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Con atto di citazione in opposizione, la società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma in forza di fatture emesse. Parte opponente, in particolare, eccepiva l'estinzione del credito azionato per intervenuto pagamento diretto operato in favore dei dipendenti, in forza del disposto dell' |
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In tema di appalto, dall' |
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Nella fattispecie in esame, parte opponente effettuando il pagamento della somma, aveva necessariamente estinto, almeno parzialmente, il debito di cui alle fatture azionate in via monitoria per la semplice considerazione che, all'epoca del pagamento stesso, per quanto era emerso dagli atti di causa, quello era l'unico debito sussistente in relazione al rapporto in oggetto. In proposito, osserva il giudicante, la scelta dell'imputazione del pagamento spetta al debitore mediante dichiarazione da effettuarsi al momento del pagamento stesso; ciò presuppone, però, la sussistenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti aventi titoli e cause diverse, ipotesi non configurabile nel caso in esame in cui i plurimi crediti vantati azionati dapprima in via monitoria e poi in via riconvenzionale discendevano da un'unica fonte contrattuale, il contratto di appalto. Come precisato in giurisprudenza, la questione della imputazione di pagamento non è proponibile quando sussista un unico debito, ma regola l'ipotesi di pluralità di crediti fra le stesse parti, aventi titoli e cause diversi e le disposizioni di cui all' |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato la ... s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4791/2022 emesso dal Tribunale di Torino, con il quale le veniva ingiunto il paga mento in favore della ... s.r.l. della somma di € 42.685,40, oltre interessi e spese legali, in forza di fatture emesse tra il 31.7.2021 e il 30.4.2022.
Ha eccepito l’estinzione del credito azionato per intervenuto pagamento diretto operato da TDL in favore dei dipendenti della ... s.r.l., in forza del disposto dell’art. 1676 c.c., deducendo che le fatture poste a base del ricorso monitorio erano già state pagate.
In particolare, ha esposto che: - il credito afferisce a un contratto di appalto intercorso tra le società il 1° luglio 2021 con il quale la TDL affidava alla ... l’esecuzione e la realizzazione di diversi servizi, mediante personale e mezzi propri dell’appaltatrice; - le attività di cui al contratto di appalto venivano eseguite da ... attraverso l’opera di propri dipendenti che, dopo aver lamentato che ... non aveva loro corrisposto le competenze maturate, ricorrevano alla O.S. FIT - CISL, invocando nei confronti di TDL il pagamento diretto in loro favore ex art. 1676 c.c.; - TDL, dopo aver comunicato a ... a mezzo pe c del 23.6.2022, che a avrebbe provveduto al paga mento diretto a i sensi dell’art. 1676 c.c. delle somme richieste e documentate, disponeva in favore dei dipendenti ordini di bonifico per la somma complessiva di € 41.802,03, in data 27, 28 e 30 giugno 2022, così estinguendo il proprio debito nei confronti di ... nonché il debito di quest’ultima (in qualità di appaltatrice) nei confronti dei lavoratori; tanto premesso, ha chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art. 649 c.p.c., revocare il decreto ingiuntivo ed essere assolta da qualsiasi pretesa avversaria; in via subordinata, rideterminare il quantum dovuto detraendo l’importo di € 41.802,03, nella misura accertanda in corso di giudizio.
... s.r.l. si è costituita in giudizio riconoscendo l’avvenuto pagamento da parte della TDL in favore dei propri dipendenti della somma di € 41.802,03, ma contestando la circostanza dell’avvenuta estinzione del debito poiché il pagamento era stato effettuato ex art. 1676 c.c., su autorizzazione della stessa ... per le retribuzioni relative al solo mese di maggio 2022 e, dunque, in deduzione delle fatture emesse a maggio, mentre le fatture azionate in via monitoria si riferivano al periodo dal luglio 2021 ad aprile 2022, rispetto alle quali i debiti nei confronti dei dipendenti erano già stati interamente saldati. Ha, inoltre, dedotto che nel mese di maggio 2022 LOGISTICA emetteva anche le fatture n. 19 e 20 del 31.5.2022 per l’importo, rispettivamente, di € 16.024,85 e di € 76.695,30, per un totale di € 92.720,15, per cui, anche posta in compensazione la somma di € 41.802,03 già versata da TDL ex art. 1676 c.c., residuerebbe comunque un ulteriore debito di € 50.918,12, di cui ha chiesto il pagamento in via riconvenzionale.
Ha chiesto, pertanto, previo rigetto dell’istanza a di sospensione ex art. 649 c.p.c., il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiunti vo. In via riconvenzionale, condannare l’opponente al pagamento della somma di € 50.918,12, nonché per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre al pagamento degli interessi legali in base al disposto dell’art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla domanda al saldo.
Con ordinanza del 18.8.2022 è stata accolta la richiesta di sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c.
Nelle more TDL ha versato in favore dei dipendenti di ... ex art. 1676 c.c., l’ulteriore somma di € 47.861,36. ... preso atto del pagamento, ha modificato le conclusioni riducendo la domanda riconvenzionale all’importo di € 3.086,76, ferma la conferma del decreto ingiuntivo.
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Non sono oggetto di contestazione tra le parti e risultano, in ogni caso, documentalmente provate le seguenti circostanze: - la stipula di un contratto di appalto in data 1.7.2021 per l’esecuzione e realizzazione di diversi servizi mediante personale e mezzi propri della appaltatrice ... da svolgersi presso alcuni cantieri della TDL siti in ... ... e ... - l’esecuzione dei servizi oggetto di contratto e l’emissione da parte di ... delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio afferenti al periodo tra il 31.7.2021 e il 30.4.2021, ad eccezione della fattura di € 362,95 emessa il 13.5.2022; - la formale richiesta e diffida da parte della O.S. FITCISL a entrambe le parti di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti relative alla mensilità di maggio 2022 (doc. n. 2, pec del 22.6.2022); - il pagamento della complessiva somma di € 41.802,03 da parte di TD L in favore d ei dipendenti, ai sensi dell’art. 1676 c.c., con bonifici eseguiti il 27, 28 e 30 giugno 2022 (doc. n. 6), previa comunicazione alla ... e consenso di questultima (doc. n. 3 e pag. 5 della comparsa “… ... s.r.l., su proposta di ... s.r.l. autorizzava il pagamento ex art. 1676 c.c. delle spettanze dovute ai propri dipendenti specificando che il pagamento sarebbe avvenuto in deduzione delle fatture di maggio”); - lemissione da parte di ... nel mese di maggio 2022 di due ulteriori fatture (n. 19 e n. 20) dellimporto complessivo di € 92.720, 15 (doc.
n. 3 e 4); - il pagamento in corso di causa (6 e 13 settembre 2022) da parte di TDL dell’ulteriore somma di € 47.861,36, ex art. 1676 c.c., per le spettanze dei dipendenti relative alla mensilità di settembre 2022 (doc. n. 7).
In sintesi, a fronte di un debito complessivo azionato in questa sede da ... (in via monitoria e riconvenzionale) di € 135.435,55 (fatture prodotte in sede monitoria e fatture n. 19 e 20 del 2022 prodotte nel presente giudizio) la TDL ha già versato la complessiva somma di € 89.633,30.
Come già rilevato con l’ordinanza del 18.8.2022, con la quale è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato ex art. 649 c.p.c., oggetto del contendere, quanto alla sussistenza e permanenza dei requisiti di emissione del decreto ingiuntivo, è l’imputazione dei pagamenti eseguiti da TDL nel giugno 2022. In relazione, poi, alla domanda riconvenzionale proposta dall’odierna opposta occorre, altresì, verificare la sussistenza di un debito residuo di TDL allestito de il pagamento dell’ulteriore somma di € 47.861,36 eseguito in corso di causa.
Sotto il primo profilo, quanto ai criteri di imputazione del pagamento eseguito da TDL con bonifici del 27, 28 e 30 giugno 2022, occorre premettere che è necessario distinguere il rapporto di debito - credito esistente tra TDL e ... scaturente dal contratto di appalto stipulato nel 2021, e il rapporto di debito - credito tra ... e i propri dipendenti. Si tratta, evidentemente, di rapporti distinti aventi ad oggetto distinte obbligazioni pecuniarie, seppur rispetto al credito vantato dai dipendenti di ... anche la TDL fosse obbligata al relativo pagamento ai sensi dell’art. 1676 c.c.
La norma in esame, difatti, prevede il diritto dei dipendenti dell’appaltatore che abbiano prestato la propria attività per l’esecuzione dell’opera o del servizio di agire in via diretta nei confronti del committente per conseguire quanto loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui propongono la domanda.
Dalla formulazione della norma si evince con chiarezza la sussistenza di un duplice rapporto obbligatorio, sebbene i creditori dell’appaltatore possano a gite in via diretta nei confronti del committente per ottenere il pagamento di un debito gravante sull’appaltatore.
Nella fattispecie in esame, la TDL effettuando il pagamento della somma di € 41.802,03 ha necessariamente estinto, almeno parzialmente, il debito di cui alle fatture azionate in via monitoria per la semplice considerazione che, all’epoca del pagamento stesso, per quanto è emerso dagli atti di causa, quello era l’unico debito sussistente in relazione al rapporto in oggetto. ... il disposto dell’art. 1193 c.c. la scelta dellimputazione del pagamento spetta al debitore mediante dichiarazione da effettuarsi al momento del pagamento stesso; ciò presuppone, però, la sussistenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti aventi titoli e cause diverse, ipotesi non configurabile nel caso in esame in cui i plurimi crediti vantati da ... e azionati dapprima in via monitoria e poi in via riconvenzionale discendono da un’unica fonte contrattuale, il contratto di appalto stipulato nel 2021.
... l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, la questione della imputazione di pagamento non è proponibile quando sussista un unico debito, ma regola l’ipotesi di pluralità di crediti fra le stesse parti, aventi titoli e cause diversi e le disposizioni di cui all’art. 1193 c.c. hanno lo scopo di eliminare lincertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua leffe tto solutorio di una ben determinata obbligazione. (cfr. Cass. n. 27076/2022; n. 18002/2020; n. 22639/2013; n. 28113/94; n. 12938/93) Ne deriva che la questione dell’imputazione del pagamento non è proponibile quando sussista un unico debito, perché adempimento di questo, se è t totale, ne determina l’estinzione e, se è parziale, comporta la permanenza dell’obbligazione di eseguire la prestazione nella parte residua. “Pertanto, qualora il debitore, convenuto per il pagamento del residuo del corrispettivo (nella specie, di un appalto di lavori), eccepisca di aver corrisposto acconti maggiori di quelli ammessi dal creditore, e questi deduca che tali acconti sono già stati computati nella determinazione del saldo richiesto, spetta al debitore convenuto, a norma dell’art. 2697 cod. civ., provare il fatto totalmente o parzialmente solutorio” (cfr. Cass. n. 3077/1998 e n.
.../2022 “Il debitore non ha la facoltà di imputare il pagamento parziale ad una piuttosto che all’altra delle pattuite modalità di adempimento ad un’altra, se il debito ha un’unica causa … perché l’istituto dell’imputazione è previsto per pluralità di credit i, tra stesse parti, con causa e titolo diversi”).
Nella fattispecie in esame, in realtà, il problema dell’applicabilità o meno del disposto dell’art. 1193 c.c. non si pone poiché, come già esposto, al momento del pagamento della somma di € 41.802,03 lunico debito scaduto ed esigibile era quello di cui al le fatture azionate in via monitoria, peraltro, del maggior importo di € 42.685,40, con un credito residuo a favore di ... di € 883,37.
Va rilevato a riguardo che le fatture n. 19 e 20 del 31.5.2022, come già osservato nell’ordinanza del 18.8.2022, sono divenute esigibili solo a decorrere dal 1° agosto 2022, stante la previsione dell’art. 6 del contratto di appalto secondo cui il corrispettivo sarebbe stato corrisposto tramite bonifico bancario a “60 gg. D.F .F.M.”; la circostanza, peraltro, è stata espressamente ammessa dalla convenuta opposta che in comparsa conclusionale ha affermato “i rapporti commerciali tra le parti prevedevano il pagamento delle fatture emesse da ... nei confronti della TDL ... dopo 60 giorni dall’emissione. Per tale ragione, il ricorso per decreto ingiuntivo non ha potuto contemplare le successive fatture di maggio 2022 che dovevano essere pagate da controparte entro luglio 2022.”.
È evidente, pertanto, che al momento del pag amento l’unico debito o che ... A poteva vantare nei confronti di TDL era quello di cui alle fatture azionate in via monitoria cui deve essere necessariamente imputato il pagamento eseguito a giugno 2022.
A nulla rileva sul punto la circostanza che la somma versata da TDL sia stata utilizzata per l’estinzione dell’obbligazione gravante (anche) su ... nei confronti dei propri dipendenti per la mensilità di maggio 2022, stante la già evidenziata distinzione tra i due rapporti obbligatori che non vanno confusi sotto il profilo della scadenza e relativa esigibilità. Più precisamente, mentre il debito di ... nei confronti dei propri dipendenti relativo alle mensilità di maggio 2022 era certamente già scaduto al momento del pagamento da parte di... ciò non significa che con il pagamento la TDL abbia estinto un debito diverso da quello portato dalle fatture azionate, in quanto in quel momento era l’unico esistente nei confronti di ... Il riferimento alle mensilità di maggio 2022 attiene esclusivamente alla scadenza ed esigibilità del debito di ... nei confronti dei propri dipendenti, estinto ex art. 1676 c.c. da TDL che, così facendo, ha altre sì contestualmente (ma solo parzialmente) estinto il proprio debito nei confronti di ... Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto va revocato poiché la somma ingiunta è stata parzialmente già pagata, seppur con pagamento successivo al deposito del ricorso (20.6.2022) e con un credito residuo in favore di ... di € 883,37.
Va, altresì, accolta la domanda riconvenzionale per l’importo pari alla differenza tra il credit o complessivamente vantato da ... in forza delle fatture azionate in via monitoria e delle fatture n. 19 e 20 del 2022 e le somme complessivamente corrisposte da ... pari a € 89.633,30.
Sul punto, pare opportuno premettere che l’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - esistenza, entità ed esigibilità del credito - del procedimento monitorio. Più precisamente, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 6091/2020).
Il giudice, pertanto, non deve limitarsi a esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall’opponente per contestarla, e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all’opposizione e chieda conferma del decreto opposto.
La cognizione piena che caratterizza il giudizio di opposizione consente anche la produzione di nuove prove integranti quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell’ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall’opponente per contestare la pretesa stessa (cfr. Cass. n. 14486/2019; n. 9021/2005; 10104/1996).
Più specificamente, il giudice dell’opposizione è tenuto ad esaminare e decidere il merito della pretesa del creditore, accertandone sia lan che il quantum e tale potere non viene meno per il fatto che il creditore chieda la conferma del decreto ingiuntivo, e cioè l’accoglimento totale della pretesa creditoria esercitata con il ricorso per ingiunzione poiché tale domanda normalmente contiene in sé in modo implicito quella di un riconoscimento parziale del credito vantato dalla parte. (cfr. Cass. n. 9021/2005).
Ne consegue che, benché la domanda riconvenzionale sia stata avanzata per il residuo importo di € 3.086,76, è evidente che ... chiedendo allo stesso tempo la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, abbia agito per il soddisfacimento integrale del proprio credito, detratte le somme versate dall’opponente in corso di causa.
La stessa parte opponente ha chiesto, invia di subordine, la rideterminazione del debito residuo, sia rispetto alla domanda monitoria sia rispetto alla domanda riconvenzionale, detratte le somme, rispettivamente, di € 41.802,03 e di € 47.861,36.
Rispetto alla domanda riconvenzionale, peraltro, non vi è contestazione sugli importi fatturati.
A questo punto, la determinazione del credito residuo di ... deriva dalla mera operazione matematica di sottrazione dall’importo complessivo di € 135.435,55 dell’importo di € 89.633,30, per l’importo finale di € 45.802,25, esattamente corrispondente alla pretesa creditoria, seppur con le precisazioni sopra riportate e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si richiama sul punto l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, il giudice, che riconosce fondata l’eccezione di pagamento parziale del debito in un momento posteriore all’emissione del decreto, formulata dall’opponente con latto di opposizione o in corso di causa, deve revocare in "toto" il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell’opponente al pagamento dell’importo residuo del credito originario” (cfr. Cass. n. 13027/1995; n. 11660/2007).
Il decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere revocato e ... s.r.l. va condannata al pagamento in favore di ... s.r.l. della somma di € 45.802,25, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla domanda al saldo.
Va, invece, respinta la domanda di condanna ex art.96 c.p.c. per responsabilità aggravata stante la revoca del decreto ingiuntivo e la conseguente insussistenza dei presupposti applicativi della norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza (cfr. Cass. n. 26922/2022) e sono liquidate come da dispositivo sul valore del deciso (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, ad eccezione della fase istruttoria stante il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ... S.R.L. contro ... S.R.L., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l’opposizione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4791/2022 emesso dal Tribunale di Torino il 28.6.2022.
• Accoglie la domanda di ... s.r.l. nei confronti di ... s.r.l. e per l’effetto condanna quest’ultima al pagamento in favore di ... s.r.l. della somma di e 45.802,25, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4
c.p.c. dalla domanda al saldo.
• ... s.r.l. al pagamento in favore di ... s.r.l. delle spese processuali che liquida in complessivi € 6.713,00, oltre al rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende.