Svolgimento del processo
Con atto datato 15 Gennaio 2024 il Procuratore Federale Avv. S. C. unitamente al sostituto Procuratore Federale Avv. G. P. nei procedimenti riuniti n. Fisi/2023/0001 - FISI/2023/0002 deferiva i tesserati FISI sopra meglio elencati testualmente: "alla luce dell'esame degli atti e dell'attività istruttoria svolta, che le condotte realizzate dagli indagati (ad eccezione dei Signori di cui si dirà nel prosieguo) risultano costituire violazioni disciplinari ed in particolare inosservanza dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni e dell'art. 6 comma 3 dello Statuto Federale FISI. Più in particolare quanto alla divulgazione i signori.
sono responsabile di aver diffuso nella Chat denominata (omissis) immagini e video a contenuto pornografico e pedopornografico, anche di atlete minorenni e maggiorenni tesserate FISI senza il loro consenso. Quanto invece alla detenzione i signori.
sono responsabili di aver avuto la disponibilità delle immagini e dei video della Chat in questione. Le condotte di detenzione di tali materiali da parte dei signori devono ritenersi assorbite nella più grave violazione di cui sopra. Inoltre, in riferimento all'apologia del fascismo, del nazismo e del razzismo, i signori sono altresì responsabili di aver diffuso all'interno della Chat (omissis) messaggi con precisi riferimenti al fascismo, al nazismo ed al razzismo. Per tutti con l'aggravante di cui all'art. 58 lett. J) del Regolamento di Giustizia Fisi per aver agito per motivi abbietti o futili; nonché l'aggravante di cui ali'art. 58 lett. D) del regolamento di Giustizia FISI per aver cagionato un danno consistito nella lesione della dignità delle atlete coinvolte, l'immagine dello Sport e della Federazione Italiana Sport Invernali. I tesserati menzionati hanno in tal modo impunemente violato i doveri di rettitudine sportiva che dovrebbero ispirare la loro condotta....quanto al comportamento dei signori Presidente del Comitato Regionale FISI e Vicepresidente vicario del Comitato Regionale FISI siano state violate le norme federali si lealtà, correttezza e probità... per le violazioni degli artt. 2 e 12 del Codice di comportamento sportivo del CONI e 6 comma 3 dello Statuto Federale Fisi, nelle rispettive qualità di Presidente e Vice Presidente vicario del Comitato Regionale FISI per avere omesso di segnalare alla Procura Federale le gravi condotte di cui ai capi che precedono... per entrambi con l'aggravante di cui ali'art. 58 lett. A) del Regolamento di Giustizia FISI per aver commesso il fatto in violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni di Presidente e Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale FISI per non aver segnalato alla Procura Federale le gravi condotte poste in essere dai partecipanti della Chat (omissis) di cui erano a conoscenza sin da inizio marzo 2023, al fine di consentire agli atleti di concludere la stagione sportiva in corso, nonché con l'aggravante di cui all'art. 58 lett.
D) del Regolamento di Giustizia Fisi per aver cagionato un danno consistito nella lesione della dignità degli atleti e delle atlete coinvolte nonché l'immagine dello Sport e della Federazione Italiana Sport Invernali".
Il Presidente del Tribunale, ricevuto l'atto di deferimento, nei termini regolamentari fissava l'udienza il 15 Febbraio 2024 per la trattazione.
A detta udienza comparivano gli incolpati assistiti dai rispettivi difensori.
I difensori della Sig.ra insistevano per l'accoglimento della eccezione preliminare di inammissibilità / improcedibilità dell'azione disciplinare in quanto esercitata oltre i termini di cui all'art. 51 R.G.S.
Il Tribunale Federale rigettava l'eccezione preliminare con la seguente motivazione: "la mancata iscrizione nel registro delle notizie di illecito non ha inciso negativamente sui diritti difensivi degli incolpati non essendo stata nel caso di specie svolta alcuna attività di indagine. Risulta infatti che tutti gli atti di indagine sono stati svolti dal 26 Settembre 2023, di talchè risultano rispettati i termini di durata delle indagini previste dall'art. 51 RGS".
Il Tribunale anunetteva le istanze istruttorie così come formulate in atti con riserva di eventualmente ascoltare anche il Presidente Federale Dott. Flavio Roda.
Gli incolpati Sig.ri responsabilità e si scusavano per l'accaduto. La Sig.ra anunettevano le loro ed il Sig. ribadivano quanto esposto nelle proprie memorie e sottolineavano nuovamente come solo in data 8 marzo 2023 fossero venuti a conoscenza della esistenza della Chat Francesco Totti tramite la visione di un solo screen shot, di aver immediatamente sostituito l'allenatore : e portato a conoscenza dei fatti i propri superiori.
Il Tribunale rinviava il procedimento all'udienza del 19 febbraio 2024 per permettere l'escussione dei testi
A tale udienza - assente non giustificato il teste - veniva escusso il teste , tesserato FISI n. il quale, inter alia, dichiarava che il era rimasto nel gruppo whatsapp esclusivamente per accertarsi che non venissero pubblicate eventuali foto della sorella
Motivi della decisione
Il Tribunale con riferimento alle singole posizioni degli incolpati ritiene utile premettere che principio generale dell'ordinamento è che le singole sanzioni debbano essere commisurate alle azioni in concreto poste in essere dai singoli deferiti, modulandone la gravità· in relazione al comportamento tenuto.
Le condotte degli incolpati sono state valutate sulla base del materiale probatorio raccolto grazie alla attività della Procura Federale, al contenuto dei fascicoli acquisiti dal Tribunale relativi sia al procedimento tenutosi presso il Tribunale Militare di a carico del Sig. nonché di quello ancora prendete presso il Tribunale di sempre a carico del . nonché dalle stesse dichiarazioni degli incolpati.
Con riferimento alle posizioni di si osserva quanto segue. Si premette - come peraltro rilevato dalla stessa Procura Federale sin dall'atto con il quale manifestava l'intendimento di procedere al deferimento ex art. 49 R.G.S. - che nel Regolamento di Giustizia FISI non è previsto né è stato tipizzato l'illecito di "omessa denucia" di un presunto illecito sportivo alla Procura Federale.
Secondo la tesi della Procura Federale tale fattispecie deve quindi essere ricondotta alla violazione dei principi generali dell'ordinamento sportivo, in particolare nell'art. 2 e 12 del Codice di comportamento sportivo del CONI e dell'art. 6 comma 3 dello Statuto Federale FISI.
Ebbene, dall'istruttoria espletata, è emerso che sia la Sig.ra . che il Sig. non appena avuto contezza della sussistenza della chat Francesco Totti (peraltro con un singolo screenshot) si sono immediatamente attivati escludendo dall'incarico il Sig. - assunto con l'incarico di Direttore Tecnico per il Comitato regionale della squadra agonistica di sci nordico - che è stato sostituito nella gestione del gruppo sportivo dal Sig.
Di ciò il in accordo con la ha dato informativa al Presidente Federale non limitandosi quindi a rimuovere il tecnico ma ponendo in essere una condotta attiva volta a segnale all'organo di vertice della Federazione la situazione venutasi a creare con il tecnico.
Non pare quindi al Tribunale che il abbia contravvenuto agli obblighi di lealtà e correttezza né tantomeno di collaborazione così come sostenuto dalla Procura.
Con riferimento agli atleti facenti parte della chat Francesco Tatti, in via preliminare si osserva che le sanzioni irrogate sono state differenti a seconda dell'attività concretamente posta in essere dagli incolpati.
Si evidenzia come il Tribunale ha ritenuto che la mera presenza all'interno della chat degli atleti con il loro Direttore Tecnico non deve essere considerata illecito sportivo per le considerazioni che seguono mentre la partecipazione attiva alla stessa con pubblicazione di contenuti illeciti e sconvenienti sia invece da sanzionare commisurando la sanzione in relazione al comportamento tenuto da ogni singolo atleta.
Preliminarmente va evidenziato che è emerso dalla documentazione acquisita nonché per stessa ammissione dei deferiti, che la chat era utilizzata non solo per fini "goliardici" come sostenuto da alcuni deferiti, ma anche quale mezzo di informazione dell'attività agonistica del gruppo degli atleti, avendo qui rilevanza nell'ambito dell'attività sportiva.
Proprio per questo motivo il Tribunale ha ritenuto che i partecipanti ad essa che non hanno avuto un ruolo "attivo" al suo interno (pubblicando video o foto di atlete oppure facendo commenti sconvenienti o offensivi) ma si sono limitati ad essere presenti, non siano da sanzionare in quanto, da quanto emerso dall'istruttoria, la loro partecipazione al gruppo era giustificata proprio dalla presenza del Tecnico, degli altri atleti e della informativa che in essa veniva condivisa sulla attività sportiva (orari incontri ed altro).
La mera partecipazione "passiva" alla chat degli atleti, che come è emerso non era rivolta alla specifica divulgazione di materiale pedopornografico ma aveva principalmente scopi "goliardici" e finalità informativa sulla attività sportiva del gruppo (seppur con presenza di immagini sconvenienti e offensive), non integra a parere del Tribunale la condotta sanzionata dall'art. 600 quater comma 1 c.p.
Pertanto la permanenza in chat degli atleti risulta essere giustificata e finalizzata anche da tale elemento.
Diversa la posizione per gli atleti che hanno postato contenuti illeciti: fotografie di ragazze minorenni in intimo oltre materiale di tipo razzista e xenofobo di cui alla documentazione fotografica in atti, acquisita dalla Procura Militare e Penale di
Per loro si ritiene accertata la violazione degli obbliglù di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione così come formalizzati nel!'atto di deferimento dalla Procura Federale.
Quanto all'illecito di detenzione contestato sub. b) ai tesserati così evidenziato dalla Procura Federale nel!'atto di deferimento datato 15 Gennaio 2024, devono ritenersi assorbite nella più grave violazione di diffusione contestata al capo a) dell'incolpazione.
Il trattamento sanzionatorio:
Il Tribunale ha ritenuto di sanzionare 1 singoli comportamenti attivi dei tesserati graduandone conseguentemente la sanzione.
A tutti gli incolpati, ad eccezione del tesserato per le ragioni che si indicano di seguito, possono essere concesse le attenuanti generiche di cui all'art. 60 comma 2 del R.G.S. Fisi con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti così da contenere la gravità della sanzione anche, e specie, in funzione della sua natura rieducativa. Ed invero gli incolpati sono giovanissimi atleti ai quali deve essere applicata una sanzione adeguata al!'entità del fatto ed al loro comportamento successivo al fatto.
Tutti infatti hanno preso coscienza dell'illiceità del loro comportamento ed hanno cercato di attenuarne le conseguenze prestando le proprie scuse sia alle ragazze da loro coinvolte sia alla Federazione di appartenenza.
Diversa appare al Tribunale la posizione di : a detto tesserato non possono concedersi le attenuanti generiche di cui all'art. 60 comma 2 del R.G.S. Fisi in quanto deve essere valorizzata la sua posizione di riferimento dei giovanissilni atleti, assilnilabile a quella degli insegnanti, sia con riferimento in questo caso alla sussistenza di una posizione di garanzia, sia con riferimento ad una responsabilità maggiore proprio relativa alla posizione ricoperta di "responsabile" del gruppo degli atleti.
L'art 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, riclùamato dal!'art. 6" dello Statuto FISI nello stabilire che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
Come affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport nel caso dell'ordinamento sportivo gli obbliglù di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l'essenza stessa dell'ordinamento al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dell'attività sportiva (Coll. Garanzia parere n. 8/2016), il che impone il massimo rigore nel sanzionare le condotte che comportino offesa, denigrazione o insulto, per motivi di razza, colore ecc. purché ciò consegua ad un giusto processo (Coli. Garanzia dee. N. 70/2021)
Con il comportamento tenuto all'interno della chat il Sig. ' ha disatteso a tali valori pubblicando contenuti che sono lontani dai valori che uno sportivo - in particolar modo nella qualifica da lui ricoperta - dovrebbe trasmettere.
Deve essere inoltre stigmatizzato, al fine di comprendere la gradazione della pena nella sua gravità, anche il comportamento del il quale, in concomitanza alla sua sospensione dall'incarico, ha postato un messaggio di congedo ai ragazzi il cui contenuto risulta gravemente censurabile: ciò dimostra la sua incapacità di prendere coscienza delle gravi condotte poste in essere.
La successiva richiesta di scuse appare tardiva e finalizzata al solo contenimento della sanzione, e come tale, non può ritenersi spontanea e consapevole.
Il Tribunale nel graduare la sanzione ha applicato il criterio della continuazione tra gli illeciti, considerando la pena base sull'illecito di cui al capo a) ritenuto più grave rispetto all'illecito di cui al capo c).
In ultimo, nel!'applicare le sanzioni, il Tribunale rispetto ai due tesserati minorenni. ha tenuto conto della diminuzione prevista dall'ordinamento giuridico statuale che si applica al procedimento sportivo per analogia.
Ciò premesso il Tribunale ritiene, utilizzando i criteri valutativi espressi sopra, di dovere irrogare le seguenti sanzioni: • responsabile dell'illecito di cui al capo c), concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, si reputa equa la sanzione della anunonizione semplice,• responsabile degli illeciti di cui al capo a) b) e c) assorbito il capo b) nel capo a), ritenuta la continuazione fra gli illeciti, concesse le attenuanti di cui ali'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, si reputa equa la sanzione della ammonizione con diffida, responsabile degli illeciti di cui al capo a), b) e c), assorbito il capo b) nel capo a), ritenuta la continuazione fra gli illeciti, si reputa equa la sanzione di mesi sei di sospensione dal!'attività con ritiro temporaneo della tessera, pena base mesi 4 in relazione al più grave illecito di cui al capo a) aumentata per la continuazione mesi 6 di sospensione, responsabile degli illeciti di cui al capo a) b) e c) assorbito il capo b) nel capo a), ritenuta la continuazione fra gli illeciti, concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate diffida, aggravanti, si reputa equa la sanzione della ammonizione con responsabile degli illeciti di cui al capo a) e b) assorbito il capo b) nel capo a), concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, si reputa equa la sanzione della ammonizione con diffida, • responsabile degli illeciti di cui al capo a), b) e c), assorbito il capo b) nel capo a), ritenuta la continuazione fra gli illeciti, concesse le attenuanti di cui ali'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ridotta la sanzione in funzione della minore età, si reputa equa la sanzione della squalifica per mesi 1 e giorni 10, pena base mesi 1 e giorni 20 di squalifica, aumentata a mesi 2, ridotta per la minore età mesi 1 e giorni 10,• responsabile degli illeciti di cui al capo a) e b), assorbito il capo b) nel capo a), concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ridotta la sanzione in funzione della minore età, si reputa equa la sanzione della squalifica per mesi 1, pena base giorni 20 di squalifica, aumentata a mesi 1 e giorni 10, ridotta per la minore età mesi 1.
Alla luce di quanto sopra esposto il Tribunale ritiene di dover emettere il seguente dispositivo :
P.Q.M.
Il Tribunale, così decide: quanto a
1. . assoluzione dal capo b) perché il fatto non costituisce illecito;
2 . assoluzione dal capo a) per non aver commesso il fatto; assoluzione dal capo b) perché il fatto non sussiste, ritenuto responsabile dell'illecito di cui al capo c), concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, applica la sanzione della ammonizione semplice;
3. responsabile degli illeciti di cui al capo a) b) e c) assorbito il capo b) nel capo a), ritenuta la continuazione fra gli illeciti, concesse le attenuanti di cui ali'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, applica la sanzione della ammonizione con diffida;
4. responsabile degli illeciti di cui al capo a), b) e c), assorbito il capo b) nel capo a), ritenuta la continuazione fra gli illeciti, applica la sanzione di mesi sei di sospensione dal!'attività con ritiro temporaneo della tessera;
5. responsabile degli illeciti di cui al capo a) b) e c) assorbito il capo b) nel capo a), ritenuta la continuazione fra gli illeciti, concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, applica la sanzione della ammonizione con diffida;
assoluzione dal capo b) perché il fatto non costituisce illecito; assoluzione dal capo d) perché il fatto non costituisce illecito;
assoluzione dal capo b) perché il fatto non costituisce illecito;
responsabile degli illeciti di cui al capo a) e b) assorbito il capo b) nel capo a), concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, applica la sanzione della ammonizione con diffida;
assoluzione dal capo b) perché il fatto non costituisce illecito; assoluzione dal capo b) perché il fatto non costituisce illecito;
assoluzione dal capo c) perché il fatto non costituisce illecito;
responsabile degli illeciti di cui al capo a), b) e c), assorbito il capo b) nel capo a), ritenuta la continuazione fra gli illeciti, concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ridotta la sanzione in funzione della minore età, applica la sanzione della squalifica per mesi 1 e giorni 10;
14. , responsabile degli illeciti di cui al capo a) e b), assorbito il capo
b) nel capo a), concesse le attenuanti di cui all'art 60 comma 2 RGS con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ridotta la sanzione in funzione della minore età, applica la sanzione della squalifica per mesi 1;
15. assoluzione dal capo d) perché il fatto non costituisce illecito;
Il Tribunale, ai fini della pubblicazione e diffusione della presente decisione dispone che vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi degli incolpati, delle persone offese e dei testimoni nonché ogni altro riferimento da cui possa desumersi, anche indirettamente, l'identità di tutti i soggetti coinvolti.