
Svolgimento del processo
1. La società (omissis) s.r.l., in liquidazione, aveva impugnato la cartella di pagamento con cui veniva richiesto l'importo pari ad euro 313.300,17 per IRAP, IRPEG ed IVA, eccependo che le quote sociali ed il patrimonio aziendale erano stati posti sotto sequestro ex art. 2 ter della legge n. 575/1965 e poi confiscati e che le procedure esecutive, gli atti di pignoramento ed i provvedimenti cautelari in corso da parte della Società Equitalia dovevano essere sospesi.
2. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso della società contribuente.
3. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dall’Ente di riscossione, ritenendo che la cartella era equivalente ad un titolo esecutivo, con la conseguenza che correttamente i giudici di primo grado avevano sospeso la procedura di riscossione.
4. La società Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.
5. La società (omissis) s.r.l. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del decreto legislativo n. 159 del 2011. La norma in esame prevedeva la sospensione delle procedure esecutive, degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari in corso, con la conseguenza che non poteva essere applicata alla fattispecie in esame, in quanto il provvedimento impugnato era una cartella di pagamento, che non costituiva procedura esecutiva, atto di pignoramento o provvedimento cautelare. La notifica della cartella esattoriale, non costituiva atto della procedura esecutiva (che iniziava con il pignoramento), ma atto necessitato da parte dell'agente della riscossione al fine di rendere edotto il contribuente dell'attuata iscrizione a ruolo in suo danno da parte dell'ente creditore, notifica questa peraltro sottoposta a termini di legge, e dunque volta alla tutela del credito vantato dell'ente creditore, con salvaguardia della pretesa da eventuale decadenza/prescrizione. Se, la norma fosse stata applicabile anche alla cartella di pagamento, essa avrebbe previsto non solo la sospensione dei termini di prescrizione, ma anche dei termini di decadenza, ai fini della salvaguardia del credito.
1.1 Il motivo è fondato.
1.2 Ed invero, l’art. 50 del decreto legislativo n. 159 del 2001, rubricato «Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica», dispone espressamente al primo comma: «Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione».
1.3 Come questa Corte ha già precisato, nella procedura di riscossione il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento, di cui agli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973. Quest'ultima, del resto, dovendo essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata) e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto (la cartella, secondo il modello ministeriale, contiene in sostanza un vero e proprio estratto del ruolo). In altri termini, alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 cod. proc civ. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 cod. proc. civ. (Cass., 25 novembre 2021, n. 36649).
1.4 Inoltre, è stato affermato che, in tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui all'art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo (Cass., 30 gennaio 2019, n. 2553).
1.5 Ed ancora è stato osservato che, nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l’effettuazione di un pignoramento da parte dell’agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell’art. 25 del d.P.R. citato, assolve «uno actu» le funzioni svolte, ex art. 479 cod. proc. civ., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell’art. 50 del medesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso (Cass., 8 febbraio 2018, n. 3021) e che è atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto, ma non determina l'inizio della procedura esecutiva (cfr. Cass., 25 ottobre 2022, n. 31560).
1.6 Va, inoltre, precisato che questa Corte, a sezioni unite, nel delimitare i confini della giurisdizione tributaria, ha affermato che solo con l'atto di pignoramento inizia l'esecuzione, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Tuttavia, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cass., Sez. U., 5 giugno 2017, n. 13913). In questa decisione si sottolinea che il primo atto della esecuzione forzata è costituito proprio dall'atto di pignoramento, ai sensi dell'art. 491 cod. proc. civ. (cfr. anche Cass., Sez. U., 29 aprile 2015, n. 8618 che traccia i confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria; Cass., Sez. U., 13 giugno 2017, n. 14648, ove si afferma che anche il sollecito di pagamento inviato al contribuente non rientra tra gli atti della esecuzione forzata, potendosi assimilare all'avviso di mora di cui all’art. 50, comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie).
1.7 Piu di recente, questa Corte ha statuito il seguente principio di diritto: «Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile relativamente alla determinazione del ‘quantum’ delle imposte iscrivibili a ruolo (nella specie, a titolo provvisorio, con riferimento alla sopravvenienza del d.l. n. 70 del 2011, che ha ridotto l’importo iscrivibile da un mezzo ad un terzo), viene in linea di conto esclusivamente il momento terminativo del procedimento di formazione del ruolo, che si perfeziona con la dichiarazione di esecutività, in quanto soltanto il ruolo costituisce il titolo della pretesa nei confronti del contribuente, senza che alcun rilievo assuma la successiva e distinta attività di notifica della cartella, siccome del tutto estranea alla venuta ad esistenza del titolo, essendo finalizzata unicamente alla sua messa a conoscenza nei confronti del destinatario» (Cass., 24 aprile 2023, n. 10846).
1.8 In conclusione, proprio la peculiare natura della cartella di pagamento, che, oltre ad essere l’atto con il quale viene notificato il titolo esecutivo, è anche un atto assimilabile al precetto, in quanto svolge la funzione di intimazione di pagamento, la rende atto privo di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non costituisce l'inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento.
1.9 La sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che la cartella di pagamento doveva considerarsi necessariamente equivalente a un titolo esecutivo, in quanto trascorsi 60 giorni dalla sua notifica, se il contribuente non pagava, l’Ente di riscossione poteva procedere in via esecutiva e, dunque, doveva essere sospesa la procedura di riscossione, non è conforme ai principi suesposti.
1.10 In conclusione, il ricorso va accolto in applicazione del seguente principio di diritto: «La cartella di pagamento, in quanto atto che assolve la duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento è privo di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non è atto con il quale inizia la procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento».
2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.