
Svolgimento del processo
1.- M.Z. ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze pubblicata il 18/2/2022 con quattro mezzi. F.R.C. ha replicato con controricorso e ricorso incidentale con due mezzi. M.Z. ha risposto con controricorso.
La Corte di appello di Firenze, in giudizio divorzile, in parziale modifica della decisione di primo grado, ha incrementato l’assegno di mantenimento per la figlia I.V. (nata il 20/6/2006) posto a carico di M.Z. da euro 1.000,00 ad euro 2.000,00= mensili, oltre ISTAT, sul rilievo che la figlia permaneva quasi l’intera settimana presso la madre collocataria privilegiata ed erano aumentate le sue esigenze; ha, quindi, revocato l’assegno divorzile, già previsto in favore della F.R.C. nella misura di euro 500,00=, considerata la capacità lavorativa della F.R.C., non messa a frutto per inerzia e la assenza di sacrificio nelle aspettative lavorative della moglie, addirittura incoraggiate e finanziate dal marito, in quel di Stoccolma, nel corso del coniugio.
È stata disposta la trattazione camerale.
Motivi della decisione
2.1.- Il ricorso principale è svolto da M.Z. con quattro mezzi:
I) Violazione e falsa applicazione degli art. 147 c.c., 315bis c.c., 316bis c.c. e 337ter c.c. Secondo il ricorrente la Corte di Appello di Firenze ha, in punto di determinazione del quantum del contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia minore I.V., compiuto una erronea e falsa applicazione delle norme di diritto disciplinanti specificatamente la predetta quantificazione.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 337ter c.c., 132 c.p.c. La medesima doglianza è svolta sotto il diverso profilo, della mera apparenza della motivazione, laddove la Corte di merito ha succintamente stabilito che “pare equo che M.Z. corrisponda alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma di Euro 2.000,00 mensili...attesa la parziale modifica qui assunta dei tempi di permanenza del padre con la figlia e comunque le crescenti esigenze presuntivamente correlate al progredire dell’età della ragazza”.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 337ter c.c., 115 e 116 c.p.c. Il ricorrente lamenta, altresì, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio deducendo che il giudice di merito, nella determinazione - seppur evidentemente viziata - del quantum a titolo di assegno di mantenimento dovuto dal padre per la figlia minore, ha omesso di considerare una circostanza, oggetto di discussione tra le parti, individuata nella costituzione della nuova famiglia da parte sua, costituita dalla moglie che non lavora e da due figli, con i connessi oneri di mantenimento.
IV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 e 92 co. 2 c.p.c., 132 c.p.c. In questo caso la critica si appunta sulla prevista compensazione delle spese di lite del doppio grado che il giudice di gravame ha statuito richiamando a sostegno la “reciproca soccombenza delle parti in ambedue i gradi di giudizio”.
2.2.- I primi tre motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente, sono fondati.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la quantificazione dell’assegno di mantenimento previsto in favore del figlio, deve tenere conto non solo delle "rispettive sostanze", ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio (Cass. n. 4811/2018; Cass., n. 16739/2020 e Cass. n. 19299/2020), nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013).
Inoltre, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli con il nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza che può incidere nella determinazione dell’importo dovuto in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (Cass. n. 14175/2016; Cass. n. 21818/2021).
Nel caso in esame, la Corte di merito non si è attenuta ai principi ricordati, essendo la motivazione sul raddoppio del mantenimento della figlia minore del tutto generica ed apodittica, oltre che costituente violazione delle norme succitate, essendo fondata sul solo presuntivo incremento delle esigenze della minore e sulla valorizzazione della più ampia permanenza temporale presso la madre, atteso che non vengono in alcun modo illustrate le ragioni del così cospicuo aumento, né vengono presi in esame ad alcun titolo i sopravvenuti oneri di mantenimento rispetto alla nuova prole dello M.Z..
2.3.- Il quarto motivo, concernente la compensazione delle spese, è assorbito.
3.1.- Il ricorso incidentale è svolto da F.R.C. con due mezzi:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 337-ter c.1 -3, 315-bis e 316 c.c., con riferimento al capo 1) della sentenza impugnata, in ordine alla regolamentazione del diritto di visita della minore con il padre e con i fratelli nati nella nuova famiglia in forma stringente ed impositiva, nonostante le difficoltà manifestate dalla figlia a coltivare il rapporto con il padre e con la nuova famiglia presso la abitazione di questi.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c. 6 L. n. 898/1970, in merito al diniego dell’assegno divorzile in favore di F.R.C..
3.2.- Il primo motivo è fondato.
La ragazza (ormai sedicenne) ha espresso una condizione di ansia, di timore, di disagio, profonda e radicata, anche per il rifiuto frapposto dalla seconda moglie del padre a vederla ed a farla incontrare con i fratelli. Orbene, l’audizione del minore è volta a garantire il diritto al contraddittorio del medesimo nel processo, in quanto parte sostanziale (poiché portatore di interessi propri, che possono anche collidere con quelli dei genitori, in questo caso recessivi), e non solo formale. L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la l. n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis c.c. (introdotto dalla l. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c.). Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (Cass. n. 12018/2019; Cass. n.6129/2015).
La Corte, a fronte di tali motivate e radicate obiezioni, avrebbe dovuto approfondire il problema, se del caso nominando un consulente per la valutazione dei rapporti all’interno dell’intero nucleo familiare, ma non certo imporre soluzioni che potrebbero rivelarsi traumatiche o, quanto meno, peggiorative dei rapporti della minore con il padre ed i fratellini.
3.3.- Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez.U. n.18287/2018).
Nella specie, la Corte d’appello ¿ pur avendo accertato che, al momento della decisione, la moglie aveva quasi cinquanta anni, che la medesima, pur essendo laureata, si era sempre dedicata alla cura della figlia, pur avendo ricevuto diverse proposte di lavoro, e che aveva comunque cercato di lavorare, trasferendosi all’estero- ha negato l’assegno, sulla base del riscontro di un diritto di abitazione acquisito su di una casa in Firenze e della nuda proprietà di altra abitazione, senza effettuare ulteriori accertamenti sui redditi effettivi della medesima, e sulla sua ipotetica autosufficienza economica. La Corte ha, poi, del tutto omesso di effettuare una valutazione comparativa con i redditi del marito, neppure indicati, e sul contributo dato dalla donna alla formazione del patrimonio familiare, rinunciando ad accettare le proposte di lavoro dalla stessa Corte elencate.
4.- In conclusione, va accolto il ricorso principale, fondati i motivi primo, secondo e terzo e assorbito il quarto, e va accolto anche il ricorso incidentale; a ciò consegue la cassazione della sentenza con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione per il riesame, alla luce dei principi esposti, e la statuizione sulle spese.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso principale, in relazione al primo, secondo e terzo motivo, assorbito il quarto; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.