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7 marzo 2024
Attività di formazione: falsi crediti d’imposta finanziati con i fondi del PNRR
L'impresa aveva azzerato quasi del tutto il proprio debito tributario e contributivo ricorrendo all'istituto della compensazione di crediti d'imposta ritenuti inesistenti, sia relativi ai bonus per le attività di ricerca e sviluppo, che per la formazione del personale dipendente prevista dal “Piano Nazionale Industria 4.0”.
di La Redazione
L'oggetto | Formazione 4.0 erogato con i fondi PNRR | ||
La normativa | |||
La disciplina | La formazione 4.0 è un incentivo fiscale per le aziende che investono nella formazione dei propri dipendenti. L'incentivo è stato introdotto con la |
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La notizia giuridica | Con comunicato stampa del 5 marzo 2024, nell'àmbito dell'incentivo “Formazione 4.0” erogato con i fondi PNRR, le indagini della GdF hanno consentito di ipotizzare la commissione di un complesso meccanismo di frode basato sulla creazione ad hoc di crediti d'imposta inesistenti e la successiva compensazione illecita di tali bonus in sede di versamento delle imposte dovute, con un ingente danno alle casse erariali. In particolare, i militari hanno dato esecuzione all'applicazione della misura interdittiva di esercitare attività imprenditoriali e professionali con sequestro di disponibilità finanziarie per un ammontare pari a euro 610 mila euro. | ||
Nella specie, l'impresa aveva azzerato quasi del tutto il proprio debito tributario e contributivo, ricorrendo all'istituto della compensazione, previsto dall'art. 17 del |
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Dagli approfondimenti svolti dagli investigatori era emerso che i diversi dipendenti della società non avevano mai effettuato alcuna attività formativa, non risultando realmente effettuati i corsi posti alla base della richiesta di compensazione di crediti d'imposta. Le indagini svolte dai Finanzieri avevano altresì rivelato la mancata esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo, presupposto per beneficiare dei crediti d'imposta di cui alla |
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Considerazioni | Quanto accaduto conferma i controlli dello Stato al fine di garantire la corretta destinazione delle ingenti risorse pubbliche messe a disposizione dall'Unione Europea (PNRR). | ||
Precedenti giurisprudenziali | In argomento, si osserva che qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente (Cass. pen., sez. III, 8 novembre 2021, n. 40068). Ha natura di confisca diretta quella disposta, |