
Questa la decisione del Tribunale di Napoli che ha evidenziato come il mancato rilascio del nulla osta per soli motivi religiosi sia contrario all'ordine pubblico.
Una coppia di innamorati si rivolge al Tribunale di Napoli per chiedere la declaratoria di illegittimità del diniego opposto dall'ufficiale di
Nello specifico, i richiedenti sono una cittadina marocchina e un cittadino italiano, e il rifiuto alle nozze era motivato sulla base dell'assenza del nulla osta da parte delle Autorità marocchine, posto che l'aspirante sposo non si era convertito all'Islam e dunque non era di religione musulmana, come la compagna.
Secondo i nubendi, il rifiuto sarebbe contrario all'ordine pubblico perché non sussistono altri impedimenti alle nozze, essendo entrambi in possesso dei requisiti indispensabili a tal fine indicati dal Codice civile.
Il nulla osta alle nozze giunge allora dal Tribunale di Napoli che con il decreto del 20 ottobre 2023 osserva che
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tenuto altresì conto del parere conforme del P.M., accoglie il ricorso della coppia e autorizza l'Ufficiale dello
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
I ricorrenti, (omissis) c.f. (omissis) nata a Casablanca (Marocco), il (omissis) cittadina Marocchina, e (omissis) c.f. (omissis) nato a Napoli, il (omissis) dichiaravano:
- che intendono contrarre matrimonio in Italia, a Napoli;
- che l'ufficiale dello Stato civile del Comune di Napoli si rifiutava di procedere alle pubblicazioni relative alle nozze contraende, in assenza del "nulla osta'' delle Autorità marocchine non rilasciato in mancanza di certificato di conversione all'Islam del nubendo non essendo lo stesso di religione musulmana;
- che tale rifiuto è contrario all'ordine pubblico non esistendo altri impedimenti alla celebrazione delle nozze in quanto le parti sono in possesso dei requisiti indispensabili indicati dal codice civile agli articoli 84, 85, 86.
Tanto premesso chiedevano:
- dichiarare illegittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile di Napoli alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali avanzata dai ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al medesimo di procedere alla formalità richiesta.
Si costituiva il comune di Napoli che chiedeva il rigetto della domanda sul presupposto che l'appartenenza ad una religione non mussulmana non sembrerebbe ostacolo ad ottenere il richiesto nulla osta.
Ciò posto si osserva che:
- la mancanza di impedimenti risulta dalle allegazioni prodotte dalle parti atteso che Il documento in atti (apostille con pieno valore giuridico) attesta lo stato civile nubile della ricorrente;
- il mancato rilascio del nulla osta per soli motivi religiosi è contrario ai principi di uguaglianza e libertà di culto ed è chiaramente in contrasto con l'ordine pubblico costituendo un'arbitraria preclusione del diritto cli contrane matrimonio.
Sulla scorta cli queste considerazioni, su conforme parere del PM, si accoglie il ricorso e si dispone la compensazione delle spese in ragione della natura della decisione.
P.Q.M.
Visto l'art. 98, co. 2, c.c.;
- autorizza l'ufficiale dello Stato Civile del Comune cli Napoli a procedere alla pubblicazione del matrimonio civile tra (omissis) c.f. (omissis) nata a Casablanca (Marocco), il (omissis) e (omissis) c.f. (omissis) nato a Napoli, il (omissis).
- Dichiara la immediata esecutività del presente decreto.
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali da ciascuna cli esse rispettivamente anticipate.