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Tizio aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dalla ditta sulla scorta delle fatture per lavori di manutenzione straordinaria per ripristino parti degradate dei balconi e del manto di copertura eseguite nell'immobile dell'opponente; inoltre, l'opponente spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. |
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In tema di appalto, l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore - ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all' |
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Il giudicante ritiene meritevole di accoglimento l'opposizione al decreto ingiuntivo solo sulla questione delle fatture, respinta invece la domanda riconvenzionale. Invero, a seguito dell'istruttoria di causa, era emersa l'esecuzione da parte della ditta dei lavori di rifacimento dei terrazzi e del tetto dell'immobile di proprietà di Tizio per come riassunti nel consuntivo. Parimenti pacifica e non contestata la circostanza dell'intervenuto pagamento da parte di Tizio della complessiva somma per le fatture emesse, avendo il committente rifiutato solo il pagamento di alcune fatture. Premesso ciò, Tizio aveva contestato non solo i prezzi delle singole lavorazioni indicati a margine del detto consuntivo, in quanto addotti dal committente come non concordati e fuori mercato; ma anche l'esecuzione a regola d'arte dei suddetti lavori, sostenendo che dopo l'intervento si sarebbe riscontrata la presenza di macchie di umidità nell'intradosso dei solai e dei balconi oggetto di intervento, con conseguente deterioramento dei parametri edilizi e del benessere termo-igrometrico degli ambienti. Parte opposta, invece, precisava che Tizio si era solo limitato a richiedere una rateizzazione al ricevimento del consuntivo, con conseguente decadenza dalla denuncia dei vizi e prescrizione dell'azione In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, a seguito delle risultanze della CTU, risultando pacifica la circostanza dell'intervenuto pagamento da parte di Tizio per i suddetti lavori, e risultando non tempestivamente allegata la circostanza dell'avere sostenuto la somma per costo di materiali non ricompresi nel prezzo dell'appalto, il decreto ingiuntivo è stato revocato e la domanda di pagamento delle fatture respinta. |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1 - Fondata, e quindi da accogliersi, l’opposizione proposta da ... avverso il decreto ingiuntivo n. 945/2021 del 09.10.2021 per la sorte di € 6.325,00, sulla scorta delle fatture nr. 1 e 3 del 29.01.2016 emesse dalla ditta ... per “... di manutenzione straordinaria per ripristino parti degradate dei balconi e del manto di copertura” eseguite nell’immobile dell’opponente ubicato in ... (MC), ... nr. 20 a far data dal 08.10.2014, come da comunicazione inizio lavori prot. 4508 del 23.09.2014; 1.1 - va invece respinta la domanda riconvenzionale spiegata dallo stesso opponente, di condanna della ditta ... al risarcimento dei danni, quantificati in € 7.200,00, oltre IVA e spese tecniche, per i costi asseritamente necessari per interventi di risoluzione di infiltrazioni verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori nell’intradosso dei solai e dei balconi oggetto di intervento. 2- Pacifica l’esecuzione da parte della ditta ... dei seguenti lavori di rifacimento dei terrazzi e del tetto dell’immobile di proprietà dello ...
per come riassunti nel consuntivo del 13.05.2015 (All. 4 parte opposta): - 1a Ponteggio necessario per il tetto ed i terrazzi completo di documentazione (Pos e ...; - 2a Sistemazione di n. 4 terrazzi: ... pavimento, demolizione massetto, rimozione calcestruzzo ammalorato, pulitura, scrostatura, trattamento dei ferri interni, getto del pezzo mancante, posa in opera di gocciolatoio, ripristino del calcestruzzo ammalorato, massetto (esclusa la posa delle mattonelle); - 3a Ripassatura del tetto e sistemazione delle converse, rimozione grondaie vecchie, rimozione delle prime file di tegole, posa in opera di grondaie nuove; - 4a Smaltimento delle macerie, fornitura di rena per massetti, fornitura di schiuma per fissaggio tegole; Per un totale fatturato di € 13.750,00 oltre ... 2.1 - Parimenti pacifica e non contestata la circostanza dell’intervenuto pagamento da parte dello ... della complessiva somma di € 9.900,00 IVA inclusa per le fatture emesse dallo ... dal novembre 2014 al novembre 2015, avendo il committente rifiutato il pagamento delle sole fatture del gennaio 2016, oggetto del D.I. 945/2021. 2.2 - Contestati invece sono non solo i prezzi delle singole lavorazioni indicati a margine del detto consuntivo, in quanto addotti dal committente come non concordati e fuori mercato; ma anche l’esecuzione a regola d’arte dei suddetti lavori, sostenendo l’opponente che dopo l’intervento si sarebbe riscontrata la presenza di macchie di umidità nell’intradosso dei solai e dei balconi oggetto di intervento, con conseguente deterioramento dei parametri edilizi e del benessere termoigrometrico degli ambienti. 2.3 - Eccepisce da parte sua lo ... non avere controparte sollevato contestazioni di sorta prima del 22.02.2016, essendosi invece limitato a richiedere una rateizzazione al ricevimento del consuntivo del novembre 2014, con conseguente decadenza dalla denuncia dei vizi e prescrizione dell’azione ex art. 1667 c.c. 3 - Sotto il profilo più tipicamente istruttorio, va evidenziato che l’opponente non ha fornito valida prova dei lamentati difetti infiltrativi (difetti peraltro assenti al momento del sopralluogo da parte del ..., e men che meno quindi della loro riconducibilità alle opere eseguite dallo ... (irrilevante risultando a fini probatori il contenuto della CTP dell ... ... in quanto, a tacer d’altro, non contestualizzate rispetto all’intervento), né in ogni caso della regolare e tempestiva denuncia degli stessi all’appaltatrice, risalendo la prima contestazione formale alla pec del procuratore dello ... del 02.03.2017, e cioè a distanza di oltre due anni dalla fine lavori. 4 - Va pertanto accolta l’eccezione di decadenza dell’opponente dalla garanzia per i vizi e difetti dell’opera, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale, stante in particolare l’inidoneità della circostanza genericamente articolata al capitolo 10 della memoria
183 cpc di parte opponente a dimostrare l’intervenuto riconoscimento da parte dello ... dei vizi e/o difetti delle opere dallo stesso eseguite. 4.1 - Per altro verso, accertata l’assenza di qualsivoglia preventivo concordato tra le parti, va evidenziato che l’opposta, attrice sostanziale, non ha perfezionato la prova del credito portato nelle fatture nr. 1 e 3 del 29.01.2016, omettendo di dare in quei documenti la dovuta evidenza alle singole lavorazioni eseguite, alle ore ed ai materiali impiegati, ai FIR compilati. 4.1.1 - Omissione peraltro riprodotta anche in sede di consuntivo lavori non espressamente contestato dall’odierno opponente. 5 - Va quindi condivisa la metodologia di calcolo del compenso spettante allo ... riportata nei due computi metrici elaborati dal CTU tenendo conto del prezzario regionale, delle singole lavorazioni indicate nel consuntivo all. 4, delle lavorazioni prodromiche alle prime (seppure non indicate in consuntivo), delle singole misurazioni eseguite in sede di sopralluogo, dei materiali impiegati e delle foto delle lavorazioni eseguite, per come tuttora rilevabili sulla scorta degli atti di causa; il tutto quantificato, con criteri scevri da vizi logico-deduttivi, nella seguente misura, calcolata dal CTU nel secondo computo metrico sulla scorta della documentazione allegata dalle parti, inclusa quella fotografica riproducente lo stabile nel corso dei lavori e gli operai al lavoro (si intende dire che il CTU ha computato i soli lavori, su tutto lo stabile e quindi su quattro balconi, omettendo le poste richieste delle quali non risulta documentazione e neppure l’acquisto dei materiali necessari, acquisto incontestatamente curato dal committente): - 1b Ponteggio necessario per il tetto ed i terrazzi completo di documentazione (Pos e ...…€ 3.143,40; - 2b Sistemazione di n. 4 terrazzi…€ 2.153,00; - 3b Rimozione grondaie vecchie e posa in opera di grondaie nuove…€ 130,16; - 4b Smaltimento delle macerie…€ 8,87; - 5b Impermeabilizzazione massetto…€ 143,22; - 6b rasatura dell’intradosso…€ 1.03 7,59; - 7b Rimozione discendenti e posa di nuovi…€ 136,80; - 8b Posa in opera armatura di acciaio balconi…€ 95,48; - 9b Tinteggiatura dei frontalini delle solette dei balconi…€ 33,69; - 10b Noleggio teli di nylon…€ 573,50.
Per un totale dovuto secondo prezzario regionale di € 7.455,71 oltre ... 6 - Risultando pacifica la circostanza dell’intervenuto pagamento da parte dello ... per i suddetti lavori della complessiva somma di € 9.000,00 + IVA, e risultando non tempestivamente allegata, oltre che non provata, la circostanza dell’avere lo ... sostenuto € 3.500,00 per costo di materiali non ricompresi nel prezzo dell’appalto, il decreto ingiuntivo va revocato e la domanda di pagamento delle fatture nn. 1 e 3 del 29.01.2016 va respinta. 7 - Le spese del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, vanno compensate per un terzo e la restante quota va posta in capo all’ingiungerne, che ha introdotto la lite senza la prova del credito vantato e che quindi va condannato all’integrale pagamento delle spese di ...
P Q M
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, revoca il l’impugnato decreto ingiuntivo N. 945/2021 e respinge tutte le altre domande; compensa le spese del giudizio nella misura di un terzo e condanna ... a sostenere la restante quota dei due terzi; liquida in favore di ... la detta quota in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese documentate; pone definitivamente a carico di ... le spese di ... Macerata, 6 marzo 2024 Il Giudice dr. ...