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21 marzo 2024
Scegliere di non vaccinarsi costituisce legittima difesa?
Per il Giudice di Pace di Lucca, la risposta è affermativa. Infatti, con la sentenza n. 737/2023, il Giudice afferma che non vaccinarsi può costituire legittima difesa.
di La Redazione
Con la sentenza n. 737/2023, il Giudice di Pace di Lucca ha accolto il ricorso della parte opponente circa l'illegittima emissione dell'avviso di addebito di ADER poiché non preceduto, o almeno non provato che lo sia, dalla notifica dell'avviso di avvio del procedimento ex art. 4-sexies c. 4 e 5 D.L. 44/2021.
In particolare, al ricorrente era stata irrogata la sanzione (100 €) prevista dall'art. 4-sexies, c.1. della Legge n. 18/2022 per inadempimento all'obbligo vaccinale per COVID-19.
 
In merito alla ritenuta costituzionalità dell'obbligo vaccinale per le persone over 50, ritiene il Giudicante che il vaccino non potrebbe di principio essere considerato un obbligo ma piuttosto un onere e, allo stesso tempo, un dovere morale ma non giuridico del singolo individuo. 
Inoltre, la libertà di scelta del singolo è difesa dall'art. 32 della Costituzione che, al comma 2, prevede la tipicità dei trattamenti sanitari obbligatori. Ciò significa che sono facoltativi tutti quelli non previsti da una disposizione di legge. 

Nella sentenza in commento, il Giudice di Pace precisa che, come già ricordato dalle recenti pronunce di legittimità costituzionale (14-15/2023) l'obbligo vaccinale è stato avallato in ragione di un contemperamento di interessi per alcune categorie, come per esempio per il servizio sanitario, per le strutture residenziali e socio assistenziali e per i militari, in ragione del contatto con il pubblico e la necessità di tutelare il preminente interesse alla salute pubblica, confermando anche la legittimità di quanto previsto in materia di green pass per accedere a servizi e luoghi di lavoro, ma non appare compiutamente analizzata la questione dell'obbligo di vaccinazione per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età nel caso in cui non vi sia una appartenenza a determinate categorie professionali, ragion per cui l'interesse del singolo dovrebbe essere sacrificato per il superiore interesse pubblico. 
Infine, bisogna precisare che «la stessa pubblica Autorità non avalla una presa di posizione chiara sulla legittimità della normativa relativa all'obbligo vaccinale per gli over 50, vista la primitiva previsione della sospensione dell'invio delle cartelle agli inadempienti, prima fino al 1.07.23 ed o con la proroga della sospensione fino al 30.06.24, sospensione che non avrebbe senso compiuto se fosse evidente la indiscutibile legittimità dell'obbligo vaccinale in questione».
In definitiva, il Giudice di Pace conclude dicendo che «volendo affrontare la questione sollevata dalle parti, anche sotto diverso profilo, sulla frequenza degli effetti avversi della vaccinazione, nonché, come enunciato da parte ricorrente, della gravità come supportata da tesi mediche autorevoli, non pare che potrebbe escludersi neppure la causa di giustificazione dello stato di necessità o legittima difesa come previsto dall'art. 4 della legge 689/81, eventualmente anche nella forma putativa».