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7 marzo 2024
Attività di formazione: falsi crediti d’imposta finanziati con i fondi del PNRR
L'impresa aveva azzerato quasi del tutto il proprio debito tributario e contributivo ricorrendo all'istituto della compensazione di crediti d'imposta ritenuti inesistenti, sia relativi ai bonus per le attività di ricerca e sviluppo, che per la formazione del personale dipendente prevista dal “Piano Nazionale Industria 4.0”.
di La Redazione
L'oggetto Formazione 4.0 erogato con i fondi PNRR
La normativa Legge n. 205 del 27/12/2017
La disciplina La formazione 4.0 è un incentivo fiscale per le aziende che investono nella formazione dei propri dipendenti. L'incentivo è stato introdotto con la Legge n. 205 del 27/12/2017, più volte modificata. Con la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 si interviene nuovamente per aiutare le imprese a trasformarsi rapidamente nel segno della digitalizzazione aziendale. In un contesto economico mondiale altamente competitivo, la sfida del digitale interessa tanto i processi quanto la mentalità e il modo di organizzare l'azienda. Per i titolari di PMI la trasformazione digitale offre eccezionali vantaggi e opportunità in termini di produttività e crescita dimensionale. Il Bonus Formazione viene in soccorso delle imprese per avviare il processo di trasformazione digitale.
La notizia giuridica Con comunicato stampa del 5 marzo 2024, nell'àmbito dell'incentivo “Formazione 4.0” erogato con i fondi PNRR, le indagini della GdF hanno consentito di ipotizzare la commissione di un complesso meccanismo di frode basato sulla creazione ad hoc di crediti d'imposta inesistenti e la successiva compensazione illecita di tali bonus in sede di versamento delle imposte dovute, con un ingente danno alle casse erariali. In particolare, i militari hanno dato esecuzione all'applicazione della misura interdittiva di esercitare attività imprenditoriali e professionali con sequestro di disponibilità finanziarie per un ammontare pari a euro 610 mila euro.
Nella specie, l'impresa aveva azzerato quasi del tutto il proprio debito tributario e contributivo, ricorrendo all'istituto della compensazione, previsto dall'art. 17 del  D.Lgs. n. 241/1997, di crediti d'imposta ritenuti inesistenti, sia relativi ai bonus per le attività di ricerca e sviluppo, che per la formazione del personale dipendente prevista dal “Piano Nazionale Industria 4.0”.
Dagli approfondimenti svolti dagli investigatori era emerso che i diversi dipendenti della società non avevano mai effettuato alcuna attività formativa, non risultando realmente effettuati i corsi posti alla base della richiesta di compensazione di crediti d'imposta. Le indagini svolte dai Finanzieri avevano altresì rivelato la mancata esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo, presupposto per beneficiare dei crediti d'imposta di cui alla Legge n. 190 del 2014. Per tale obiettivo illecito, la società si era avvalsa anche di numerose figure professionali quali revisori legali, ingegneri e società di consulenza, che, all'occorrenza avevano elaborato e predisposto attestati e certificazioni risultati inattendibili, riuscendo ad implementare un impianto documentale attestante l'esecuzione delle attività agevolate che avevano originato i crediti d'imposta inesistenti. Per queste ragioni, gli elementi investigativi raccolti avevano indotto il G.I.P. a disporre il sequestro preventivo ex art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di denaro o di altri beni fungibili, pari all'ammontare delle imposte evase, e ad applicare la misura interdittiva di cui all'art. 290 c.p.p., nei confronti del rappresentante legale della società beneficiaria della frode.
Considerazioni Quanto accaduto conferma i controlli dello Stato al fine di garantire la corretta destinazione delle ingenti risorse pubbliche messe a disposizione dall'Unione Europea (PNRR).
Precedenti giurisprudenziali In argomento, si osserva che qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente (Cass. pen., sez. III, 8 novembre 2021, n. 40068). Ha natura di confisca diretta quella disposta, ex art. 12-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, posto che tali somme costituiscono, comunque, profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte (Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2023, n. 50320). Pertanto, costituisce profitto del reato il risparmio di spesa o l'incremento patrimoniale che comporti la sottrazione degli importi evasi alla destinazione fiscale, senza che rilevi che l'imposta evasa sia stata in concreto non pagata o indebitamente portata a credito dal contribuente (Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 2023, n. 42195).