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11 marzo 2024
Il caso processuale: decadenza del committente dalla garanzia per i vizi contro l’appaltatore
Pur in assenza di tempestiva denuncia dei vizi delle opere, in assenza di prova di fatture, è ammessa opposizione al decreto ingiuntivo?
di La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto

ilcaso

Tizio aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dalla ditta sulla scorta delle fatture per lavori di manutenzione straordinaria per ripristino parti degradate dei balconi e del manto di copertura eseguite nell'immobile dell'opponente; inoltre, l'opponente spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.  

La normativa risolutiva

legislazione

L'art. 1667, comma 3, c.c. prevede che l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. La norma si spiega considerando che il committente ha diritto alla consegna di un'opera immune da vizi: pertanto, l'appaltatore risponde della loro presenza. Tuttavia, la certezza dei rapporti giuridici impone precisi termini di prescrizione e decadenza per far valere tali vizi. Infine, la norma stabilisce l'imprescrittibilità della eccezione per far valere i vizi dell'opera, in quanto, altrimenti, l'appaltatore potrebbe attendere fino allo scadere del termine ed agire per ottenere il prezzo ed il committente non potrebbe opporsi.

La procedura

esempio

In tema di appalto, l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore - ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'articolo 1667 c.c. (Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2023, n. 36794). Diversamente, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui al citato art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta (salvo il caso del riconoscimento o dell'occultamento dei difetti da parte dell'appaltatore), costituendo tale denunzia una condizione dell'azione (Trib. Cuneo 14 settembre 2023, n. 656).

La soluzione del giudice

ildiritto

Il giudicante ritiene meritevole di accoglimento l'opposizione al decreto ingiuntivo solo sulla questione delle fatture, respinta invece la domanda riconvenzionale. Invero, a seguito dell'istruttoria di causa, era emersa l'esecuzione da parte della ditta dei lavori di rifacimento dei terrazzi e del tetto dell'immobile di proprietà di Tizio per come riassunti nel consuntivo. Parimenti pacifica e non contestata la circostanza dell'intervenuto pagamento da parte di Tizio della complessiva somma per le fatture emesse, avendo il committente rifiutato solo il pagamento di alcune fatture. Premesso ciò, Tizio aveva contestato non solo i prezzi delle singole lavorazioni indicati a margine del detto consuntivo, in quanto addotti dal committente come non concordati e fuori mercato; ma anche l'esecuzione a regola d'arte dei suddetti lavori, sostenendo che  dopo l'intervento si sarebbe riscontrata la presenza di macchie di umidità nell'intradosso dei solai e dei balconi oggetto di intervento, con conseguente deterioramento dei parametri edilizi e del benessere termo-igrometrico degli ambienti. Parte opposta, invece, precisava che Tizio si era solo limitato a richiedere una rateizzazione al ricevimento del consuntivo, con conseguente decadenza dalla denuncia dei vizi e prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c. Ebbene, a secondo il giudicante, sotto il profilo più tipicamente istruttorio, l'opponente non aveva fornito valida prova dei lamentati difetti infiltrativi, né in ogni caso della regolare e tempestiva denuncia degli stessi all'appaltatrice. Per altro verso, era stata accertata l'assenza di qualsivoglia preventivo concordato tra le parti; ad ogni modo, va evidenziato che l'opposta, attrice sostanziale, non aveva perfezionato la prova del credito portato nelle fatture, omettendo di dare in quei documenti la dovuta evidenza alle singole lavorazioni eseguite, alle ore ed ai materiali impiegati. 

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, a seguito delle risultanze della CTU, risultando pacifica la circostanza dell'intervenuto pagamento da parte di Tizio per i suddetti lavori, e risultando non tempestivamente allegata la circostanza dell'avere sostenuto la somma per costo di materiali non ricompresi nel prezzo dell'appalto, il decreto ingiuntivo è stato revocato e la domanda di pagamento delle fatture respinta.