
Si tratta di una prestazione resa in autoconsumo che viene erogata e fruita dallo stesso soggetto.
Un avvocato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale che l'aveva condannata alla rifusione delle spese di un giudizio in cui si è difesa da sola
Svolgimento del processo
1. Con sentenza 26 luglio 2019, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato, nel contraddittorio anche con l'Inps, l'appello di avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua domanda di condanna di ,.avvocato alle cui dipendenze ha allegato di aver lavorato dal 9 marzo 2010 al 29 giugno 2012 con mansioni di segretaria corrispondenti all’inquadramento nel III livello-super del CCNL per i dipendenti di studi professionali) al pagamento della somma di € 29.539,23, a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie non godute e integrazione del T.f.r. E ha condannato la prima alla rifusione, in favore della seconda, difesasi in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., delle spese del giudizio al lordo anche dell'Iva.
2. Come già il Tribunale, essa ha ritenuto le scrutinate risultanze istruttorie inidonee a comprovare il rapporto di subordinazione allegato dall'appellante.
3. Con atto notificato il 16 gennaio 2020, proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; ritualmente intimata, non ha svolto difese, mentre l'Inps ha conferito una procura speciale ai propri difensori, cui non è seguita attività difensiva.
4. La causa, già assegnata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., nel testo applica bile ratione temporis, in occasione della quale l'Inps ha comunicato memoria, è stata rinviata a nuovo ruolo, per la rilevanza nomofilattica della questione oggetto di controversia e fissata per discussione a precedente pubblica udienza e quindi rinviata, per impedimento del (precedente) relatore, all'odierna pubblica udienza.
5. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
6. Successivamente aIla originaria camera di consiglio il Collegio, nella medesima composizione, si è riconvocato via Teams il 28 febbraio 2024, ore 9, decidendo la causa nel senso dell'accoglimento del ricorso, come risulta dal dispositivo in calce.
Motivi della decisione
1. Con un unico motivo, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 3, terzo comma d.P.R. n. 633/1972, per avere la Corte territoriale, che l'aveva condannata alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'avv.
-(difesasi da sola in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.), posto erroneamente a suo carico anche l'Iva ad esse relativa: che invece non era dovuta, per essere stata la prestazione di servizi resa in regime di autoconsumo al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Iva e pertanto non comportante per la professionista (difensore in proprio) vittoriosa alcun obbligo di fatturazione.
2. Esso è fondato.
3. Per un corretto inquadramento della questione devoluta (se la difesa personale esercitata in giudizio dall'avvocato in favore di se stesso, senza ministero di altro difensore, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., sia o meno al di fuori del campo Iva, a norma dell'art. 3, terzo comma d.P.R. n. 633/1972: con la conseguenza del diritto o meno della parte avversa ria soccombente, condannata alla rifusione in suo favore delle spese del giudizio al lordo dell'Iva, di ripetere la somma a tale titolo corrisposta, qualora non dovuta), giova avviare l'esame dal quadro normativo di riferimento.
Le norme del d.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) che in particola re rilevano, nel testo in vigore dal 3 agosto 2017, applicabile ratione temporis, sono le seguenti:
a) art. 2, primo comma: "Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere."
art. 2, secondo comma (per la parte d'interesse): "Costituiscono inoltre cessioni di beni: "1) ... 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19."
b) art. 3, primo comma: "Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto/ trasporto/ mandato/ spedizione/ agenzia/ mediazione/ deposito e in genere da obbligazioni di fare/ di non fare e di permettere quale ne sia la fonte."
art. 3, secondo comma: "Costituiscono inoltre prestazioni di servizi/ se effettuate verso corrispettivo: ... "
art. 3, terzo comma: "Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo/ sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile/ costituiscono per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore/ ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa/ ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto/ didattiche/ educative e ricreative/ di assistenza sociale e sanitaria/ a favore del personale dipendente ... "
c) art. 18, primo comma: "Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta/ a titolo di rivalsa/ al cessionario o al committente."
4. Dalle superiori disposizioni normative si ricava no i requisiti individuativi per l'applicazione dell'imposta (indiretta sul consumo) alla fattispecie (prestazione di servizi, in particola re di avvocato) qui d'interesse: il compimento - da parte di un soggetto che svolga in modo abituale un'attività commerciale o agricola, un'arte o una professione - di un'operazione che si riferisce all'attività economica (requisito soggettivo), consistente in una prestazione di servizi verso corrispettivo dipendente da un contratto d'opera (requisito oggettivo), territorialmente rilevante in Italia (requisito territoriale).
Sicché, in difetto di almeno uno dei tre requisiti l'operazione e esclusa dall'applicazione dell'Iva e l'operatore non non deve né addebitare l'imposta al cliente né versarla successivamente all'Erario.
5. In ragione della condizione del possesso di idoneo titolo abilitativo, l'attività dell'avvocato ha indubbia natura professionale, anche se svolta per difesa personale ai sensi dell'art. 86 c.p.c., con la singolarità, in questo particolare caso, della coincidenza, nell'unicità del soggetto, delle qualità aI tempo stesso di prestatore (in quanto avvocato) e di fruitore (in quanto cliente) del servizio del servizio di assistenza legale. Una tale coincidenza non si attaglia alla previsione dell'art. 18, primo comma, d.P.R. n. 633/1972 (secondo cui: "Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente"), la quale presuppone l'alterità dei soggetti, che esaurisce l'ambito di previsione dell'art. 3, primo comma, sopra illustrato.
In tale senso, si è espressa anche questa Corte, secondo cui" ...
sussiste il presupposto impositivo individuato dall'art. 3, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972, in una prestazione di servizio "verso corrispettivo" dipendente da un contratto od altro titolo idoneo a vincolare obbligatoriamente le parti ... è giurisprudenza costante che una prestazione di servizi è effettuata <<a titolo oneroso», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva, soltanto quando tra l'autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al secondo (Corte giust. UE in causa C-653/11, punto 40; 27 marzo 2014, causa C-151/13, Le Rayon d'Or, punto 29 e giurisprudenza ivi richiamata). Questa nozione di prestazione di servizi si riflette nel diritto interno, giacchè
secondo l'art. 3 del d.P.R. n. 633/72 «costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da... » (sulla necessaria sinaffagmaticità delle prestazioni di servizi, per fa foro imponibilità ai fini dell’Iva, Cass., Sez.Un., 15 marzo 2016, n. 5078)" (Cass. 9 marzo 2018, n. 5721, in motivazione; nello stesso senso: Cass. S.U. 15 marzo 2016, n. 5078, in motivazione sub p.to 18).
5.1. Né l'alterità dei soggetti può essere rinvenuta al di fuori dell'operazione (di prestazione dell'avvocato in favore del suo cliente) rilevante ai fini Iva; non può pertanto riguardare il rapporto tra il giudice, la parte soccombente e la parte vittoriosa, che si conclude con la liquidazione dei compensi; come anche correttamente osservato daIl' Agenzia delle Entrate, per l'irrilevanza della circostanza deIla materiale corresponsione del compenso, in favore del professionista, a cura della parte soccombente a titolo di rifusione delle spese di giudizio, non sussistendo alcun rapporto professionale di carattere oneroso tra il professionista e la suddetta parte soccombente, sicché essa rimane comunque estranea al rapporto origina rio tra cliente e professionista (parere di risposta a!l'interpello n. 914-47/2016 del 10 marzo 2016).
5.2. Sotto altro profilo, peculiarmente caratterizzante l'Iva, l'art. 18, primo comma, d.P.R. cit. illustra la neutralità dell'imposta, che mai può gravare suI prestatore, ma soltanto suI consumatore finale: e, nel caso in questione, consumatore finale non è certamente la controparte soccombente nel giudizio, che ha ricevuto una prestazione di assistenza dal proprio difensore (tenuta pertanto a remunerare con un compenso, esso sì soggetto ad Iva), ma non dall'avvocato che si sia difeso personalmente, verso il quale è obbligata al rimborso delle spese processuali, in applicazione esclusiva deI principio di soccombenza.
6. Ed allora, il rapporto di soccombenza a conclusione del giudizio, con esito favorevole aIla parte autodifesasi in quanto avvocato, è recuperato sotto il profilo della rilevanza fiscale di detta prestazione professionale (non assoggettabile ad Iva in quanto al di fuori del suo campo di applicazione), non già indiretta mente per il consumo di una prestazione di servizi, bensì in via diretta quale componente deI reddito dell'avvocato: per effetto, appunto, di una statuizione giudiziale sulle spese del giudizio a carico della controparte soccombente.
Sicché, la prestazione persona le dell'avvocato in proprio favore (art. 86 c.p.c.), ancorché non fatturata ai fini Iva, è tuttavia documentalmente riscontrata dall'emissione, da parte dell'avvocato autodifesosi risultato vittorioso nel giudizio, di una quietanza (la cui necessaria emissione resta "ferma", secondo il citato parere di risposta all'interpeIlo deIl'Agenzia delle Entrate) all'atto del ricevimento daIla parte soccombente delle spese di giudizio liquidate daI giudice: quale proprio reddito documentato da detta quietanza e daIla copia della sentenza di definizione del giudizio in questione, a giustificazione dell'incasso soggetto aIla relativa imposta (di retta) suI reddito.
7. Infine, recentemente questa Corte, in caso analogo
all'odierno, ha affermato: a) non incidere la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. suIla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore e, pertanto, essa non escludere che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base aIle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione; b) con riferimento alla fattispecie scrutinata, avere il giudice di merito correttamente ritenuto non dovuta l'Iva per l'attività professionale svolta dall'avvocato, quale difensore di sé medesimo, a norma dell'art. 86 c.p.c. (ancorché coadiuvato da altro difensore, la cui opera professionale, prestata in favore deI primo, è stata considerata invece operazione imponibile ai fini Iva, in quanto versata in favore di soggetto legittimato a detrarsela, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972), posto che il riconoscimento dell'Iva si porrebbe in contrasto con la presunzione di gratuità che assiste simili prestazioni, integrando una sua ingiusta locupletazione (Cass. 28 febbraio 2023, n. 5950, motivazione sub p.to 6.2.1, citando quale precedente conforme, in riferimento aI p. to a: Cass. 18 febbraio 2019, n. 4698).
8. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel me rito, dichiarandosi non dovuta daIla ricorrente l'Iva sulle spese del giudizio d'appello liquidate a suo carico dalla Corte d'appello di Palermo in favore dell'avvocato
difesasi in proprio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; con la compensazione delle spese del grado d'appello e del presente giudizio di cassazione, per la complessità e la rilevanza nomofilattica della questione, rimessa dall'ordinanza camerale aIla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo neI merito, dichiara non dovuta dalla ricorrente l'Iva sulle spese del giudizio d'appello liquidate a suo carico daIla Corte d'appello di Palermo in favore dell'avvocato