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18 marzo 2024
Il caso processuale: estinzione del credito per intervenuto pagamento del committente in favore dei dipendenti dell’appaltatore
Se il debito ha un'unica causa, il debitore ha la facoltà di imputare il pagamento parziale ad una piuttosto che all'altra delle pattuite modalità di adempimento?
di La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto

ilcaso

Con atto di citazione in opposizione, la società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma in forza di fatture emesse.  Parte opponente, in particolare, eccepiva l'estinzione del credito azionato per intervenuto pagamento diretto operato in favore dei dipendenti, in forza del disposto dell'art. 1676 c.c., deducendo che le fatture poste a base del ricorso monitorio erano già state pagate. Inoltre, il credito afferiva a un contratto di appalto intercorso tra le società di diversi servizi, mediante personale e mezzi propri dell'appaltatrice; le attività di cui al contratto di appalto venivano eseguite attraverso l'opera di propri dipendenti che, dopo aver lamentato che non aveva loro corrisposto le competenze maturate, ricorrevano al sindacato di riferimento. Tanto premesso, parte opponente ha chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c., revocare il decreto ingiuntivo ed essere assolta da qualsiasi pretesa avversaria. Parte opposta, invece, constava la circostanza dell'avvenuta estinzione del debito poiché il pagamento era stato effettuato ex art. 1676 c.c., su autorizzazione della stessa per le retribuzioni relative ad un solo mese.

La normativa risolutiva

legislazione

L'art. 1676 c.c. prevede che coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. La norma prevede una particolare tutela per coloro che hanno collaborato con l'appaltatore, concedendo a questi un rimedio diretto verso il committente che non adempia alla propria obbligazione (art. 1655 c.c.). Ciò anche al fine di evitare che il diritto dei collaboratori possa essere pregiudicato dall'inerzia dell'appaltatore stesso.

La procedura

esempio

In tema di appalto, dall'articolo 1676 c.c., che attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto in conseguenza della prestazione di attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, deriva una solidarietà fra appaltatore e committente ai sensi dell'articolo 1292 c.c., in quanto entrambi sono tenuti alla stessa prestazione (pagamento delle retribuzioni dovute per le prestazione eseguite nei confronti dello stesso datore di lavoro-appaltatore) per lo stesso titolo giuridico (rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il detto datore di lavoro-appaltatore), pur non divenendo il committente parte del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. VI, 18 aprile 2014, n. 9029).

La soluzione del giudice

ildiritto

Nella fattispecie in esame, parte opponente effettuando il pagamento della somma, aveva necessariamente estinto, almeno parzialmente, il debito di cui alle fatture azionate in via monitoria per la semplice considerazione che, all'epoca del pagamento stesso, per quanto era emerso dagli atti di causa, quello era l'unico debito sussistente in relazione al rapporto in oggetto.  In proposito, osserva il giudicante, la scelta dell'imputazione del pagamento spetta al debitore mediante dichiarazione da effettuarsi al momento del pagamento stesso; ciò presuppone, però, la sussistenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti aventi titoli e cause diverse, ipotesi non configurabile nel caso in esame in cui i plurimi crediti vantati azionati dapprima in via monitoria e poi in via riconvenzionale discendevano da un'unica fonte contrattuale, il contratto di appalto. Come precisato in giurisprudenza, la questione della imputazione di pagamento non è proponibile quando sussista un unico debito, ma regola l'ipotesi di pluralità di crediti fra le stesse parti, aventi titoli e cause diversi e le disposizioni di cui all'art. 1193 c.c. hanno lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione (Cass. n. 27076/2022). Ne deriva che la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile quando sussista un unico debito, perché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione e, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligazione di eseguire la prestazione nella parte residua.  Pertanto, qualora il debitore, convenuto per il pagamento del residuo del corrispettivo (nella specie, di un appalto di lavori), eccepisca di aver corrisposto acconti maggiori di quelli ammessi dal creditore, e questi deduca che tali acconti sono già stati computati nella determinazione del saldo richiesto, spetta al debitore convenuto, provare il fatto totalmente o parzialmente solutorio. Il debitore non ha la facoltà di imputare il pagamento parziale ad una piuttosto che all'altra delle pattuite modalità di adempimento ad un'altra, se il debito ha un'unica causa, perché l'istituto dell'imputazione è previsto per pluralità di crediti, tra stesse parti, con causa e titolo diversi.  Nella fattispecie in esame, in realtà, il problema dell'applicabilità o meno del disposto dell'art. 1193 c.c. non si pone poiché, come già esposto, al momento del pagamento della somma, l'unico debito scaduto ed esigibile era quello di cui alle fatture azionate in via monitoria, peraltro, del maggior importo pagato, con un credito residuo derivante dalla mera operazione matematica di sottrazione, esattamente corrispondente alla pretesa creditoria, seppur con le precisazioni sopra riportate e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, il giudice accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo; tuttavia, riconosce come debito il credito residuo.