chiamate del sig. ... e così sottraendosi alle obbligazioni assunte con ... S.r.l.
In punto di diritto la società opposta ha dedotto che: il contratto oggetto di causa, qualificato dalla stessa controparte come contratto d’opera intellettuale, era a forma libera e dunque non necessitava della forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, sicché la sua conclusione doveva ritenersi provata sulla base della ricostruzione dei fatti operata nell’atto di citazione anche in forza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; la sola affermazione che il Dott. ... avesse reperito aziende alcuni documenti inerenti l’immobile di suo interesse o che avesse visitato detto immobile attraverso altra ... non poteva mai inficiare, sotto alcun profilo, la consulenza e la collaborazione ottenuta dalla ... opposta, sicché l’opponente non poteva esimersi dal corrispondere quanto pattuito con quest’ultima; la nullità del contratto ex art. 2231 c.c. eccepita da controparte doveva essere esclusa in ragione del fatto che l’attività di consulenza svolta da ... S.r.l. in favore del ... non rientrava nelle attività “riservate” o “condizionate” all’iscrizione in albi o elenchi, trattandosi di attività diversa dalla rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo.
La società opposta ha concluso chiedendo di rigettare l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in quanto inammissibile e/o comunque infondata e, per l’effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto o comunque, in caso di revoca, di condannare il sig. ... al pagamento della somma di ... 34.806,60, o di quella maggiore o minore comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dall’emissione della fattura.
Con ordinanza del 13/14 luglio 2021 è stata disposta la sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
La causa è stata istruita attraverso l’acquisizione di documenti, l’interrogatorio formale di ... e l’esame dei seguenti testimoni: ... (agente immobiliare), ... socio e già amministratore de ... s.r.l.), ... (dipendente de ... s.r.l.) e ... (sorella dell’opponente).
All’udienza del 13 luglio 2023 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta visto l’art. 127 ter c.p.c.), le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe mediante il deposito di apposite note autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni 20 per il deposito di repliche.
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Preliminarmente, va dichiarata l’ammissibilità dell’opposizione tardiva spiegata da ... ai sensi dell’art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 18969/2019 emesso a suo carico dal Tribunale di ... in data 24 settembre 2019 (e depositato il successivo 27 settembre 2019), per le ragioni già espresse nellordinanza del 14 luglio 2021.
Ed invero la prima notifica del decreto ingiuntivo deve ritenersi nulla (come peraltro già rilevato dal giudice del monitorio che con provvedimento 27/1/2020 ha rigettato la prima istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo avanzata dalla società ricorrente), in quanto è stata effettuata il 12 novembre 2019 dopo un primo tentativo negativo di notifica presso la residenza romana del destinatario, odierno opponente, senza ricorrere alla notifica ex art. 140 c.p.c., pur risultando ... residente in ... alla via delle ... n. 19/A (dove è stato successivamente notificato latto di precetto) e pur potendosi effettuare la notifica al predetto, di professione ingegnere, all’indirizzo pec “ ...” ricavabile dal registro ... (cfr. all. 9 del fascicolo di parte opponente) e peraltro conosciuto dalla società opposta e dal suo difensore che già lo avevano utilizzato in precedenza con successo per trasmettere i solleciti di pagamento del 12/10/2018 (all. 11 del fascicolo di parte opponente) e del 19/10/2018 (all. 12 del fascicolo di parte opponente), la lettera di diffida del 12/11/2018 (cfr. all.ti 15 e 16 del fascicolo di parte opponente) e l’invito alla negoziazione assistita del 10/12/2018 (all.ti 17 e 18 del fascicolo di parte opponente).
In proposito è bene evidenziare che, contrariamente a quanto eccepito dalla parte opposta, per i soggetti che non hanno il loro domicilio digitale registrato presso il Reginde, la notifica può essere eseguita tramite pec all’indirizzo digitale risultante dal registro ... che va considerato un pubblico elenco previsto dall’art. 3 bis della ... n. 53/1994 e dallart. 16 ter del D.L. n. 179/2012 (cfr. Cass. 3/2/2021 n. 2460).
Deve ritenersi nulla anche la seconda notifica del decreto ingiuntivo eseguita a mezzo posta presso il ... di ... ... di ... e ... ove il ... si recava solo sporadicamente per fare lezioni e per impegni accademici senza avere comunque in ... il proprio domicilio, sia in quanto la notifica al domicilio va preceduta da quella presso la residenza, sia in quanto una struttura universitaria non può certo essere considerata come il centro principale degli affari e degli interessi di un professore che risieda in un’altra città. A ciò va aggiunto che nel periodo immediatamente successivo al deposito del plico presso l’ufficio postale di ... risalente al 26/2/2020 a causa dell’epidemia ... le lezioni universitarie in presenza e gli spostamenti tra regioni erano per disposizione normativa imperativa inibiti, per cui il ... si è trovato nell’impossibilità di andare a ritirare il plico nell’ipotesi in cui del suo deposito sia stato avvertito dall’università, risultando così integrata la forza maggiore prevista dall’art. 650 c.p.c. quale presupposto (alternativo allirregolari tà della notifica) per proporre lopposizione tardiva.
L’opponente ha allegato e documentato di essere venuto a conoscenza del provvedimento monitorio soltanto in data 17/03/2021, allorquando gli è stato notificato il precetto nel quale è menzionato il decreto qui opposto (all. 8 del fascicolo di parte opponente). Non avendo la parte opposta provato la conoscenza anteriore del decreto da parte dell’ingiunto l’opposizione proposta da quest’ultimo ex art. 650 c.p.c. deve ritenersi tempestiva, dal momento che la notifica dell’atto di opposizione, perfezionatasi in data 26/3/2021, è intervenuta entro i quaranta giorni successivi alla notifica del precetto.
Attesa la nullità, sopra accertata, delle due notifiche del decreto ingiuntivo quest’ultimo va dichiarato inefficace ex art. 644 c.p.c. come fondatamente eccepito dall’opponente.
L’inefficacia del provvedimento monitorio, tuttavia, non preclude al giudice dell’opposizione di decidere nel merito della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per ingiunzione e riproposta nel giudizio di opposizione (cfr. tra le tante Cass. 13/1/1992 n. 287, Cass. 13/1/1995 n. 393 e Cass. 16/01/2013 n. 951).
Prima di passare ad esaminare nel merito le ragioni di credito azionate dalla società opposta occorre scrutinare le due eccezioni di natura processuale sollevate in corso di causa dall’opponente, il quale, anche in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto di:
a) revocare l’ordinanza del 23/11/2021 con la quale è stata ammessa la prova testimoniale sul capitolo C5 articolato nella memoria ex art. 183 n. 2) c.p.c. della ... opposta e dichiarare la nullità della prova espletata su tale capitolo in violazione dell’art. 2721, 1° comma, c.c.;
b) dichiarare che ... è incapace a deporre, e conseguentemente dichiarare la nullità della deposizione da lui resa all’udienza del 5 aprile 2022.
Con riferimento alla prima eccezione si osserva che il capitolo 5 di cui alla lettera C della memoria ex art. 183 n. 2) c.p.c. di parte opposta ("... che in occasione dell’incontro del 15 giugno 2018 il Dott. ... e il Dott. ... convenivano, quale corrispettivo per l’espletamento dell’attività di consulenza, il pagamento a favore de ... S.r.l. del 3% oltre IVA sul prezzo dell’immobile eventualmente aggiudicato"), benché finalizzato a provare per testimoni un patto contrattuale avente un valore eccedente gli € 2,58, deve ritenersi ammissibile ai sensi del secondo comma dell’art. 2721 c.c. proprio in considerazione della natura del contratto (trattandosi di un contratto a forma libera che, pertanto, può perfezionarsi anche solo verbalmente) e del particolare rapporto intercorrente tra il sig. ... e il sig. ... (legale rappresentante della società opposta) legati da una amicizia risalente ai tempi del liceo (come pacificamente riferito da entrambe le parti), che, quindi, giustifica la conclusione verbale dell’accordo, nonostante entità economica del suo oggetto.
Va conseguentemente disattesa la richiesta di revoca dell’ordinanza del 23/11/2021, con la quale è stata ammessa la prova testimoniale sul capitolo C5 articolato nella memoria ex art. 183 n. 2) c.p.c. di parte opposta, dovendosi ritenere pienamente valida la prova testimoniale espletata sul suddetto capitolo.
Destituita di fondamento è anche la seconda eccezione.
In proposito è bene premettere che l’incapacità a deporre prevista dall’art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agir e di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilità del teste (così Cass. 05/01/2018 n. 167). La Corte di Cassazione ha poi precisato che il giudizio sulla capacità del teste deve essere effettuato con riferimento al momento in cui la deposizione viene resa (cfr. Cass. 02/09/2008 n. 22030) ed ha inoltre chiarito che l’amministratore unico di una società non è incapace a testimoniare in una controversia fra la società ed un terzo qualora al momento in cui è stato indotto come testimone non sia più rappresentante della persona giuridica (così Cass. 19/04/1980 n. 2580; cfr. anche Cass. 11/11/1996 n. 9826 e Cass. 07/09/2012 n. 14987) e che siffatta incapacità non sussiste neanche nel socio di una società di capitali, rispetto a un giudizio promosso da terzi relativamente agli affari sociali, giacché nelle società di capitali la personalità giuridica della società è distinta da quella dei soci, e questi ultimi non sono legittimati ad intervenire in giudizi del genere per far valere un loro personale diritto (Cass. 10/04/1968 n. 1076).
Applicando gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati al caso di specie non può ritenersi incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c. il sig. ... che, al momento dell’escussione della prova, non era più amministratore della ... s.r.l., ma soltanto socio della medesima società di capitali e per ciò solo non può ritenersi portatore di un interesse che lo legittimi a spiegare intervento ad adiuvandum.
Venendo al merito la pretesa creditoria azionata da ... s.r.l. è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate.
All’esito dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio deve ritenersi accertato che la società opposta ha svolto in favore di ... attività di consulenza, assistenza e di disbrigo degli adempimenti, anche amministrativi, collegati alla partecipazione dell’odierno opponente alla vendita giudiziaria di un villino su tre livelli sito in ... zona ... alla via delle ... n. 19/A disposta nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 1323/2016 R.G.E. promossa presso il Tribunale di ... Per quanto pacificamente riferito dalle parti e confermato dalla documentazione in atti l’immobile oggetto della vendita forzata è stato aggiudicato in data 4/7/2018 al ... al prezzo di euro 951.000,00 (cfr. il verbale di vendita senza incanto del 4/7/2018: all. 23 del fascicolo di parte opponente) e successivamente a lui trasferito con decreto del Giudice dellesecuzione del Tribunale di ... del 14/9/2018 (all. 25 del fascicolo di parte opponente).
Le principali prestazioni svolte dall’opposta in favore del sig. ... trovano anzitutto riconoscimento nell’atto di opposizione, nel quale è stato espressamente ammesso che il sig. ... legale rappresentante de ... s.r.l., ha svolto una serie di attività in relazione alla suddetta vendita giudiziaria e in particolare: il 22 giugno 2018 ha accompagnato il sig. ... a via delle ... n. 19/A per visitare l’immobile pur essendo poi rimasto in attesa per strada; ha trasmesso via email all’opponente alcuni allegati alla relazione del CTU relativa all’immobile in vendita; ha materialmente presentato l’istanza di partecipazione all’asta do po aver ritirato gli assegni circolari da allegare all’istanza presso l’abitazione della madre del ... il giorno della vendita (4 luglio 2018) è stato presente a via ... anche se non ammesso all’interno dell’aula in cui si è svolta la vendita.
Con riferimento alle attività precedenti all’offerta risulta inoltre documentato che mediante messaggi di posta elettronica scambiati con l ... di ... il sig. ... ha provveduto a prenotare due visite dell’immobile de quo per i giorni 6 e 22 giugno 2018 (cfr. all. 10 e 12 del fascicolo di parte opposta). Per quanto riferito dai testi ... e ... il 6 giugno 2018, la sig.ra ... madre dell’opponente, ha effettuato la visita dell’immobile alla presenza del sig. ... che poi ha accompagnato il ... alla successiva visita del 22 giugno 2018, come ammesso nell’atto di opposizione. Quanto alle visite prenotate nei medesimi giorni dall’agente immobiliare ... su richiesta dell’opponente (documentate dai messaggi di posta elettronica di cui agli all.ti 19, 20, 21 e 22 del fascicolo di parte opponente), lo stesso ... sentito in qualità di testimone, ha chiarito di non aver più accompagnato il ... in ragione del fatto che quest’ultimo ha scelto “di affidarsi al sig. ... Orlandi”.
Risulta altresì accertato che, su espressa richiesta dell’opponente formulata mediante messaggio di posta elettronica in data 8 giugno 2018 (all. 11 del fascicolo di parte opposta), il sig. ... ha trasmesso a quest’ultimo alcuni documenti relativi all’immobile de quo come riconosciuto nell’atto di opposizione e comprovato anche dai messaggi whatsapp prodotti dalla parte opposta (all. 13).
In sede di interrogatorio formale il sig. ... ha poi confermato, con dichiarazione confessoria, che l’offerta da lui sottoscritta per la partecipazione alla vendita è stata predisposta dall ... il quale si è occupato anche del successivo deposito in busta chiusa presso la sala aste di ... unitamente all’assegno circolare precedentemente ritirato a casa della sig.ra ... Poco rilevante è la circostanza, controversa tra le parti, se il sig. ... si sia o meno recato anche in banca con la sig.ra
... per chiedere l’emissione dell’assegno circolare poi depositato insieme all’offerta.
Ed ancora deve ritenersi dimostrato che la società opposta, sempre per il tramite del suo legale rappresentante, ha fornito assistenza al sig. ... anche durante le operazioni di vendita. Dallo scambio di messaggi whatsapp del 4 luglio 2018 (all. 13 del fascicolo di parte opposta) risulta infatti che il sig. ... - il quale, come anche ammesso da parte opponente, si trovava nell’edificio di via ... sia pure all’esterno dell’aula adibita alla vendita - ha dato alcuni consigli all’opponente sulle modalità di partecipazione alla gara e sulla regolarità delle condotte degli altri offerenti e gli ha consentito di interloquire con la madre (che si trovava accanto al sig. ... per stabilire il prezzo massimo di offerta. ... l’interrogatorio formale l’opponente ha confessoriamente ammesso di aver avuto uno scambio di messaggi whatsapp con il sig. ... Luso del cellulare da parte del sig. ... durante le operazioni di gara è documentato anche dal verbale di vendita (cfr. all. 23 del fascicolo di parte opponente).
Infine deve ritenersi provato che la ... s.r.l. ha prestato assistenza all’opponente anche dopo l’aggiudicazione dell’immobile. Ed infatti il sig. ... ha dapprima telefonato alla. Santostefano, professionista delegato alla vendita, sollecitandogli la trasmissione dei conteggi per il versamento del saldo prezzo, come riferito dal teste ... e poi ha acquisito il verbale di aggiudicazione, come emerge dal messaggio di posta elettronica del 10 luglio 2018 inviato all’opponente (all. 16 del fascicolo di parte opposta).
La tesi di parte opponente, secondo cui l’attività svolta dal sig. ... in favore del ... sarebbe stata offerta spontaneamente e in maniera del tutto occasionale, contrasta con la documentazione allegata in atti.
E infatti documentato che sin dall’anno precedente alla vendita giudiziaria in questione l’opponente aveva già manifestato al sig. ... l’interesse all’acquisto di un appartamento, come risulta dal messaggio di posta elettronica datato 8 maggio 2017 (all. 9 del fascicolo di parte opposta), con il quale il sig. ... comunicò al sig. ... che stava cercando in ... “un appartamento dai 100mq in su, con un budget che si aggira intorno ai 900000 ... con affaccio sul verde se possibile” segnalando le zone di suo interesse tra cui “corso ... (alto)”. E altresì provata per tabulas (cfr. ancora il messaggio di posta elettronica datato 8 giugno 2018: all. 11 del fascicolo di parte opposta) la richiesta dell’opponente al sig. ... di vari documenti relativi all’immobile oggetto della vendita giudiziaria.
La spontaneità e l’occasionalità delle prestazioni rese dalla società opposta appare poi smentita dall’incontro tenutosi il 15 giugno 2018 nell’ufficio de ... s.r.l., circostanza ammessa dallo stesso opponente nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e di cui hanno riferito tre dei quattro testimoni escussi.
Ed infatti il teste ... sul capitolo di prova di cui alla lettera C della memoria ex art. 183 n. 2) c.p.c. di parte opposta ("... che in occasione dell’incontro del 15 giugno 2018 il Dott. ... e il Dott. ... convenivano, quale corrispettivo per l’espletamento dell’attività di consulenza, il pagamento a favore de ... S.r.l. del 3% oltre IVA sul prezzo dell’immobile eventualmente aggiudicato") ha espressamente dichiarato: “Si è vero è il compenso che di solito prevediamo per queste attività e comunque io ero presente”.
Le circostanze oggetto del suddetto capitolo sono state confermate anche dal teste ... il quale si è così pronunciato: “Ero presente all’incontro del 15.6.2018 tra il ... ed il dott. ... nel quale pattuirono verbalmente la provvigione del 3% oltre IVA sul prezzo dell’immobile eventualmente aggiudicato per l’attività di consulenza.” La sorella dell’opponente, ... ha invece offerto una diversa versione dei fatti relativi alla riunione del 15 giugno 2018. La teste, precisando di non essere stata presente all’incontro, ha dichiarato di aver appreso le seguenti circostanze dalla madre, presente all’incontro insieme al figlio: “nell’occasione era stata inizialmente proposta una provvigione del 3% sul prezzo di aggiudicazione”; “l ... si era detto disponibile anche ad accettare una provvigione più bassa del 2%”; né la madre né il fratello “accettarono la provvigione, neppure ribassata”; nessun accordo neanche verbale fu raggiunto per la consulenza.
Le circostanze di fatto così come ricostruite da ... non possono ritenersi dimostrate in ragione del fatto che si tratta di una deposizione testimoniale "de relato", che di per sé sola, non ha alcun valore probatorio e può acquisire rilevanza solo attraverso il riscontro di altre circostanze (cfr. in tal senso Cass. 20/01/2006 n. 1109 e Cass. 04/06/1999 n. 5526) che nel caso di specie non si rinvengono. La ricostruzione dei fatti offerta dalla ... presenta inoltre scarsa coerenza logica. Ed infatti non appare verosimile che il sig. ... dopo aver espressamente richiesto il pagamento di una provvigione quantificata nella misura del 2% o del 3% per la consulenza offerta, abbia effettuato comunque le prestazioni in favore del ... pur in mancanza di un accordo raggiunto con quest’ultimo.
Diversamente, allo stato degli atti, non vi sono elementi per dubitare dell’attendibilità delle dichiarazioni, univoche e concordanti, rese da
... e ... Il ruolo amministrativo ricoperto in passato da ... all’interno della società opposta e la sua partecipazione agli utili quale socio de
... s.r.l. di per sé soli non possono pregiudicare la credibilità del teste in mancanza di ulteriori elementi idonei a smentire quanto da lui dichiarato.
Pertanto, deve ritenersi provato che le parti hanno pattuito per tutta l’attività di consulenza ed assistenza svolta da ... s.r.l. un compenso pari al 3% oltre IVA sul prezzo dell’immobile poi aggiudicato al ... Del resto il contratto d’opera professionale, così concordemente qualificato da entrambe le parti, si presume oneroso, sicché era onere dell’opponente fornire la prova rigorosa della gratuità delle prestazioni ricevute e tale prova non può ritenersi certamente raggiunta.
Del tutto infondata appare l’eccezione di nullità del contratto ai sensi dell’art. 2231 c.c. così come sollevata dall’opponente. ... il costante orientamento giurisprudenziale, la prestazione di opere intellettuali nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo. Al di fuori di tali limiti, l’attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell’art. 2231 cod. civ. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita (Cass. n. 7359 del 08/08/1997 n. 7359 e Cass. 30/05/2006 n. 12840).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, l’attività di consulenza, assistenza e disbrigo pratiche anche amministrative svolta da ... s.r.l. in favore del sig. ... non è sicuramente riconducibile all’attività di assistenza legale in senso stretto e, quindi, non rientra nelle attività “riservate” o “condizionate” all’iscrizione in albi o elenchi.
Per quanto fin qui esposto la domanda proposta dalla società opposta deve essere accolta ed il sig. ... deve essere condannato a pagare in favore de ... s.r.l. la somma di euro 28.530,00 pari al 3% del prezzo di aggiudicazione (euro 951.000,00) oltre all’Iva e così per un totale di euro 34.806,60.
Gli interessi moratori nella misura di legge devono essere fatti decorrere dal primo atto di costituzione in mora che risale alla richiesta di pagamento trasmessa con pec del 12 ottobre 2018 (all. 11 del fascicolo di parte opponente).
In ragione della prevalente soccombenza le spese di lite devono essere poste a carico dell’opponente nella misura indicata in dispositivo con distrazione in favore del difensore della società opposta che ne ha fatto richiesta dichiarandosi antistatario.
Non ricorrono i presupposti della lite temeraria (elemento soggettivo e prova del danno) per condannare l’opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. come richiesto dall’opposta in sede di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di ... in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 18969/2019, emesso dal Tribunale di ... in data 24 settembre 2019 (depositato il 27 settembre 2019), proposta da
... nei confronti della società ... S.r.l., ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna ... a pagare in favore de ... s.r.l. la somma di euro 34.806,60 oltre interessi legali dal 12 ottobre 2018 fino al soddisfo;
- condanna l’opponente a rifondere alla società opposta le spese processuali, liquidate in complessivi euro 7.616,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del difensore di parte opposta. ...